{"id":76653,"date":"2023-01-16T11:26:31","date_gmt":"2023-01-16T10:26:31","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=76653"},"modified":"2023-01-16T11:26:31","modified_gmt":"2023-01-16T10:26:31","slug":"il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=76653","title":{"rendered":"Il Qatar-gate e i poteri di indagine della procura europea"},"content":{"rendered":"<p><strong>di La Fionda (Filippo Maria Daniele)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il recentissimo scandalo di corruzione che ha travolto il Parlamento europeo, cd. \u201cQatargate\u201d, ha senz\u2019altro acceso i riflettori su quelli che sono i poteri di indagine della Procura Europea in merito ai reati commessi dai rappresentanti delle Istituzioni comunitarie. La procura federale belga, nel frattempo, ha gi\u00e0 provveduto all\u2019arresto di quattro persone (tre delle quali italiane): la vicepresidente greca dell\u2019Eurocamera, Eva Kaili, l\u2019ex europarlamentare del Pd e fondatore della Ong Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, il suo ex assistente e compagno di Kaili, Francesco Giorgi, e il segretario generale di un\u2019altra Ong, No Peace Without Justice, Niccol\u00f2 Fig\u00e0-Talamanca. Le accuse mosse dalla procura belga consistono nei reati di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e corruzione che vede coinvolto uno Stato del Golfo che, secondo il quotidiano belga <em>Le Soir<\/em>, sarebbe stato individuato nel Qatar, dove si sono appena disputati e conclusi i Mondiali di calcio.<br \/>\nL\u2019indagine, guidata dal procuratore Michel Claise, getta un\u2019ombra sulla reputazione dell\u2019Ue, cos\u00ec come del Parlamento europeo, e pone degli interrogativi su quali siano i poteri di cui dispongono i singoli Stati nazionali e la Procura Europea (di recente istituzione) per il perseguimento dei reati.<br \/>\nLa Procura Europea, operativa dal 1\u00b0 giugno 2021, \u00e8 stata istituita nel 2017<a id=\"_ftnref1\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>, con il compito di curare le indagini e perseguire i reati commessi dalla criminalit\u00e0 finanziaria transfrontaliera<a id=\"_ftnref2\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>, rispetto alla quale le procure nazionali hanno manifestato di non avere poteri di indagine sufficientemente rapidi e penetranti, dal momento che la loro competenza termina al confine nazionale.<br \/>\nLa <em>mission <\/em>della EPPO (<em>European Public Persecutor\u2019s Office<\/em>) assume, inoltre, la massima importanza in una fase come quella attuale, coincidente con l\u2019attuazione del nuovo <em>Next Generation EU<\/em>, che inaugura una nuova fase nella storia dell\u2019integrazione europea.<br \/>\nLa Procura Europea \u00e8 stata istituita su iniziativa di 16 Stati europei (attualmente sono 22) attraverso la procedura di cooperazione rafforzata prevista dall\u2019art. 86 TFUE, che consente ad almeno nove Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione in un determinato ambito interno alla struttura dell\u2019Unione, senza il necessario coinvolgimento degli Stati che non intendono aderirvi.<br \/>\nIn Italia, sono stati nominati con decreto del 15 aprile 2021<a id=\"_ftnref3\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>, venti procuratori europei delegati, dislocati in nove uffici territoriali, da Nord a Sud.<br \/>\nLe indagini possono essere espletate direttamente dal \u201cPED\u201d (procuratore europeo delegato) oppure dalle autorit\u00e0 da lui stesso delegate. Nel caso in cui venga espressamente autorizzato dalla Camera permanente, il Procuratore europeo pu\u00f2 svolgere personalmente le indagini laddove risulti \u201cindispensabile ai fini della efficienza delle indagini o dell\u2019azione penale\u201d alla luce dei parametri della gravit\u00e0 del reato, ovvero del coinvolgimento di funzionari o agenti dell\u2019Unione o membri delle istituzioni dell\u2019Unione.<br \/>\nIl PED \u00e8 tenuto a comunicare al Procuratore europeo e alla Camera permanente gli sviluppi significativi del procedimento; in caso di inottemperanza alle istruzioni ricevute dalla Camera permanente o dal Procuratore europeo, il caso pu\u00f2 essere assegnato ad altro PED.\u00a0 Successivamente alla decisione di avviare o avocare una indagine, il PED esercita \u201cle funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali\u201d.<br \/>\nL\u2019EPPO rappresenta un <em>unicum<\/em>: essa costituisce, infatti, la prima procura sovranazionale con funzioni di indagine e potere di azione penale.<br \/>\nCome detto, la Procura Europea esercita i propri poteri nel perseguire le frodi e altri reati\u00a0 commessi a danno degli interessi finanziari dell\u2019Unione.<br \/>\nIn particolare, i poteri dell\u2019EPPO, definiti dall\u2019art. 4 del regolamento istitutivo<a id=\"_ftnref4\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>, le consentono di svolgere indagini e raccogliere le prove sia a carico che a discarico, con il sostegno delle autorit\u00e0 nazionali competenti; esercitare l\u2019azione penale e di espletare le funzioni di Pubblico Ministero davanti agli organi giurisdizionali competenti nei singoli Stati Membri, fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.<br \/>\nPer quanto riguarda le competenze della Procura Europea, queste riguardano i reati che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione, come delineati nella <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32017L1371&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva UE 2017\/1371<\/a> (nota come direttiva \u201cPIF\u201d e recepita con D.lgs. 75\/2020<a id=\"_ftnref5\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>) che inquadra l\u2019ambito della nozione di \u201cfrode e lesione degli interessi finanziari dell\u2019UE\u201d. Sono considerate \u201cfrodi e reati rilevanti\u201d, ai sensi della direttiva PIF, \u201ci reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da cui consegua una lesione agli interessi finanziari dell\u2019Unione; le condotte fraudolente ai danni del bilancio dell\u2019Unione, comprese le operazioni finanziarie quali l\u2019assunzione e l\u2019erogazione di prestiti; i delitti contro il sistema comune dell\u2019IVA, compiuti in due o pi\u00f9 Stati membri ed il cui danno complessivo sia almeno pari a 10 milioni di Euro; i delitti consumati o tentati da cui consegue l\u2019appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell\u2019Unione o da bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto; i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, impiego di denaro beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita\u201d.<br \/>\nInoltre, l\u2019EPPO \u00e8 competente per i reati di partecipazione ad un\u2019organizzazione criminale avente come scopo la commissione dei reati sopra indicati, nonch\u00e9 per ogni altro reato indissolubilmente connessocon i predetti.<br \/>\nQualora il reato di competenza della Procura Europea abbia causato un danno per gli interessi finanziari dell\u2019UE inferiore ai 10 milioni di euro, l\u2019Eppo pu\u00f2 esercitare la propria competenza solo se il caso in questione potrebbe avere ripercussioni a livello dell\u2019Unione, oppure quando sono sospettati di aver commesso il reato funzionari o agenti dell\u2019Unione o membri delle istituzioni UE (e questo sarebbe il caso del \u201c<em>Qatar Gate<\/em>\u201d).<br \/>\nLacompetenza territoriale dell\u2019EPPO (art. 23 Reg. 2017\/1939) riguarda i reati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o pi\u00f9 Stati membri; i reati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio; i reati commessi al di fuori degli Stati Membri, da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.<br \/>\nInoltre, l\u2019Art. 26 par. 4 reg. 2017\/1939 prevede che \u201cun caso \u00e8 di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell\u2019attivit\u00e0 criminosa oppure, se sono stati commessi pi\u00f9 reati connessi di competenza dell\u2019EPPO, dello Stato membro in cui \u00e8 stata commessa la maggior parte dei reati<a id=\"_ftnref6\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>. La Procura Europea ha la propria sede in Lussemburgo, mentre i procuratori delegati agiscono per conto dell\u2019EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio. A loro \u00e8 rimesso il compito di formulare il capo di imputazione e di partecipare all\u2019assunzione delle prove.<br \/>\nCaratteristica fondamentale dell\u2019EPPO sarebbe la sua indipendenza<strong>: <\/strong>i suoi membri agiscono nell\u2019interesse dell\u2019UE nel suo complesso, e non accettano istruzioni da terzi, e neppure dai singoli Stati membri o dalle altre istituzioni dell\u2019Unione Europea.<br \/>\nL\u2019indipendenza dell\u2019EPPO, sia come ufficio globalmente inteso, sia dei suoi organi, sarebbe infatti stabilita in modo solenne dall\u2019Art. 6 Reg, secondo il quale l\u2019EPPO risponde alle istituzioni dell\u2019Unione responsabili \u201cper il bilancio e le politiche generali, ma solo per quanto riguarda le sue attivit\u00e0 generali\u201d, non dunque in relazione alle singole attivit\u00e0 d\u2019indagine o esercizio dell\u2019azione penale.<br \/>\nAl tempo stesso, tuttavia, non si pu\u00f2 non osservare come la parte dell\u2019attivit\u00e0 operativa dell\u2019EPPO dipenda finanziariamente dagli Stati membri partecipanti. Ci\u00f2 riguarda, in particolare, i costi delle misure di indagine eseguite dalle autorit\u00e0 nazionali competenti, sia i costi delle strutture di supporto (amministrative, investigative, materiali etc.) dei PED nel proprio Stato membro di appartenenza (Art. 96 Reg. EPPO).<br \/>\nNell\u2019eventualit\u00e0 in cui vi sia un conflitto di competenza tra Procura europea e Procura nazionale, l\u2019Art. 16 del d.lgs. 9\/2021 attribuisce il potere decisorio alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, su iniziativa della Procura nazionale ovvero di quella europea.<br \/>\nLa disciplina che regolamenta l\u2019EPPO, tuttavia, presenta importanti criticit\u00e0, che\u00a0 risulta opportuno mettere in evidenza.<br \/>\nQuanto alla nomina dei membri della Procura europea, si rende necessario evidenziare come il compromesso politico che ha portato all\u2019adozione del Regolamento UE 2017\/1939 si \u00e8 di fatto risolto in una quadro normativo quanto meno discutibile, nella misura in cui, alla procedura di nomina di detti componenti, prendono parte le Istituzioni europee verso le quali la Procura ha un vero e proprio obbligo di rendere conto (a discapito, dunque, della asserita indipendenza). Inoltre, rispetto a tale procedura, si possono esprimere non poche perplessit\u00e0 sulla sostanziale mancanza di trasparenza e di criteri di meritocrazia in ordine alla scelta dei candidati.<br \/>\nL\u2019Unione europea, pertanto, nel caso della nomina dei Procuratori europei, sembra violare proprio quei principi relativi alla separazione dei poteri cui dice di ispirarsi. Infatti, ad una attenta analisi non si pu\u00f2 non evidenziare come la nomina dei Procuratori europei sia essenzialmente rimessa ai governi degli Stati membri; in particolare, il Procuratore capo \u00e8 nominato dal Parlamento e dal Consiglio e dunque, nel caso del Consiglio, dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a livello ministeriale<a id=\"_ftnref7\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>.<br \/>\nAnaloghe considerazioni possono esser svolte in relazione ai Procuratori europei delegati i quali, pur facendo parte dell\u2019ordinamento giudiziario nazionale, si ritrovano a dover rendere conto, sia pur indirettamente, alle Istituzioni europee, in quanto possono essere rimossi dal Collegio.<br \/>\nInoltre, piuttosto improbabile appare l\u2019art. 6 del Regolamento in questione, derubricato ossimoricamente \u201cIndipendenza e obbligo di rendere conto\u201d.<br \/>\nIl primo comma della disposizione in questione enuncia l\u2019indipendenza della Procura europea, in quanto i suoi componenti \u201cagiscono nell\u2019interesse dell\u2019Unione nel suo complesso\u201d dimenticandosi, in realt\u00e0, che la magistratura dovrebbe agire esclusivamente nell\u2019interesse della giustizia.<br \/>\nIl secondo comma della medesima disposizione normativa, in palese contraddizione con il primo, stabilisce che la Procura europea \u201crisponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea [\u2026]\u201d con ci\u00f2 \u201cdando la netta sensazione di una intrinseca incompatibilit\u00e0 dei Procuratori europei \u2013 dal Procuratore capo ai Procuratori delegati \u2013 con quelle esigenze di terziet\u00e0 del giudice che per costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, non soltanto deve essere imparziale (o indipendente che dir si voglia) ma deve anche apparire come tale\u201d<a id=\"_ftnref8\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftn8\"><sup>[8]<\/sup><\/a>.<br \/>\nInoltre, rimanendo in tema di vuoti normativi e interpretativi, al di l\u00e0 delle citate ipotesi, la Procura europea pu\u00f2 esercitare la sua attivit\u00e0, con il consenso delle competenti autorit\u00e0 nazionali, nel caso in cui si trovi \u201cin una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l\u2019azione penale\u201d (art. 25, par. 4). Tuttavia, non risultano chiare indicazioni su come debba essere interpretata l\u2019espressione \u201cposizione migliore\u201d ai fini dello svolgimento delle indagini o dell\u2019esercizio dell\u2019azione penale.<br \/>\nInfine, quanto alla \u201cscelta\u201d dello Stato presso il quale svolgere le indagini, si segnala una strutturale incompatibilit\u00e0 del sistema predisposto nel regolamento con i pi\u00f9 elementari diritti della difesa. In particolare, ai fini dell\u2019individuazione dello Stato competente, l\u2019art. 26, par. 4 del Regolamento fa ricorso a criteri tanto generici quanto discutibili, quali \u201clo Stato membro in cui si trova il centro dell\u2019attivit\u00e0 criminosa\u201d oppure, \u201cse sono stati commessi pi\u00f9 reati connessi di competenza dell\u2019EPPO [\u2026] lo Stato membro in cui \u00e8 stata commessa la maggior parte dei reati\u201d senza tuttavia specificare cosa debba intendersi per \u201ccentro dell\u2019attivit\u00e0 criminosa\u201d o \u201cmaggior parte dei reati\u201d.<br \/>\nVale soltanto la pena sottolineare che la celebrazione del processo in uno Stato diverso da quello che ha condotto le indagini comporta diversi problemi e difficolt\u00e0 di carattere difensivo sotto il profilo, ad esempio, del diritto a ricevere informazioni in breve tempo e in una lingua comprensibile; del diritto a predisporre una strategia difensiva; del diritto alla difesa e del diritto al gratuito patrocinio, e via discorrendo.<br \/>\nCertamente, la Procura europea potr\u00e0 e dovr\u00e0 essere valutata alla prova dei fatti e delle esperienze, presenti e future. Tuttavia, si ritiene che le contraddizioni fin qui evidenziate siano del tutto fondate, cos\u00ec come i vuoti normativi richiederebbero un tempestivo intervento da parte del legislatore comunitario.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn1\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> R<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:02017R1939-20210110&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">egolamento 2017\/1939 del 12\/10\/2017<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn2\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a> Secondo le stime, nel 2018 i paesi dell\u2019UE hanno accusato perdite di gettito IVA pari a 140 miliardi di EUR a causa delle frodi transnazionali. Le cifre per il 2020 potrebbero essere pi\u00f9 elevate a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 sull\u2019economia dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn3\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/04\/20\/21A02360\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/04\/20\/21A02360\/sg<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn4\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32017R1939&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32017R1939&amp;from=IT<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn5\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a> <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/15\/20G00091\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/07\/15\/20G00091\/sg<\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a id=\"_ftn6\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a> Inoltre, un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie pu\u00f2 avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un\u2019indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorit\u00e0: a) il luogo di residenza abituale dell\u2019indagato o dell\u2019imputato; b) la nazionalit\u00e0 dell\u2019indagato o dell\u2019imputato; c) il luogo in cui si \u00e8 verificato il danno finanziario principale\u201d.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn7\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>(<a href=\"https:\/\/www.penaledp.it\/brevi-note-critiche-sulla-procura-europea\/?print-posts=pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.penaledp.it\/brevi-note-critiche-sulla-procura-europea\/?print-posts=pdf<\/a> p. 9)<\/p>\n<p><a id=\"_ftn8\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/#_ftnref8\"><sup>[8]<\/sup><\/a> (<a href=\"https:\/\/www.penaledp.it\/brevi-note-critiche-sulla-procura-europea\/?print-posts=pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.penaledp.it\/brevi-note-critiche-sulla-procura-europea\/?print-posts=pdf<\/a> p. 9 ss.<\/p>\n<p><strong>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/\">https:\/\/www.lafionda.org\/2023\/01\/16\/il-qatar-gate-e-i-poteri-di-indagine-della-procura-europea\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di La Fionda (Filippo Maria Daniele) Il recentissimo scandalo di corruzione che ha travolto il Parlamento europeo, cd. \u201cQatargate\u201d, ha senz\u2019altro acceso i riflettori su quelli che sono i poteri di indagine della Procura Europea in merito ai reati commessi dai rappresentanti delle Istituzioni comunitarie. 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