{"id":77613,"date":"2023-03-02T11:21:27","date_gmt":"2023-03-02T10:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77613"},"modified":"2023-02-27T15:25:26","modified_gmt":"2023-02-27T14:25:26","slug":"la-consulta-evoca-pericolosi-fantasmi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=77613","title":{"rendered":"La Consulta evoca pericolosi fantasmi"},"content":{"rendered":"<p><strong>di MEGACHIP GLOBALIST (Alessandro Bagnato)<\/strong><\/p>\n<header class=\"mb-4\">\n<h2 class=\"h6 fw-normal text-secondary lh-base\">Le recenti sentenze della Corte Costituzionale sugli obblighi vaccinali sono di una gravit\u00e0 estrema, tali che un integrale recepimento dei principi in esse esposti riporterebbe la convivenza umana a uno stato non solo pre-democratico ma pre-giuridico.<\/h2>\n<\/header>\n<figure>\n<div class=\"ratio ratio-16x9 mb-1\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid entered lazyloaded\" title=\"KonsultaVirus\" src=\"https:\/\/megachip.globalist.it\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2023\/02\/KonsultaVirus.jpg\" alt=\"La Consulta evoca pericolosi fantasmi\" data-aos=\"fade-up\" data-aos-delay=\"1000\" data-lazy-src=\"https:\/\/megachip.globalist.it\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2023\/02\/KonsultaVirus.jpg\" data-ll-status=\"loaded\" \/><\/div>\n<\/figure>\n<hr \/>\n<p class=\"small mb-3\">\n<div class=\"article-content lh-lg mb-5\">\n<div>\n<div>\n<div>\n<div id=\"iol_player_container\">\n<div id=\"iol_player\" lang=\"it-it\" role=\"region\" data-application-id=\"\" data-iol-config=\"{ &quot;endScreen&quot;: { &quot;related&quot;: &quot;categoria&quot; }, &quot;fixPlayer&quot;: { &quot;onScrollUp&quot;: true }, &quot;id&quot;: &quot;globalist&quot;,  &quot;content_distributor&quot;: &quot;globalist&quot;,  &quot;logo&quot;: { &quot;active&quot;: true, &quot;name&quot;: &quot;NOL&quot; },  &quot;adv&quot;: { &quot;hidePlayButton&quot;: true } }\" data-embed=\"default\" data-player=\"Aw5Dmn1apM\" data-video-id=\"6319972678112\" data-account=\"6224794039001\" aria-label=\"Video Player\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Ritengo le recenti sentenze della Corte Costituzionale sugli obblighi vaccinali di una gravit\u00e0 estrema, tali che un integrale recepimento dei principi in esse esposti riporterebbe la convivenza umana a uno stato non solo pre-democratico ma pre-giuridico.<\/p>\n<p>Non avendo in questa sede lo spazio per esaminare tutti gli aspetti problematici delle pronunce, mi limiter\u00f2 a motivare la tesi che ho esposto evidenziandone gli elementi a mio parere pi\u00f9 pericolosi.<\/p>\n<div class=\"code-block code-block-6\">\n<div class=\"ad-slot card bg-light position-relative m-auto target-all  \">\n<div class=\"ad-wrapper position-relative\">\n<div id=\"ad_dyn1\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>La scienza dei Soviet<\/strong><\/p>\n<p>La presidente della Corte ha affermato in pi\u00f9 occasioni che per scrivere queste sentenze il collegio si \u00e8 affidato alla scienza. Purtroppo emerge che la Corte ha della scienza un\u2019idea insieme confusa e \u00a0pericolosa: la identifica con la posizione degli enti governativi deputati a gestire la politica sanitaria. In questo modo i giudici si esimono dal verificare nel concreto il dibattito scientifico e si limitano a valutare se la normativa impugnata\u00a0<em>\u201csia suffragata e coerente\u2026.rispetto alle conoscenze medico-scientifiche \u2026quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore\u201d<\/em>\u00a0. Il compito delle Corte viene cos\u00ec autolimitato a\u00a0<em>\u201cconfrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall\u2019Aifa, dall\u2019ISS, dal Segretariato generale del Ministero della Salute e dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria\u201d<\/em>.<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div id=\"ad_dyn2\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Che gli enti presi come riferimento facciano tutti parti del Ministero della Salute e che il governo ne \u00a0abbia il controllo completo, fino a disporre dell\u2019organizzazione e degli indirizzi e a nominarne vertici, al collegio giudicante non interessa. In questo modo per\u00f2 non si prende in considerazione che le pronunce delle agenzie di politica sanitaria hanno carattere politico prima che scientifico. Siamo quindi riportati esattamente all\u2019Unione Sovietica staliniana, nella quale la scienza era definita dai dettati degli organismi governativi ad essa deputati, che indirizzavano la ricerca perch\u00e9 si muovesse in coerenza con la filosofia del\u00a0materialismo\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Materialismo_dialettico\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0<\/a>marxista. Molti campi di ricerca erano vietati e alcune teorie scientifiche, tra cui quella darwiniana, bandite perch\u00e9 considerate figlie dell\u2019ideologia borghese. Pi\u00f9 che il dato, poteva allora l\u2019ideologia al potere, quella era la scienza.<\/p>\n<p>Non diversamente ragiona la Consulta, la quale, una volta accertata che le autorit\u00e0 governative di settore dichiarano che il vaccino \u00e8 efficace, sicuro e non sperimentale, assolve le norme governative in nome della \u201cscienza\u201d.<\/p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div id=\"ad_dyn3\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>E cos\u00ec i giudici, oltre a porre un principio da Stato totalitario, operano un totale svuotamento dello stesso art. 33 della Costituzione, che tutela la libert\u00e0 della ricerca scientifica. Se infatti sono considerate scientifiche solo le teorie fatte proprie da un organismo politico in base a criteri che esulano dal dato scientifico puro, la libert\u00e0 di ricerca si risolve in un ininfluente divertissement.<\/p>\n<p>Ma, soprattutto, se in un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale si prende come dato indiscusso la parola del governo, seppur per interposto ente, diventa superfluo il giudizio stesso, che avr\u00e0 sempre e solo l\u2019unica conclusione della salvezza della norma giudicata. E\u2019 la conseguenza naturale di un corto-circuito per il quale il governo acquista contemporaneamente il ruolo di imputato e di decisivo testimone a discarico. Non mettere alla prova la dichiarazione \u201cscientifica\u201d del governo con il dato di realt\u00e0, accertando cos\u00ec la verit\u00e0 materiale, trasforma il giudice in un notaio del potere. E allora a che serve un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale? E quale argine all\u2019azione governativa \u00e8 mai possibile?<\/p>\n<p><strong>Il benefico collettivo secondo Hitler<\/strong><\/p>\n<p>I precedenti giuridici della Corte esigono la presenza di tre elementi per dichiarare legittimo un obbligo vaccinale, il primo dei quali \u00e8 che dall\u2019obbligo derivi un beneficio anche per la salute degli altri. Tale beneficio \u00e8 identificato nell\u2019arresto del contagio, ci\u00f2 che consente dal punto di vista giuridico di giustificare il sacrificio della libert\u00e0 del singolo con il dovere lui spettante di non danneggiare gli altri.<\/p>\n<p>Ma in questo caso i giudici sapevano che i cosiddetti vaccini non proteggono dal contagio e probabilmente sapevano anche che il Covid \u00e8 curabile e che curare le persone avrebbe forse evitato del tutto la necessit\u00e0 di vaccinare. Provano quindi a considerare come sufficiente beneficio per gli altri anche la semplice \u201criduzione\u201d del contagio. Ma, probabilmente rendendosi conto di quanto debole sia questo argomento, vanno oltre e introducono un\u2019argomentazione particolarmente perniciosa. Affermano la rilevanza anche di benefici sociali indiretti, quali\u00a0<em>\u201cporre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari\u201d\u00a0<\/em>oppure l\u2019esigenza di risparmiare rispetto all\u2019utilizzo dei tamponi, che\u00a0<em>\u201cavrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Con ci\u00f2 la libert\u00e0 di autodeterminazione sul proprio corpo diventa superabile non solo quando \u00e8 necessario per proteggere gli altri da una grave malattia ma anche quando serve a evitare costi o anche solo complicazioni all\u2019organizzazione statale. Con tale argomentazione si supera totalmente l\u2019impostazione costituzionale, che assegna al singolo la preminenza (un pieno diritto) sulla collettivit\u00e0 (un semplice interesse), distinzione sulla quale infatti la Corte non spende una parola.<\/p>\n<p>Inoltre, nel momento in cui il criterio del beneficio per la collettivit\u00e0 assume una valenza cos\u00ec ampia e si sdogana il principio del beneficio indiretto, persino economico, la libert\u00e0 del singolo diventa interamente dipendente dalle indicazioni del governo, che pu\u00f2 decidere autonomamente quale sia il beneficio sociale sull\u2019altare del quale sacrificare quella libert\u00e0, senza limite alcuno.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione esplicita di un criterio economico accende ricordi sinistri. Nella Germania nazista le azioni di politica sanitaria volte all\u2019eliminazione di malati di mente e soggetti deboli erano giustificate con l\u2019utilit\u00e0 di sgravare il sistema sanitario dai costi che queste persone comportavano. Un ragionamento perfettamente in linea con quanto lascia intendere la Consulta, alla luce del quale si potrebbe legittimare persino l\u2019uccisione generalizzata dei bambini nati con malformazioni, destinati a pesare sul sistema sanitario per tutta la loro vita, oppure l\u2019uccisione degli anziani, poco produttivi e estremamente gravosi per le casse dell\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong>Mengele e gli effetti avversi gravi<\/strong><\/p>\n<p>Gli altri due elementi richiesti dai precedenti della Consulta per legittimare un trattamento sanitario obbligatorio erano la previsione che il trattamento non incidesse negativamente sullo stato di salute dell\u2019obbligato, salvo conseguenze temporanee e di scarsa entit\u00e0, e la corresponsione di un indennizzo ove un danno grave comunque capitasse. La Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, aveva evidenziato la presenza di un gran numero di effetti gravi: come poter obbligare a un trattamento sanitario cos\u00ec rischioso?<\/p>\n<p>Nell\u2019obiettivo di salvare a ogni costo la politica vaccinale governativa, la Consulta non vorrebbe tuttavia tradire i suoi precedenti. Tenta allora un gioco di prestigio che le riesce molto male e finisce per provare il suo chiaro intendimento politico. Si limita infatti a considerare solo l\u2019ultimo degli elementi che i suoi precedenti richiedevano, e cio\u00e8 che per gli effetti gravi spetti un indennizzo. Risponde pertanto alla CGA Sicilia che\u00a0<em>\u201cda una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per s\u00e9 costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l\u2019indennizzabilit\u00e0\u201d.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La Consulta omette per\u00f2 di precisare che gli eventi gravi erano ammessi, previo indennizzo, solo in quanto residuali e non prevedibili ex ante. Si raffigurava cio\u00e8 una situazione in cui prima dell\u2019inoculazione si potevano prevedere solo reazioni lievi e transitorie ma se l\u2019imponderabile, inevitabile in tutte le vicende umane, accadeva, allora la presenza di un indennizzo poteva salvare l\u2019obbligo.<\/p>\n<p>Dire che si pu\u00f2 imporre un trattamento sanitario anche quando se ne prevedono effetti gravi, purch\u00e9 poi vi sia un indennizzo, \u00e8 talmente paradossale che i giudici cercano di trovare qualche appiglio in altre loro sentenze precedenti. Ma ne citano, ulteriore prova del loro intendimento politico, solo frasi parziali, che fanno dire a quelle sentenze altro da quello che in realt\u00e0 dicono<\/p>\n<p>Riportano ad esempio la parte della sentenza 118\/96 in cui si affermava che \u201c<em>le vaccinazioni obbligatorie\u2026possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile\u201d\u00a0<\/em>ma omettono di ricordare che la stessa sentenza prescriveva che gli effetti gravi erano ammessi solo se il legislatore aveva preso\u00a0<em>\u201ctutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze\u201d,\u00a0<\/em>che devono quindi costituire \u201c<em>eventi dannosi fortuiti\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, citando alcuni passaggi della fondamentale sentenza 307\/1990, evitano il passaggio chiave secondo cui:\u00a0<em>\u201cil rilievo dalla Costituzione attribuito alla salute in quanto interesse della collettivit\u00e0, se \u00e8 normalmente idoneo da solo a \u201cgiustificare la compressione di quella autodeterminazione dell\u2019uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale\u201d, \u2026.. non lo \u00e8 invece quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla salute\u2026\u2026 nessuno pu\u00f2 essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Con la medesima sbadataggine la Corte \u201cdimentica\u201d di esprimersi sulla domanda dei giudici siciliani riguardo all\u2019ammissibilit\u00e0 di conseguenze anche mortali. E non dice una parola sull\u2019ultimo comma dell\u2019art. 32 che pone il limite invalicabile della dignit\u00e0 umana per ogni trattamento sanitario obbligatorio, chiaramente incompatibile con un trattamento che si sa in anticipo poter essere invalidante e mortale.<\/p>\n<p>La smemorata Corte, nella sua foga giustificatoria dell\u2019operato governativo, arriva cos\u00ec a porre un principio barbarico: si pu\u00f2 obbligare a un trattamento anche quando si sa in anticipo che esso produce su persone prima sane effetti gravi o la morte, purch\u00e9 poi vi sia un indennizzo all\u2019invalido o a chi rimane. L\u2019argomentazione, indennizzo a parte, avrebbe pienamente giustificato l\u2019operato di Mengele e dei medici nazisti, che sperimentavano nuovi farmaci sugli esseri umani indipendentemente dalle conseguenze che questi potevano provocare. E giustificherebbe, come ben argomenta l\u2019avvocato Mori, anche l\u2019uccisione di una persona al fine di espiantare gli organi, posto che il beneficio della collettivit\u00e0 \u00e8 garantito dalla salvezza dei dieci malati salvati a fronte dell\u2019unico essere umano sacrificato.<\/p>\n<p>Per salvare una campagna obbligatoria all\u2019inoculazione con farmaci genici mai prima sperimentati sull\u2019uomo, ci si lascia cos\u00ec alle spalle Norimberga e secoli di diritto basati sul principio del neminem laedere. \u00a0Cosa c\u2019entri tutto questo con l\u2019impostazione personalistica della nostra costituzione non \u00e8 dato di capire. Tanto meno come si possa pensare che un tale principio possa essere compatibile con i fondamenti sui cui si basa l\u2019intera civilt\u00e0 umana.<\/p>\n<p><strong>Non \u00e8 colpa della mafia<\/strong><\/p>\n<p>Uno dei quesiti posti alla Corte era se la sanzione consistente nella sospensione dal lavoro fosse proporzionata rispetto alla portata dell\u2019obbligo violato.<\/p>\n<p>La risposta dei giudici \u00e8 sconcertante. Affermano che la sanzione \u00e8 proporzionata perch\u00e9 \u201c<em>l\u2019obbligatoriet\u00e0 del vaccino lascia comunque al singolo la possibilit\u00e0 di scegliere se adempiere o sottrarsi all\u2019obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge\u201d<\/em>, inoltre la sua scelta \u00e8 \u201c<em>in ogni momento rivedibile\u201d.\u00a0<\/em>Conseguentemente, non si pu\u00f2 chiedere al datore di lavoro\u00a0<em>\u201cuno sforzo di cooperazione volto alla utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni\u201d<\/em>\u00a0come per le persone che non si vaccinano per ragioni di salute.<\/p>\n<p>In sintesi: il lavoratore deve incolpare se stesso per essere stato privato dello stipendio e la differenza di trattamento con chi non pu\u00f2 vaccinarsi \u00e8 giustificato dal suo comportamento \u201cdisobbediente\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 un ragionamento che potrebbe legittimare anche le azioni mafiose. un po\u2019 come Riina che dice\u00a0che la bomba al negozio \u00e8 colpa del negoziante che non paga il pizzo e l\u2019omicidio \u201cdell\u2019infame\u201d \u00e8 colpa \u201cdell\u2019infame che ha cantato\u201d. Anche la mafia \u00e8 tanto gentile da \u201clasciare la scelta al singolo se adeguarsi o assumersi le conseguenze\u201d e anche in quel caso la \u201cscelta in ogni momento rivedibile\u201d. Se \u201cl\u2019infame\u201d ritratta, ha salva la vita e se Falcone e Borsellino avessero smesso di indagare forse sarebbero ancora tra noi.<\/p>\n<p>Si potrebbe obiettare che la Corte ravvisa nell\u2019obbligo un beneficio pubblico, ovviamente assente nel caso dell\u2019imposizione mafiosa, e pertanto la privazione dello stipendio \u00e8 un po\u2019 come la multa per il semaforo rosso. Il ragionamento sembra avere una logica, ma in realt\u00e0 perde di vista alcuni elementi fondamentali. Ammettiamo pure che il traballante ragionamento della Consulta sull\u2019esistenza di un interesse pubblico sia fondato. L\u2019interesse pubblico autorizza a porre obblighi, violati i quali scatta una sanzione. Ma la sanzione deve necessariamente essere proporzionata all\u2019illecito commesso, nessuno riterrebbe legittima ad esempio una norma che sanzionasse con l\u2019ergastolo un divieto di sosta. Una tale sanzione sarebbe considerato arbitrio, cio\u00e8 violenza da parte dello Stato, una violenza misurabile appunto con il surplus di compressione della libert\u00e0 del singolo rispetto a quella richiesta per la tutela dell\u2019interesse pubblico che l\u2019obbligo intende proteggere. La CGA chiedeva proprio di verificare questa proporzionalit\u00e0 e rispondere che la sanzione \u00e8 proporzionale perch\u00e9 frutto della libera scelta della vittima, oltre a evitare di affrontare la questione, finisce per legittimare l\u2019ergastolo per il divieto di sosta, cos\u00ec come ogni altro comportamento arbitrario\/violento dello Stato.<\/p>\n<p>La verit\u00e0 \u00e8 che qui, proprio come nel caso del divieto di sosta, siamo davanti a un mero illecito amministrativo, azione che l\u2019ordinamento qualifica di minima lesivit\u00e0. Come pu\u00f2 allora giustificarsi una sanzione come la privazione dello stipendio per diciotto mesi, estremamente pi\u00f9 afflittiva non solo di ogni altro illecito amministrativo ma anche di molti reati, che proprio in quanto tali sono considerati dall\u2019ordinamento ben pi\u00f9 lesivi3?<\/p>\n<p>Non contenta di questo scempio argomentativo, la Corte si infila in uno peggiore, sostenendo che la\u00a0sanzione della privazione dello stipendio \u00e8 proporzionata perch\u00e9 si poteva anche fare di peggio: \u201ci<em>l legislatore, proprio nel rispetto della scelta individuale del lavoratore di non attenersi all\u2019obbligo vaccinale, si \u00e8 limitato a prevedere la sospensione del rapporto di di lavoro\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Riina lo spiegherebbe cosi: \u201cTi ho fatto saltare la vetrina invece di ucciderti il figlio, devi stare muto e persino dire grazie\u201d.<\/p>\n<p>Mi fermo qui, evitando di infierire oltre su giudici che sono stati evidentemente sottoposti a forti pressioni per difendere ad ogni costo un certo orientamento. Ma non sono vittime, sono colpevoli, avendo scelto di svendere il diritto della pi\u00f9 alta Corte dello Stato per compiacere il potere.<\/p>\n<p>Il diritto \u00e8 il baluardo della civilt\u00e0 e quando cede di schianto alle logiche politiche, tutto \u00e8 possibile.<\/p>\n<p>Possono tornare i fantasmi del passato.<\/p>\n<p>O apparirne di peggiori.<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/megachip.globalist.it\/legalita\/2023\/02\/22\/la-consulta-evoca-pericolosi-fantasmi\/\">https:\/\/megachip.globalist.it\/legalita\/2023\/02\/22\/la-consulta-evoca-pericolosi-fantasmi\/<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di MEGACHIP GLOBALIST (Alessandro Bagnato) Le recenti sentenze della Corte Costituzionale sugli obblighi vaccinali sono di una gravit\u00e0 estrema, tali che un integrale recepimento dei principi in esse esposti riporterebbe la convivenza umana a uno stato non solo pre-democratico ma pre-giuridico. 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