{"id":72671,"date":"2022-06-06T11:30:11","date_gmt":"2022-06-06T09:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72671"},"modified":"2022-06-06T14:05:43","modified_gmt":"2022-06-06T12:05:43","slug":"perche-votero-no-o-non-votero-i-5-referendum-sulla-giustizia-giusta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=72671","title":{"rendered":"Perch\u00e9 voter\u00f2 NO, o non voter\u00f2, i 5 referendum sulla \u201cGiustizia Giusta\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>di La Croce quotidiano (Danilo Bassan)<\/strong><\/p>\n<div id=\"corpo-articolo\">\n<p style=\"text-align: justify\">In molti comuni d\u2019Italia il 12 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale, ma in tutta Italia quello stesso giorno potremo esprimere il nostro parere sui quesiti referendari \u201cper la giustizia giusta\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Come gi\u00e0 accaduto in passato cerco di darmi una risposta sulle ragioni per andare a votare (come si sa per essere valido un referendum deve anche raggiungere il quorum dei votanti) e capirne un po\u2019 di pi\u00f9, e per farlo mi rivolgo a chi ne sa pi\u00f9 di me, ovvero al Centro Studi Rosario Livatino. Ricordo inoltre che si pu\u00f2 decidere di votarne uno, nessuno o solo alcuni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le schede per i referendum che saranno a nostra disposizione hanno la seguente descrizione nel sito del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u2022 scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u00e0 e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u2022 scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell\u2019ultimo inciso dell\u2019art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u2022 scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u2022 scheda di colore grigio per il Referendum n. 4: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u2022 scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Parto dal principio che i quesiti referendari non sono \u201cun atto ostile nei confronti della magistratura\u201d, come ha dichiarato il presidente dell\u2019Anm-Associazione nazionale magistrati, ma una domanda rimane: se i referendum sono stati appoggiati da partiti che hanno ministri in carica ed appoggiano l\u2019attuale governo, perch\u00e9 non si \u00e8 scelta la strada di proporre riforme in parlamento? Visto che se i referendum abrogativi venissero approvati, si dovrebbe ugualmente tornare in Parlamento per tutte le modifiche nelle leggi e materie interessate dalla decadenza (abrogazione) di queste norme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><b>1. ABROGAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI INCANDIDABILIT\u00c0 E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (LEGGE SEVERINO) (scheda rossa)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito. \u201cVolete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u00e0 e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell\u2019articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il referendum (scheda rossa) si propone come effetto quello di tornare al regime delle incandidabilit\u00e0 vigente prima del 2013. Il regime precedente alla legge Severino non prevedeva norme di carattere generale in materia di \u201cincandidabilit\u00e0\u201d per deputati, senatori, membri del Parlamento europeo e incarichi di Governo, ma in relazione a una serie di reati, si poteva attivare l\u2019interdizione dai pubblici uffici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sul piano politico, la legge Severino denota un maggiore intento di esercitare l\u2019incandidabilit\u00e0 di soggetti condannati in via definitiva per reati di una certa gravit\u00e0. Inoltre visto che ci si trova di fronte a condanne definitive, il ritorno al precedente sistema potrebbe escludere dall\u2019incandidabilit\u00e0 reati di grave disvalore, e tali da incidere sull\u2019onorabilit\u00e0 delle istituzioni. Per concludere: la legge Severino pu\u00f2 essere migliorata, ma il referendum abrogativo non \u00e8 il sistema adatto per modificarla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>2. CUSTODIA CAUTELARE (scheda arancione)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito. \u201cVolete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: \u201co della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u00e8 prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u00e8 prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u00e9 per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u2019art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le limitazioni della libert\u00e0 personale prima della sentenza definitiva, e quindi con misure cautelari, sono consentite se vi sono gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato per il quale si procede. Il quesito in realt\u00e0 non si preoccupa del pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di fuga dell\u2019indagato, ma si interessa del pericolo di reiterazione del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Punta ad abrogare il pericolo di tornare a commettere \u201cdelitti della stessa specie di quello per cui si procede\u201d. \u00c8 vero che la custodia cautelare ha conosciuto gravi abusi, vista la quantit\u00e0 di richieste per ingiusta detenzione che ogni anno vengono accolte, tanto da raggiungere nel 2019 la ragguardevole somma di oltre 43 milioni di \u20ac detenzione qualificata ingiusta. Gli errori ci possono essere, ma in appena dodici mesi oltre 1000 persone sono andate in carcere o agli arresti domiciliari e poi assolte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nel bilanciare il diritto di libert\u00e0 e le esigenze di sicurezza sociale il quesito proposto con l\u2019abrogazione \u00e8 sbilanciato a favore dell\u2019indagato\/imputato. A seguito della modifica, infatti verrebbero esclusi: la commissione reiterata di reati di istigazione o aiuto al suicidio, come ad esempio chi su siti o altri mezzi incoraggia giovani e non al suicidio, fornendo lanche consigli sui modi per togliersi la vita. Se vincesse il S\u00ec cesserebbe la misura cautelare per reati come la rapina o l\u2019estorsione, se compiute senza armi e senza mezzi di violenza personale, oppure lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche di rilevante entit\u00e0, purch\u00e9 non accompagnate dalla partecipazione ad associazioni per delinquere volte al traffico della droga. Col risultato della rimessa in libert\u00e0 di piccoli e grandi spacciatori poche ore dopo l\u2019arresto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>3. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI SULLA BASE DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI (scheda gialla)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito. \u201cVolete voi che siano abrogati: l\u2019\u201cOrdinamento giudiziario\u201d approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: \u201c, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura\u201d; &#8230;&#8230;.. [omissis]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il testo del quesito occuper\u00e0 gran parte della scheda e per brevit\u00e0 non elenco tutti gli articoli oggetto di abrogazione, ma sono davvero tanti. L\u2019approvazione di questo referendum avr\u00e0 l\u2019effetto di precludere al magistrato che sia stato destinato, all\u2019atto dell\u2019assunzione in servizio, a una funzione \u2013 P.M. o giudice -, sia precluso definitivamente il passaggio all\u2019altra funzione. Ad oggi esiste un unico concorso di magistratura che consente di accedere sia alle funzioni giudicanti che a quelle requirenti. Gli art. 106 Cost. e 107 stabiliscono che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit\u00e0 di funzioni. Quindi essendo unico il concorso, chi accede alla magistratura ha il diritto di svolgere entrambe le funzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>4. VOTO PER I MEMBRI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI (scheda grigia)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito. \u201cVolete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante \u00abIstituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell\u2019art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150\u00bb, risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole \u201cesclusivamente\u201d e \u201crelative all\u2019esercizio delle competenze di cui all\u2019art.7, comma 1, lettera a)\u201d; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: \u201cesclusivamente\u201d e \u201crelative all\u2019esercizio delle competenze di cui all\u2019art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)\u201d?\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito punta ad abrogare alcuni articoli che disciplinano le competenze dei componenti non togati dei Consigli giudiziari distrettuali, e intende eliminare i limiti funzionali dei componenti non togati senza che le norme perdano efficacia. Non \u00e8 certo per\u00f2 che siano sufficienti questi interventi per le modalit\u00e0 di designazione degli avvocati nei consigli giudiziari, che andrebbe resa elettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>5. ABOLIZIONE RACCOLTA FIRME LISTA MAGISTRATI. (scheda verde)<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il quesito. \u201cVolete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole \u201cunitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare pi\u00f9 di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u2019art. 23, n\u00e9 possono candidarsi a loro volta\u201d?\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019articolo di legge in questione riguarda le modalit\u00e0 di presentazione delle candidature per l\u2019elezione dei componenti togati del C.S.M. Con l\u2019abrogazione non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario accompagnare la candidatura con una lista di presentatori. Per\u00f2 l\u2019eliminazione dell\u2019obbligo di sostenere con le firme le liste per le elezioni del C.S.M. non limiterebbe il potere delle correnti, mentre servirebbe una completa riforma del sistema elettorale, e un referendum abrogativo non \u00e8 lo strumento adatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In conclusione, i quesiti referendari risultano complessi da decifrare e molto tecnici, ma con l\u2019analisi del CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO (lascio il riferimento in calce) sono venuto a conoscenza dei rischi che un\u2019affrettata lettura porti a seguire pedissequamente le indicazioni di voto da parte di alcuni schieramenti politici. In pratica, personalmente voterei NO a tutti i referendum, ma se questo dovesse servire a raggiungere il quorum ne sarei dispiaciuto: L\u2019unico quesito al quale convintamente voter\u00f2 NO \u00e8 la scheda arancione (Misura Cautelare), perch\u00e9 la possibilit\u00e0 che l\u2019aiuto e l\u2019istigazione al suicidio possano essere escluse dalla limitazione della libert\u00e0 personale prima della sentenza definitiva dell\u2019indagato, per chi come me fa parte del Popolo della Famiglia, \u00e8 intollerabile. Inoltre essendo Padova, citt\u00e0 dove vivo, una delle piazze d\u2019Italia con maggiore presenza di spaccio, immagino lo stupore di chi, dopo aver colto in flagranza uno spacciatore lo vedrebbe liberamente circolare a distanza di poche dall\u2019arresto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Trovate l\u2019analisi completa sui quesiti referendari da parte del Centro Studi Rosario Livatino al link: https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/referendum-per-la-giustizia-giusta-una-lettura-ragionata-dei-quesiti-proposti\/<\/p>\n<\/div>\n<p><strong>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.lacrocequotidiano.it\/articolo\/2022\/05\/30\/politica\/perche-votero-no-o-non-votero-i-5-referendum-sulla-giustizia-giusta\">https:\/\/www.lacrocequotidiano.it\/articolo\/2022\/05\/30\/politica\/perche-votero-no-o-non-votero-i-5-referendum-sulla-giustizia-giusta<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di La Croce quotidiano (Danilo Bassan) In molti comuni d\u2019Italia il 12 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale, ma in tutta Italia quello stesso giorno potremo esprimere il nostro parere sui quesiti referendari \u201cper la giustizia giusta\u201d. Come gi\u00e0 accaduto in passato cerco di darmi una risposta sulle ragioni per andare a votare (come si sa per essere valido un referendum deve anche raggiungere il quorum&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":105,"featured_media":64385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/index-2.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-iU7","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72671"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/105"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=72671"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72671\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72672,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72671\/revisions\/72672"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/64385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=72671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=72671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=72671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}