{"id":77274,"date":"2023-02-16T09:30:12","date_gmt":"2023-02-16T08:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77274"},"modified":"2023-02-14T12:14:53","modified_gmt":"2023-02-14T11:14:53","slug":"sentenze-della-corte-costituzionale-la-scienza-ufficiale-come-fonte-autonoma-del-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77274","title":{"rendered":"SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LA \u201cSCIENZA UFFICIALE\u201d COME FONTE AUTONOMA DEL DIRITTO?"},"content":{"rendered":"<p><strong>di GIUBBE ROSSE NEWS (Luigi Luccarini)<\/strong><\/p>\n<header class=\"entry-header\">\n<div class=\"header-details-wrapper\">\n<div class=\"entry-header-details\">\n<div class=\"post-excerpt\">\n<p>Con le motivazioni delle tre sentenze relative all\u2019obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale dimostra una realt\u00e0 di cui prendere amaramente atto. In sostanza, ci dice di aver rinunciato ad assumere una qualsiasi posizione critica (non in senso oppositivo, ma nel senso proprio di attivit\u00e0 diretta ad approfondire e motivare la valutazione di un fatto o di una situazione). Ed arriva al paradosso, non scritto, ma implicito, di stabilire che la conformit\u00e0 a Costituzione si misuri in base al fatto che una norma rispecchi, o meno, il pensiero del Burioni di turno. Cos\u00ec l\u2019avvocato Luigi Luccarini, in una approfondita analisi sul testo delle motivazioni e sulle ragioni profonde che gli sono sottese.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<figure class=\"wp-block-image alignfull size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31331 ls-is-cached lazyloaded\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=640%2C480&amp;ssl=1\" alt=\"\" width=\"620\" height=\"620\" data-srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=1024%2C768&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=1536%2C1152&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?w=1920&amp;ssl=1 1920w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w\" data-src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/hammer-g1d152129d_1920.jpg?resize=640%2C480&amp;ssl=1\" data-sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto: Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Luigi Luccarini \u00e8 avvocato cassazionista titolare di studio legale in Perugia<\/h4>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n<p>Le sentenze della Corte Costituzionale sulla legittimit\u00e0 dell\u2019obbligo vaccinale per il Covid 19 sono intervenute il primo dicembre dello scorso anno, quando gi\u00e0 era stato emanato il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che aveva anticipato al 1. novembre la fine di quell\u2019obbligo, per consentire il reintegro di 4.000 sanitari sospesi ed ovviare cos\u00ec ad una carenza di professionalit\u00e0 nel settore, definita dal Governo\u00a0 \u201cpreoccupante\u201d.<\/p>\n<p>Un norma indotta da necessit\u00e0 contingenti, insomma, se non da semplice convenienza, che testimonia come l\u2019idea di quell\u2019obbligo fosse dall\u2019origine una scelta \u201cpolitica\u201d che ben poco aveva a che fare con i principi di diritto, naturale e positivo, che dovrebbero informare il nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Era quindi tristemente logico attendersi dalla Consulta, investita del problema di stabilire se l\u2019obbligo ormai venuto meno fosse stato o meno legittimo, una tipica decisione fondata sul \u201ccosa fatta capo ha\u201d, con rigetto di tutte le eccezioni di legittimit\u00e0 costituzionale. Che, vale la pena rammentare, arrivano al vaglio della Corte in quanto le vengono rimesse da Giudici, ordinari o amministrativi, che le hanno considerate, evidentemente, non manifestamente infondate.<\/p>\n<p>Comunque, come si diceva, capitolo chiuso.<\/p>\n<p>La pandemia in qualche modo \u00e8 stata sconfitta; le vittime, sia del Covid che degli effetti avversi dei vaccini, possono mettersi l\u2018anima in pace: il senso di ineluttabilit\u00e0 che fa parte della nostra tradizione di pensiero, un po\u2019 cattolica, un po\u2019 borbonica, unito a quello di predominio necessario dello Stato sull\u2019individuo che fa parte della cultura di derivazione asburgica, hanno prevalso anche in questa vicenda, come in altre del nostro passato.<\/p>\n<p>Le 3 sentenze della Corte Costituzionale possono alla fine passare in archivio, come quelle che, ad esempio, nella quasi indifferenza generale, hanno gi\u00e0 smantellato pilastri del nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Basti pensare all\u2019annoso problema della compatibilit\u00e0 delle norme europee con quelle di diritto interno da tempo risolto in seno alla Consulta con l\u2019affermazione del principio per cui in forza delle limitazioni di sovranit\u00e0 consentite dall\u2019art. 11 Cost. il diritto comunitario prevale anche rispetto a nostre norme costituzionali (sentenza n. 126\/1996) anche se uno dei limiti di questa prevalenza dovrebbe essere l\u2019eventuale contrasto con i diritti inalienabili della persona.<\/p>\n<p>Che, per\u00f2, si intendono quasi per definizione ben protetti dalle norme europee, per cui alla fine \u00e8 sufficiente che da Bruxelles o Strasburgo arrivino indicazioni di un certo genere per ritenere legittimo qualsiasi sacrificio venga da esse imposto ai cittadini.<\/p>\n<p>Come \u00e8 avvenuto per ogni questione relativa ai vaccini Covid che, per il vero, ben pochi in seno alla giurisdizione italiana o europea si sono finora presi la briga di sindacare. Avendo assunto invece, la maggioranza degli operatori del diritto, dal primo insorgere dell\u2019emergenza Covid, un atteggiamento di totale deferenza al cosiddetto dato scientifico, fino al punto di farlo diventare una sorta di fonte autonoma del diritto, neppure limitata alle direttive emanate da organismi internazionali come l\u2019OMS, ma addirittura alle decisioni dell\u2019EMA, che in fondo sono soltanto pareri; oppure alle indicazioni dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0, organo tecnico scientifico del Ministero della Salute. Per non parlare del valore quasi certativo che si \u00e8 voluto attribuire a pubblicazioni su riviste scientifiche, se non addirittura al \u201cparlato\u201d di medici nei talk show televisivi.<\/p>\n<p>Nulla di trascendentale in linea teorica, giacch\u00e9 la giurisprudenza in determinate materie spesso si forma sulla scorta di quanto riferiscono esperti e consulenti nominati per la singola controversia.<\/p>\n<p>Non pi\u00f9 condivisibile per\u00f2 se si considera che quegli expertise sono ormai assurti al rango di presupposti di leggi che, operandovi un rinvio totalmente recettizio, vengono giudicate legittime solo se vi si adeguino pedissequamente.<\/p>\n<p>Che \u00e8 esattamente quanto ha stabilito la Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Rinunciando ad assumere una qualsiasi posizione critica (non in senso oppositivo, ma nel senso proprio di attivit\u00e0 diretta ad approfondire e motivare la valutazione di un fatto o di una situazione) ed arrivando al paradosso, non scritto, ma implicito, di stabilire che la conformit\u00e0 a Costituzione si misuri in base al fatto che una norma rispecchi, o meno, il pensiero del Burloni di turno.<\/p>\n<p>Conclusione inevitabile leggendo quel passaggio della sentenza 15\/2023 in cui viene stabilito che il sindacato di una legge, nella materia sanitaria, pu\u00f2 riguardare al pi\u00f9, la \u201c<em>coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione<\/em>\u201d. Senza considerare che la bont\u00e0 di quel \u201cdato scientifico\u201d \u00e8 tutta da dimostrare nel caso in cui, come per il vaccino Covid, non vi sia concorde valutazione in quella che viene definita, pomposamente, \u201ccomunit\u00e0 scientifica\u201d.<\/p>\n<p>Cosicch\u00e9 \u00e8 anche possibile che il Giudice costituzionale finisca per essere condizionato da quello che legge (sui quotidiani) e che ascolta (in TV). Che per\u00f2 non rappresenta la verit\u00e0 scientifica e magari neppure riflette l\u2019opinione della maggior parte della relativa comunit\u00e0, ma soltanto ci\u00f2 che gruppi editoriali, a\u00a0 loro volta concentrati in poche mani capaci di indirizzare la vita delle persone, vogliono far credere come tale.<\/p>\n<p>Tenuto conto, poi che poich\u00e9 quel \u201cdato scientifico\u201d viene tratto acriticamente da indicazioni, pareri, autorizzazioni e quant\u2019altro di competenza di organismi come EMA o ISS, organi di consulenza di autorit\u00e0 amministrative, si arriva al paradosso di dover considerare una norma legittima soltanto perch\u00e9 il suo contenuto promana da un apparato di Governo. Un fenomeno di autoreferenzialit\u00e0 legislativa che ha pochi eguali in una democrazia costituzionale e riporta la mente ad aberrazioni del passato.<\/p>\n<p>Si dir\u00e0 che la Consulta ha comunque condizionato questo genere di produzione normativa al rispetto dei criteri di \u201cnon irragionevolezza e proporzionalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Ma se poi ritiene il primo implicito nell\u2019adeguarsi del legislatore al \u201cdato scientifico\u201d e per il secondo ci si accontenta del fatto che comunque la norma replichi altre emanate in ambito europeo, o addirittura negli USA, quale residuo spazio di valutazione rimane al Giudice costituzionale italiano?<\/p>\n<p>Nessuno, e non \u00e8 un caso che nella sentenza 15\/2023 quel minimo di autonomia decisionale che ci si poteva attendere da un organismo cos\u00ec importante si sia ridotto alla constatazione che il legislatore aveva \u201c<em>introdotto, sin dall\u2019inizio, una durata predeterminata dell\u2019obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all\u2019andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito<\/em>\u201d. Per non parlare di altre considerazioni, come quella per cui il sanitario italiano sospeso dal posto di lavoro doveva ritenersi persino fortunato perch\u00e9 in Germania sarebbe stato addirittura licenziato (!) e che perci\u00f2 la sospensione diventa \u201c<em>una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell\u2019operatore sanitario, strettamente funzionale rispetto alla finalit\u00e0 perseguita di riduzione della circolazione del virus<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il fatto poi che la \u201ccircolazione del virus\u201d sia comunque proseguita, nonostante la vaccinazione di massa e che un numero enorme di persone abbia contratto la malattia, pur essendosi vaccinato contro di essa, non sembra neppure entrare nei considerata della Corte. Che si limita a rilevare che<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image alignfull size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31312 lazyloaded\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/beaababc-d456-429e-93a5-74bdd241ad99.jpg?resize=640%2C198&amp;ssl=1\" alt=\"\" width=\"620\" height=\"620\" data-srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/beaababc-d456-429e-93a5-74bdd241ad99.jpg?w=915&amp;ssl=1 915w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/beaababc-d456-429e-93a5-74bdd241ad99.jpg?resize=300%2C93&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/beaababc-d456-429e-93a5-74bdd241ad99.jpg?resize=768%2C238&amp;ssl=1 768w\" data-src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/beaababc-d456-429e-93a5-74bdd241ad99.jpg?resize=640%2C198&amp;ssl=1\" data-sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure>\n<p>Acquisendo quella nota dell\u2019ISS, che a sua volta rimanda ad \u201cevidenze scientifiche internazionali\u201d non altrimenti definite, come sufficiente presupposto di ragionevolezza di una scelta cos\u00ec invasiva. Nonostante si tratti, a tutto voler ammettere, di valutazioni\u00a0<em>a posteriori<\/em>\u00a0rispetto al momento generatore dell\u2019obbligo; e nonostante in esse si arrivi al punto di affermare, per giustificare la ben limitata efficacia di quel vaccino ad impedire la circolazione della malattia, che \u201c<em>del resto nessun vaccino ha tale efficacia<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in contrasto con il principio per cui la compressione del diritto del singolo alle scelte relative alla sua salute possa realizzarsi soltanto in quanto sia provata indubitabilmente l\u2019efficacia del TSO impostogli. Situazione che non sembra interessare la Corte, pur consapevole che la discrezionalit\u00e0 del legislatore in materia si esercita alla luce \u201c<em>delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica<\/em>\u201d, vale a dire sulla base di quel \u201cdato scientifico\u201d di cui si parlava sopra e che per quanto condiviso in un certo momento da parte (sia pure la maggior parte) della comunit\u00e0 scientifica, non \u00e8 mai definitivo e potrebbe essere in un secondo momento addirittura sconfessato.<\/p>\n<p>Qualcuno a questo punto si chieder\u00e0 che fine ha fatto l\u2019art. 32 ed il \u201cfondamentale diritto dell\u2019individuo\u201d alla salute, intesa come suo bene primario e assoluto.<\/p>\n<p>Di cui per decenni si \u00e8 fatta valere anche l\u2019indisponibilit\u00e0, fino al punto di\u00a0 autorizzare, l\u2019individuo, a rifiutare un trattamento terapeutico necessario per la sua stessa sopravvivenza, siccome stabilisce la Convenzione di Oviedo, ratificata dallo Stato italiano con legge 28.03.01, n. 145, al suo art. 5, subordinandolo al\u00a0<em>consenso libero e informato<\/em>\u00a0della persona che deve ricevere\u00a0<em>preliminarmente informazioni adeguate sulle finalit\u00e0 e sulla natura del trattamento nonch\u00e9 sulle sue conseguenze e i suoi rischi\u00a0<\/em>e pu\u00f2\u00a0<em>\u00a0in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso<\/em>.<\/p>\n<p>E chiaro che nessuno nega che l\u2019interesse della collettivit\u00e0, pure ricompreso all\u2019interno dell\u2019art. 32 della Costituzione, abbia il suo peso. Cos\u00ec come l\u2018espressa previsione ed autorizzazione di TSO stabiliti per legge a cui viene ricondotta la vaccinazione obbligatoria.<\/p>\n<p>Sta di fatto, per\u00f2, che la Corte Costituzionale in passato ha sempre ritenuto che qualsiasi TSO, seppur giustificato da un pericolo per la salute pubblica, dovesse essere finalizzato anche alla tutela della salute del soggetto obbligato e che in ogni caso il suo limite di ammissibilit\u00e0 fosse quello di non porla\u00a0a repentaglio. Poich\u00e9 quello che poteva essere compresso con un TSO legittimo era solo il consenso individuale, esclusa la possibilit\u00e0 di\u00a0 procurare un danno alla salute dell\u2019obbligato.<\/p>\n<p>Per il resto, vigendo il principio per cui il trattamento sanitario \u00e8 lecito solo nella misura in cui \u201c<em>non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi \u00e8 assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneit\u00e0 e scarsa entit\u00e0, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili<\/em>\u201d (sentenza n. 258\/1994). Poich\u00e9 la salute in base al primo comma dell\u2019articolo 32 della Costituzione \u00e8 un diritto fondamentale dell\u2019individuo e ci\u00f2 legittima la sua pretesa a che lo Stato si astenga da comportamenti per essa pregiudizievoli. Fatto salvo quello, purch\u00e9 limitato, che pu\u00f2 derivare dal contemperamento del suo diritto con l\u2019interesse della collettivit\u00e0. Che per\u00f2 riguarda l\u2019obbligo di prestare il consenso, non di offrire il suo corpo alla scienza.<\/p>\n<p>Principio che viene ricordato nella sentenza 15\/2023 laddove per\u00f2 si riscontra che la Consulta, in luogo di confermarlo, ne modifica lo spettro, arrivando a conseguenze estreme.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image alignfull size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31314 lazyloaded\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/8e2b0d2e-b08f-4241-a5a0-62acc4c1a57d.jpg?resize=640%2C450&amp;ssl=1\" alt=\"\" width=\"620\" height=\"620\" data-srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/8e2b0d2e-b08f-4241-a5a0-62acc4c1a57d.jpg?w=680&amp;ssl=1 680w, https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/8e2b0d2e-b08f-4241-a5a0-62acc4c1a57d.jpg?resize=300%2C211&amp;ssl=1 300w\" data-src=\"https:\/\/i0.wp.com\/giubberosse.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/8e2b0d2e-b08f-4241-a5a0-62acc4c1a57d.jpg?resize=640%2C450&amp;ssl=1\" data-sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure>\n<p>\u00c8 agevole notare come quel trattamento che non incide sullo stato di salute dell\u2019individuo \u201c<em>salvo che per quelle sole conseguenze che per la loro temporaneit\u00e0 e scarsa entit\u00e0 appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili<\/em>\u201d, diventi ora compatibile con un \u201c<em>rischio di insorgenza di un evento avverso anche grave<\/em>\u201d, \u201c<em>non sempre evitabile<\/em>\u201d, che nel nuovo pensiero della Consulta, rende legittime scelte legislative \u201c<em>ancorch\u00e9 in concreto non siano prevedibili i soggetti che saranno colpiti dall\u2019evento dannoso \u2026 al limite di quelle che sono state denominate scelte tragiche del diritto<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Il fatto che la Corte, richiamando un inciso della sentenza 118\/1996 cerchi di giustificare questo suo (indubbiamente nuovo) ragionamento sulla scorta di precedenti non deve per\u00f2 illudere che ci\u00f2 sia realmente avvenuto.<\/p>\n<p>La sentenza 116\/1996, che riguardava la possibilit\u00e0 di estendere l\u2019indennizzo statale previsto dalla legge del 1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni ed altre pratiche sanitarie invasive per fatti pregressi, nell\u2019occuparsi della \u201c<em>chiarificazione del significato del diritto costituzionale alla salute con riferimento al caso in cui la sua dimensione individuale confligga con quella collettiva<\/em>\u201d aveva infatti formulato ben altri principi.<\/p>\n<p>Il primo, secondo cui tali trattamenti sono leciti solo se\u00a0<em>si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il secondo, conseguente, di portata generale ed espresso in termini quasi roboanti, per cui \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, \u00a0sulle cautele si dovrebbe aprire un discorso a parte che appesantirebbe troppo la lettura.<\/p>\n<p>Baster\u00e0 quindi considerare che la sentenza, nel ritenere sufficiente la previsione di\u00a0<em>\u201cmedici vaccinatori, che sono all\u2019uopo adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell\u2019interessato<\/em>\u201d ha dimenticato che il legislatore ha offerto a quei medici vaccinatori un formidabile \u201cscudo penale\u201d, con esclusione della loro punibilit\u00e0 per i reati tipici dell\u2019esercente la professione sanitaria (589, 590 c.p.) condizionata al solo \u201c<em>uso conforme<\/em>\u201d del medicinale \u201c<em>alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all\u2019immissione in commercio emesso dalle competenti autorit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Diventando sufficiente che il prodotto sia autorizzato al commercio, come accade per qualsiasi medicinale che assumiamo, perch\u00e9 quel medico possa iniettarlo e restare comunque indenne da qualsiasi evento avverso si verifichi nel paziente.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che pu\u00f2 accadere certamente anche con qualsiasi altro medicinale, ma con la non trascurabile differenza che in genere un soggetto sano non ha necessit\u00e0 di assumerlo, e che comunque il sanitario che lo prescriva senza valutare con la dovuta diligenza le caratteristiche di quel farmaco ed i possibili effetti collaterali sul paziente non \u00e8 certo esentato da responsabilit\u00e0 penale.<\/p>\n<p>Ora, nel caso della campagna vaccinale per il vaccino Covid era plausibile che il legislatore dovesse anche garantire chi si assumeva il compito della inoculazione del farmaco dal rischio di dover poi rispondere a livello penale delle eventuali conseguenze, lesive o addirittura mortali. Ma \u00e8 evidente che, di tal guisa, quelle \u201ccautele\u201d necessarie per giustificare la ragionevolezza dell\u2019obbligo per tutti di sottoporsi alla profilassi, se non vengono proprio meno, rimangono cos\u00ec una pura astrazione. La verit\u00e0 essendo che, per ragion di Stato, poi divenuta ragion sanitaria, si \u00e8 stabilito che il contemperamento tra il diritto individuale alla salute e l\u2019interesse della collettivit\u00e0, dovesse semplicemente sacrificarsi il primo, con tradimento di quel postulato, in precedenza stabilito a chiare lettere dalla Corte, secondo cui \u201c<em>nessuno pu\u00f2 essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Resta da considerare un ultimo aspetto, forse il pi\u00f9 tragico in questa vicenda in cui il diritto naturale alla salute del singolo individuo viene affievolito, al punto, quasi, da doverlo ritenere, in prospettiva, alienabile.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 quel passo in cui la Corte si compiace di ritenere che tutto sommato la normativa interna consente al soggetto colpito da effetti avversi dalla cura imposta di rivalersi ed ottenere un ristoro economico dallo Stato, come avviene in ogni ipotesi di responsabilit\u00e0 extracontrattuale.<\/p>\n<p>Nel momento in cui si assume che \u201c<em>il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per s\u00e9 costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l\u2019indennizzabilit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ora, se \u00e8 vero che il diritto all\u2019indennizzo, sancito dalla Legge del 1992, rimane un diritto\u00a0<em>relativo e non assoluto<\/em>, poich\u00e9 configura solo un\u2019obbligazione risarcitoria a carico dello Stato, l\u2019idea di fondo secondo cui il diritto dell\u2019individuo alla propria salute \u00e8 in qualche modo \u201cspendibile\u201d, oltre a renderlo meno naturale di quanto si sia pensato finora \u2013 dovendosi al contrario ritenerlo una delle pi\u00f9 tipiche espressioni dell\u2019<em>habeas corpus<\/em>\u00a0\u2013 apre la strada a conseguenze imprevedibili ma comunque non cos\u00ec inverosimili.<\/p>\n<p>In base alla logica per cui ogni cosa che ha valore per l\u2019individuo, compresa la sua salute, \u00e8 in qualche modo monetizzabile, e perci\u00f2 gli pu\u00f2 essere espropriata purch\u00e9 poi gli si corrisponda il relativo giusto prezzo; unita a quella per cui comunque in nome di un interesse superiore della collettivit\u00e0 l\u2019esproprio si pu\u00f2 realizzare senza che con ci\u00f2 si violi alcuna norma costituzionale, porta a ritenere che la nostra Costituzione in realt\u00e0 non \u00e8 a presidio e protezione dei nostri diritti e libert\u00e0 fondamentali, ma rappresenti piuttosto un insieme di norme organizzative che stabiliscono il modo in cui l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 incidervi, se del caso congelandoli, o addirittura annullandoli.<\/p>\n<p>Non esattamente quello che il solito Benigni ha voluto farci di nuovo credere a Sanremo.<\/p>\n<p>O, forse per questo, Benigni e Sanremo hanno cercato di farci credere il contrario a Sanremo.<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/giubberosse.news\/2023\/02\/12\/sentenze-della-corte-costituzionale-la-scienza-ufficiale-come-fonte-autonoma-del-diritto\/\">https:\/\/giubberosse.news\/2023\/02\/12\/sentenze-della-corte-costituzionale-la-scienza-ufficiale-come-fonte-autonoma-del-diritto\/<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di GIUBBE ROSSE NEWS (Luigi Luccarini) Con le motivazioni delle tre sentenze relative all\u2019obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale dimostra una realt\u00e0 di cui prendere amaramente atto. 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