{"id":77523,"date":"2023-02-23T10:00:47","date_gmt":"2023-02-23T09:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77523"},"modified":"2023-02-22T18:57:52","modified_gmt":"2023-02-22T17:57:52","slug":"regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77523","title":{"rendered":"Regionalismo differenziato, modifica del Titolo V e disgregazione dell\u2019unit\u00e0 nazionale"},"content":{"rendered":"<p><strong>da ECONOMIA E POLITICA (Carlo Iannello)<\/strong><\/p>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/tag\/regionalismo-differenziato\/\">regionalismo differenziato<\/a> \u00e8 tornato al centro dell\u2019agenda politica del Paese dopo l\u2019insediamento del nuovo governo, che lo ha inserito fra i propri punti programmatici. Recentemente, dunque, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ddl nel tentativo di spianare la strada all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost. che consente alle regioni di ottenere \u00abforme condizioni particolari di autonomia\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratta di un processo rischioso e difficilmente attuabile<a id=\"_ftnref1\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Per comprendere i rischi del processo in corso occorre spendere qualche riflessione sulla riforma del titolo V del 2001, che ha sancito in Costituzione tale possibilit\u00e0. Se il Titolo V del 2001 \u00e8 stato efficacemente definito un \u00abmonumento di insipienza politica e giuridica\u00bb<a id=\"_ftnref2\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> (cos\u00ec Gianni Ferrara, fra i pochi che si spesero per il no al referendum del 2001), sar\u00e0 quasi impossibile trovare le parole adatte per definire l\u2019attuazione di una disposizione che rischia di cancellare ogni residua traccia di razionalit\u00e0, che ancora tiene assieme le nostre sfilacciate istituzioni.<\/p>\n<p>Chiunque si mettesse a leggere, con la dovuta attenzione, l\u2019articolo 117 della Costituzione, cos\u00ec come riscritto nel 2001, resterebbe basito. Si renderebbe conto che alle regioni sono state attribuite competenze su materie che trascendono il loro interesse, che nemmeno in ordinamenti federali sfuggono alla competenza della federazione.<\/p>\n<p>Le regioni \u00ablegiferano\u00bb, infatti, in tema di \u00abgrandi reti di trasporto e di navigazione\u00bb (se sono \u00abgrandi\u00bb non superano, per definizione, i confini regionali?), di \u00abporti e aeroporti\u00bb (pu\u00f2 esistere un \u00abaeroporto\u00bb di interesse regionale, cio\u00e8 per collegare Venezia con Verona o Milano con Bergamo?), alle regioni \u00e8 attribuito il compito di \u00abcoordinare\u00bb (sic!) la finanza pubblica, di disciplinare le \u00abprofessioni\u00bb (ingegnere, avvocato, medico, ecc.), di occuparsi \u00abdell\u2019ordinamento della comunicazione\u00bb (cio\u00e8 di una materia che sfugge allo stesso dominio dello Stato), finanche di dettar legge su \u00abproduzione, trasporto e distribuzione <em>nazionali<\/em> (s\u00ec, avete letto bene, \u00abnazionali\u00bb!!!) dell\u2019energia elettrica\u00bb, di legiferare in tema di \u00abcommercio con l\u2019estero\u00bb ad altre amenit\u00e0. Per non citare le competenze residuali, quelle non espressamente attribuite n\u00e9 allo Stato, n\u00e9 alle regioni, che spettano \u2013 <em>ca va sans dire<\/em> \u2013 alle regioni: servizi e lavori pubblici, turismo, agricoltura, commercio, industria.<\/p>\n<p>Se il sistema Paese non \u00e8 imploso, lo si deve alla saggia opera di \u00abriscrittura\u00bb (cos\u00ec in dottrina una rara voce critica) del Titolo V fatta, tra mille difficolt\u00e0, dalla Corte costituzionale. Un compito complicato, peraltro, perch\u00e9 la Consulta \u00e8 nata per giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi, non per riscrivere, in via interpretativa, disposizioni (irragionevoli) della Costituzione stessa<a id=\"_ftnref3\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Per comprendere che il riparto di competenze previsto dall\u2019art. 117 Cost. sia privo di senso (logico, prima ancora che giuridico) non occorre essere laureati in giurisprudenza: le regioni hanno competenze su materie che incarnano interessi che superano i confini regionali. L\u2019art. 116.3 comma, che consente alle regioni di acquisire \u00abulteriori\u00bb poteri, rappresenta, pertanto, un\u2019irragionevolezza che si aggiunge ad irragionevolezza. Che senso ha attribuire \u00abulteriori\u00bb competenze alle regioni se gi\u00e0 su quelle che hanno attualmente non sono, di fatto, in grado di provvedere?<\/p>\n<p>Questo articolo contiene in s\u00e9 un principio di dissoluzione del sistema, in grado di trasformare le regioni in tante piccole patrie.<\/p>\n<p>Il processo, oltre ad essere rischioso, come si osservava all\u2019inizio, \u00e8 anche di difficile attuazione. Come se non bastasse, infatti, la stessa procedura prevista dall\u2019art. 116.3 \u00e8 scriteriata: non si chiarisce chi sono gli attori del processo (parlamenti o governi); si fonda su un inammissibile principio pattizio che mette Stato e regioni sullo stesso piano (cos\u00ec come fa l\u2019art.114 Cost. che considera la Repubblica \u00abcostituita\u00bb da comuni, province, citt\u00e0 metropolitane regioni e stato<a id=\"_ftnref4\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>). La procedura prevede, infatti, una \u00abintesa\u00bb fra Stato e regione e una successiva legge dello Stato votata a maggioranza qualificata. Se ci si rendesse conto di aver fatto un errore, per riappropriarsi della competenza dismessa lo Stato dovrebbe ottenere il consenso della regione con una nuova \u00abintesa\u00bb<a id=\"_ftnref5\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>. Ma quale regione acconsentirebbe a privarsi di una competenza?<\/p>\n<p>Ecco perch\u00e9 molti studi hanno indicato come costituzionalmente necessaria una legge di attuazione del 116.3 comma, proprio al fine di chiarire gli aspetti pi\u00f9 controversi di una procedura solo abbozzata, con errori impostazione tali, tuttavia, che difficilmente possono essere sciolti con un disegno di legge ordinaria.<\/p>\n<p>Ad esempio, il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri cerca, senza riuscirvi, di mettere un argine a questa inammissibile conseguenza di un trasferimento perpetuo: \u00e8 prevista la durata di 10 anni della cessione di competenze. Ma se ci si \u00e8 resi conto di aver commesso un errore, 10 anni \u00e8 un tempo infinito! E poi, cosa accadrebbe dopo 10 anni? Lo Stato non avrebbe nemmeno pi\u00f9 un ufficio, mentre la regione, inefficiente, disporrebbe di soldi e burocrazia; e con quali ulteriori danni per i cittadini si tornerebbe indietro?<\/p>\n<p>Se l\u2019art. 116.3 comma risulta privo di logica (comune, prima ancora che giuridica), questo non vuol dire che la sua attuazione non possa far gola e che dalla sua irragionevolezza classi dirigenti irresponsabili non possano trarre profitto a detrimento dell\u2019interesse generale.<\/p>\n<p>Questo articolo \u00e8, infatti, diventato un <em>pass par tout<\/em> usato da burocrazie e ceto politico regionali per acquisire maggiori poteri di spesa in ambiti dov\u2019essa \u00e8 ingente (scuola, istruzione, ambiente, beni culturali) o dov\u2019\u00e8 possibile ottenere entrate importanti (autostrade, ferrovie, porti, infrastrutture). Questo \u00e8 il vero motore che spinge gli attori regionali a invocare l\u2019attuazione di questa disposizione: l\u2019egoismo delle burocrazie regionali assetate di potere. Questo \u00e8 il ricatto cui lo Stato da anni si sta piegando, non senza opporre resistenze; ricatto reso possibile dall\u2019immenso peso politico acquisito dai presidenti delle regioni grazie alla loro elezione diretta, altra \u2018innovazione\u2019 del \u2018glorioso\u2019 riformismo degli anni Novanta, che ha contribuito ad emarginare le assemblee elettive, a disgregare il sistema politico e ad esautorare ogni forma di partecipazione dei cittadini, al di l\u00e0 del mero esercizio del diritto di voto (per scegliere fra alternative politicamente indistinguibili): sperimentazione realizzata prima a livello comunale, poi estesa alle regioni.<\/p>\n<p>Questo obiettivo che le burocrazie regionali si propongono \u00e8 del tutto avulso da esigenze di funzionalit\u00e0 del sistema e dall\u2019interesse dei cittadini: nessuno ha spiegato perch\u00e9 concessioni autostradali regionali sarebbero un vantaggio per i cittadini lombardi o perch\u00e9 un bene culturale patrimonio dell\u2019umanit\u00e0 come, ad esempio, la Cappella degli Scrovegni, dovrebbe essere gestito pi\u00f9 efficacemente da un assessorato della regione Veneto. E via dicendo.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 116.3 comma, come si accennava, \u00e8 stato al centro dell\u2019agenda di tutti, dico tutti, i governi (Conte I, Conte II, Draghi, e, adesso, Meloni), che si sono succeduti a partire da quello Gentiloni, che si \u00e8 macchiato del peccato originale di aver dato, a legislatura scaduta (28 febbraio 2018), irresponsabilmente il via a questo processo, firmando delle scellerate pre-intese con il Veneto di Zaia, la Lombardia di\u00a0 Fontana e l\u2019Emilia-Romagna di Bonaccini, che miravano \u00abesplicitamente\u00bb a una redistribuzione del reddito all\u2019incontrario, come fu efficacemente sottolineato da \u00a0Gianfranco Viesti e pochi altri (cito dalla pre-intesa firmata dal Governo Gentiloni con l\u2019Emilia Romagna: i fabbisogni standard sono calcolati con riferimento \u00abal gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi\u00bb). Tutta la propaganda in favore dell\u2019autonomia differenziata, infatti, si \u00e8 fondata sulla tesi, inaudita in qualsiasi Stato, per cui ci sarebbe un fantomatico quanto paradossale residuo fiscale (cio\u00e8 la differenza tra tasse pagate e servizi ricevuti) negativo per le regioni del Nord e positivo per quelle del Sud, cui si sarebbe dovuto rimediare. Come? Finendo, cos\u00ec, per attribuire ai ricchi un diritto al rimborso a carico dei poveri!<\/p>\n<p>Su questo punto, per la verit\u00e0, il ddl appena approvato tenta (invano, sia chiaro!), di porre un rimedio. Prescrive, infatti, che l\u2019autonomia differenziata possa farsi solo a condizione che siano approvati i LEP, cio\u00e8 i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale in condizioni di uniformit\u00e0 (approvati, \u2018ovviamente\u2019 con un DPCM; tanto, a che serve pi\u00f9 il Parlamento!). Un pannicello caldo, ha scritto giustamente Massimo Villone, anzi tiepido: i livelli essenziali sono un bluff. Si tratta di un\u2019eguaglianza costruita sul minimo, che lascerebbe invariate le attuali e gravi diseguaglianze. Sia consentito solamente aggiungere che questa disposizione dell\u2019ultimo ddl, assieme a quella della clausola dell\u2019invarianza finanziaria (una clausola che prevede che nessuna regione possa avere meno risorse di quante non ne abbia attualmente), si pone almeno il problema non di non ampliarle (le diseguaglianze), cercando di porre un argine al paventato scippo dei ricchi a danno dei poveri. Pu\u00f2 apparire surreale, ma questa previsione \u00e8, comunque sia, un tentativo di fare un passo avanti rispetto alle ipotesi avanzate negli anni precedenti: il ddl elaborato dal ministro Boccia del PD, al tempo del Conte II, consentiva, ad esempio, persino di prescindere LEP e prevedeva che gli stessi LEP e i fabbisogni standard andassero realizzati attraverso la \u00absostituzione delle risorse erariali con autonomia di\u00a0entrata, territorialit\u00e0 dei tributi e perequazione\u00bb<a id=\"_ftnref6\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>; era novembre 2019: ci salv\u00f2 la pandemia, cio\u00e8 una catastrofe di diverso tipo che riusc\u00ec a distogliere il ceto politico da questo percorso.<\/p>\n<p>Oramai occorre prendere atto che le politiche meridionaliste sono un ricordo del passato: sono fuori dell\u2019orizzonte della politica attuale, indipendentemente dagli schieramenti. Chi ha una posizione meridionalista deve farsene una ragione. Potr\u00e0 considerare una vittoria se le politiche messe in campo non determinino un ulteriore peggioramento della situazione del Mezzogiorno. Migliorarla, dovrebbe essere chiaro, non interessa pi\u00f9 a nessuno: servirebbero risorse, che non si vogliono trovare. Del resto, non fu proprio il Titolo V del 2001 a eliminare ogni esplicito riferimento al Mezzogiorno dalla Costituzione? Non si sarebbe potuti essere pi\u00f9 espliciti. Il Mezzogiorno non \u00e8 pi\u00f9 una questione nazionale da tempo. Nel 2001 lo si \u00e8 dichiarato in modo incontrovertibile.<\/p>\n<p>Per evitare che l\u2019art. 116.3 comma svolga l\u2019unica funzione realisticamente possibile, quella cio\u00e8 di trasformarsi in un micidiale strumento nelle mani di burocrazie e ceto politico regionali bramosi di aumentare il loro potere di spesa, si dovrebbe mettere mano a una seria revisione del Titolo V, riattribuendo alle regioni questioni di interesse regionale, come faceva il testo del 1948, che specificava, quando ve ne fosse bisogno, che l\u2019attribuzione di competenze era relativa alla dimensione regionale dell\u2019interesse (\u00ablavori pubblici <em>di interesse regionale<\/em>\u00bb, ad esempio).<\/p>\n<p>L\u2019occasione potrebbe servire anche per superare le incongruenze procedurali che si trovano nell\u2019attuale 116.3 comma, frutto dell\u2019idea perversa che le regioni siano delle entit\u00e0 paragonabili allo stato, da cui nasce un inconcepibile (per la dottrina dello Stato) procedimento pattizio per l\u2019acquisizione di nuove competenze. Questa dovrebbe essere la prima preoccupazione di una classe dirigente responsabile, che voglia conservare un minimo di coerenza al sistema, evitando che l\u2019Italia si disgreghi in tanti piccoli mini-stati.<\/p>\n<p>Solo a valle di una riforma del Titolo V, che riporti le competenze regionali in un quadro di ragionevolezza, si potr\u00e0 poi concepire l\u2019attribuzione di \u00abulteriori\u00bb competenze alle regioni che non le renda delle piccole patrie.<\/p>\n<p>Il peccato originale, infatti, si trova nel Titolo V, ultimo frutto, in ordine temporale, del cosiddetto \u2018riformismo\u2019 degli anni Novanta, che ha intrapreso un percorso che ci ha allontanati dallo spirito della Costituzione del 1948; oggi rimettere assieme i cocci \u00e8 davvero complesso (come dimenticare le privatizzazioni e le liberalizzazioni, la precarizzazione del mercato del lavoro, l\u2019aziendalizzazione della sanit\u00e0, i tagli alla spesa sociale?).<\/p>\n<p>Ci si dovrebbe domandare come sia stato possibile che il parlamento abbia potuto votare disposizioni cos\u00ec irragionevoli, che attribuiscono alle regioni competenze nel momento stesso in cui si qualificano \u00abnazionali\u00bb; tutto ci\u00f2 con il plauso dell\u2019opinione pubblica. Una risposta (anche se parziale) ce l\u2019ha data Gustavo Zagrebelsky nel 2016, durante il noto dibattito televisivo con Renzi sulla sua riforma costituzionale<a id=\"_ftnref7\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>. Alla domanda di Renzi su come avesse votato al referendum sul Titolo V del 2001, il presidente emerito della Consulta disse di non ricordare (1h12mm), aggiungendo, poco dopo, \u00abcredo di aver votato no\u00bb e, qualche minuto dopo (1h28mm), che \u00abfino a due anni fa\u00bb se \u00abnon ci fossimo dichiarati federalisti non avremmo avuto diritto di parola, perch\u00e9 l\u2019ideologia era quella\u00bb.<\/p>\n<p>Insomma, in Italia per partecipare al dibattito pubblico non si deve andare troppo per il sottile.<\/p>\n<p>Per dovere di cronaca, occorre ricordare che, nel testo della riforma cd. Renzi, cos\u00ec come uscito dal Consiglio dei Ministri nel 2014, il 116.3 comma era stato giustamente eliminato. A riesumarlo ci pens\u00f2 un emendamento Finocchiaro-Calderoli<a id=\"_ftnref8\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, in sede di discussione parlamentare, a conferma che la sinistra, anche dopo il 2001, \u00e8 stata il vero motore usato dalle idee della Lega (che, nel 2014, era una forza esanime di opposizione, numericamente marginale).<\/p>\n<p>Come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere.<\/p>\n<p>Che il Governo Meloni abbia deciso, come i predecessori, di dare attuazione all\u2019art. 116.3 comma, potrebbe persino avere risvolti positivi.<\/p>\n<p>Primo fra tutti: criticare il processo di devoluzione sar\u00e0 pi\u00f9 semplice perch\u00e9 non si corre il rischio di essere esclusi dal dibattito pubblico.<\/p>\n<p>Inoltre, la volont\u00e0 del governo in carica di dare attuazione al regionalismo differenziato potrebbe addirittura portare a qualche ripensamento sull\u2019aumento smisurato dei poteri regionali che non ha influito minimamente n\u00e9 sull\u2019efficienza delle regioni n\u00e9 sui divari territoriali.<\/p>\n<p>Insomma, il centrosinistra, che adesso si sta strappando le vesti per un disegno che attua un testo costituzionale che porta la sua paternit\u00e0, dovr\u00e0 pur chiarire la sua posizione. O siamo in presenza di un comportamento incomprensibile, ai limiti della dissociazione, oppure si potrebbe persino essere indotti a sperare che questa nuova posizione rappresenti l\u2019inizio di un processo (auto)critico che prenda atto del fallimento del falso riformismo portato avanti nel quinquennio 1996-2001.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n<p><a id=\"_ftn1\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Sul punto si rinvia a C. Iannello, <em>Regionalismo differenziato: disarticolazione dello Stato e lesione del principio di uguaglianza<\/em>, in <em>Economia e politica<\/em>, 2019; <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/\">https:\/\/www.economiaepolitica.it\/2019-anno-11-n-17-sem-1\/regionalismo-differenziato-autonomia-regioni-carlo-iannello\/<\/a> . Cfr., inoltre, S. Marotta, <em>Regionalismo differenziato: cos\u2019\u00e8 e quali rischi comporta<\/em>, in <em>Economia e politica<\/em>, 2019.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn2\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> G. Ferrara, <em>Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo<\/em>, in <em>Costituzionalismo.it<\/em>, 2004.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn3\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Occorre evidenziare che, in alcuni casi, anche prima della modifica del Titolo V, la Consulta ha dato una interpretazione delle disposizioni costituzionali non in armonia con il loro significato letterale, come, ad esempio, quando ha trasformato la clausola dell\u2019interesse nazionale da limite di merito a limite di legittimit\u00e0 della potest\u00e0 legislativa regionale. Nel caso del Titolo V, tuttavia, la riscrittura \u00e8 stata macroscopica, andando ben oltre una puntuale correzione di un singolo, sebbene importante, aspetto. Con il titolo V \u00e8 stato l\u2019intero impianto del riparto ad essere oggetto di una continua opera di interpretazione ai limiti della riscrittura.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn4\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Articolo che avrebbe introdotto il principio di pari-ordinazione degli enti ivi nominati. cfr., fra i tanti, O. Chessa, <em>La resurrezione della sovranit\u00e0 statale nella sentenza 365 del 2007<\/em>, in <em>Forum di quaderni costituzionali<\/em>, 2007 che sostiene la tesi \u00abdel pluralismo istituzionale paritario\u00bb.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn5\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Per una critica alla logica pattizia dell\u2019art. 116.3 comma e la riconduzione, in via interpretativa, del rapporto stato regioni nell\u2019ambito di una ordinaria dinamica di uno stato a decentramento regionale, cfr. C. Iannello, <em>La piena sovranit\u00e0 del Parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell\u2019autonomia differenziata<\/em>, in <em>Diritti Regionali<\/em>, 20 settembre 2019.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn6\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> https:\/\/www.roars.it\/lautonomia-differenziata-secondo-boccia-ecco-la-bozza-di-legge-quadro\/<\/p>\n<p><a id=\"_ftn7\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Xevo3V7_paA<\/p>\n<p><a id=\"_ftn8\" href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> <a href=\"https:\/\/download.repubblica.it\/pdf\/2014\/politica\/20emendamenti.pdf\">https:\/\/download.repubblica.it\/pdf\/2014\/politica\/20emendamenti.pdf<\/a> : emendamento 25.2000<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE: <a href=\"https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/\">https:\/\/www.economiaepolitica.it\/primo-piano\/regionalismo-differenziato-modifica-del-titolo-v-e-disgregazione-dellunita-nazionale\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da ECONOMIA E POLITICA (Carlo Iannello) Il regionalismo differenziato \u00e8 tornato al centro dell\u2019agenda politica del Paese dopo l\u2019insediamento del nuovo governo, che lo ha inserito fra i propri punti programmatici. Recentemente, dunque, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ddl nel tentativo di spianare la strada all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, III comma, Cost. che consente alle regioni di ottenere \u00abforme condizioni particolari di autonomia\u00bb. Si tratta di un processo rischioso e difficilmente attuabile[1]. 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