{"id":79993,"date":"2023-06-22T08:28:35","date_gmt":"2023-06-22T06:28:35","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=79993"},"modified":"2023-06-20T14:32:00","modified_gmt":"2023-06-20T12:32:00","slug":"ue-il-nuovo-patto-sulla-migrazione-punto-per-punto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=79993","title":{"rendered":"UE: il nuovo patto sulla migrazione punto per punto"},"content":{"rendered":"<p><strong>di OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO (Catherine Woollard)<\/strong><\/p>\n<div class=\"image\"><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" title=\"Migranti lungo la Rotta balcanica \u00a9 Procyk Radek\/Shutterstock\" src=\"https:\/\/www.balcanicaucaso.org\/var\/obc\/storage\/images\/aree\/europa\/ue-il-nuovo-patto-sulla-migrazione-punto-per-punto-225792\/2169412-1-ita-IT\/UE-il-nuovo-patto-sulla-migrazione-punto-per-punto.jpg\" alt=\"Migranti lungo la Rotta balcanica \u00a9 Procyk Radek\/Shutterstock\" \/><\/p>\n<div class=\"caption\">\n<p>Migranti lungo la Rotta balcanica \u00a9 Procyk Radek\/Shutterstock<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) ha analizzato punto per punto l\u2019accordo raggiunto lo scorso 8 giugno dagli stati membri dell\u2019Unione europea sul nuovo patto sulla migrazione e l\u2019asilo per riformare la normativa UE in materia di asilo<\/p>\n<p><em>(Originariamente pubblicato da\u00a0<\/em><a title=\"Link a ECRE\" href=\"https:\/\/ecre.org\/editorial-migration-pact-agreement-point-by-point\/\"><em>ECRE<\/em><\/a><em>, il 9 giugno 2023)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Gli stati membri dell\u2019UE hanno raggiunto un accordo sui pilastri fondamentali del sistema di asilo dell\u2019UE riguardanti la solidariet\u00e0, la responsabilit\u00e0 e le norme procedurali. La discussione sull\u2019accordo si \u00e8 protratta per l\u2019intera durata della presidenza svedese [che si concluder\u00e0 il prossimo 30 giugno].<\/p>\n<p>2. Questa non \u00e8 la fine. Ora il Consiglio, sulla base dell\u2019accordo in questione e del rispettivo accordo del Parlamento, dovr\u00e0 negoziare con quest\u2019ultimo per raggiungere una posizione comune che poi diventer\u00e0 legge. C\u2019\u00e8 per\u00f2 da aspettarsi che il Parlamento scenda a patti, quindi le posizioni [concordate lo scorso 8 giugno] sono pi\u00f9 o meno quelle che con ogni probabilit\u00e0 verranno [definitivamente] adottate.<\/p>\n<p>3. L\u2019accordo riduce gli standard di protezione in Europa, e questo \u00e8 il punto. Resta per\u00f2 da vedere se saranno raggiunti anche altri obiettivi dell\u2019accordo volto a scoraggiare gli arrivi, garantire rimpatri rapidi e limitare i cosiddetti movimenti secondari.<\/p>\n<p>4. Due paesi, Ungheria e Polonia, si sono opposti all\u2019accordo, sostanzialmente sostenendo di non credere che l\u2019Europa debba avere un sistema di asilo. Quattro paesi &#8211; Bulgaria, Malta, Lituania e Slovacchia &#8211; si sono astenuti, ciascuno per un motivo diverso.<\/p>\n<h3>I punti chiave<\/h3>\n<p>5. Complessivamente, gli stati hanno concordato un labirinto di regole procedurali, bizantine nella loro complessit\u00e0, basate sul tentativo di limitare il numero di persone a cui viene riconosciuta la protezione internazionale in Europa.<\/p>\n<p>6. Hanno fallito nell\u2019affrontare la pi\u00f9 grande pecca del sistema, ossia le regole di Dublino, che sono rimaste in gran parte invariate.<\/p>\n<p>7. L\u2019obiettivo implicito \u00e8 quello di trasferire la responsabilit\u00e0 ai paesi extraeuropei, nonostante l\u201985% dei rifugiati a livello mondiale sia accolto fuori dall\u2019Europa, perlopi\u00f9 in paesi disperatamente poveri. Si punta sui paesi dei Balcani occidentali e del Nord Africa attraverso l\u2019utilizzo di strumenti legali, tra cui il\u00a0<a title=\"Link a concetto di &quot;paese terzo sicuro&quot;\" href=\"https:\/\/www.asgi.it\/regolamento-procedure-ue-paese-sicuro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">concetto di &#8220;paese terzo sicuro&#8221;\u00a0<i class=\"fa fa-external-link\"><\/i>\u00a0<\/a>. Nondimeno, le riforme non contribuiscono in alcun modo ad aumentare la probabilit\u00e0 che questi paesi accettino di ospitare persone rimpatriate dall\u2019UE.<\/p>\n<p>8. All\u2019interno del territorio europeo, le riforme pongono ulteriore enfasi sulle frontiere.<\/p>\n<p>9. Come tali, vanno in direzione opposta rispetto alla risposta efficace all\u2019afflusso di sfollati dall\u2019Ucraina, una risposta che ha dimostrato quanto siano importanti le procedure snelle, un accesso rapido alla protezione, la possibilit\u00e0 per le persone [in fuga] di accedere il prima possibile al mercato del lavoro, la libert\u00e0 di movimento che garantisca l\u2019unit\u00e0 familiare e una distribuzione pi\u00f9 equa della responsabilit\u00e0 tra i paesi europei.<\/p>\n<h3>Cambiamenti procedurali<\/h3>\n<p>10. Il Patto invece introduce alcuni nuovi elementi, compreso un utilizzo esteso di procedure di frontiera, procedure di inammissibilit\u00e0 e procedure accelerate, applicando certi concetti legali, come quello di paese terzo sicuro, che permettono di trasferire la responsabilit\u00e0 agli altri paesi. Sempre pi\u00f9 persone saranno intrappolate ai confini in situazioni simili al modello delle isole greche.<\/p>\n<p>11. Si ricorrer\u00e0 ampiamente alla procedura di frontiera, che diventer\u00e0 obbligatoria per le persone provenienti da paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%.<\/p>\n<p>12. I paesi del centro-nord hanno insistito su questa modifica prima di accettare il meccanismo di solidariet\u00e0, essendo principalmente preoccupati di come porre fine ai cosiddetti \u201cmovimenti secondari\u201d. Alcune garanzie, come l\u2019accesso all\u2019assistenza legale e il diritto ad un ricorso effettivo, sono state ridotte. Non ci sar\u00e0 quasi alcuna eccezione per le persone vulnerabili, le famiglie e i bambini, e sempre pi\u00f9 procedure verranno espletate durante le detenzione.<\/p>\n<h3>Nessuna nuova regola sulla responsabilit\u00e0<\/h3>\n<p>13. Le regole riguardanti la responsabilit\u00e0 [dell\u2019esame di una domanda di protezione internazionale] non si discostano da quelle contenute nell\u2019attuale regolamento di Dublino, quindi resta in vigore anche il criterio del paese di primo ingresso.<\/p>\n<p>14. Il periodo in cui il paese di arrivo \u00e8 responsabile di un richiedente asilo \u00e8 stato esteso a due anni per i richiedenti entrati [nell\u2019UE] attraversando una delle frontiere esterne. Invece nel caso del rifiuto della domanda nell\u2019ambito della procedura di frontiera, tale periodo \u00e8 stato ridotto a 15 mesi (per spingere gli stati ad utilizzare la procedura di frontiera), ossia a 12 mesi per le persone soccorse in mare (per spingere gli stati a smettere di guardare le persone annegare).<\/p>\n<p>15. Le proposte, avanzate dalla Commissione, per migliorare le norme sulla responsabilit\u00e0 (rispetto al regolamento di Dublino) sono state respinte, compresa una pi\u00f9 ampia definizione di famiglia che consenta il ricongiungimento familiare per fratelli e sorelle.<\/p>\n<h3>Un nuovo meccanismo di solidariet\u00e0<\/h3>\n<p>16. Per controbilanciare gli effetti delle norme, \u00e8 stato introdotto un meccanismo di solidariet\u00e0 che mira ad aiutare i paesi situati alle frontiere [esterne dell\u2019UE] in situazioni di \u201cpressione migratoria\u201d. La proposta di introdurre un meccanismo particolare, da applicare in situazioni che richiedono interventi di ricerca e soccorso, \u00e8 stato invece respinto.<\/p>\n<p>17. La solidariet\u00e0 \u00e8 obbligatoria, ma flessibile, nel senso che tutti gli stati membri, pur essendo obbligati a dare il proprio contributo, possono scegliere cosa offrire: la ricollocazione e la presa in carico delle persone, il rafforzamento delle capacit\u00e0 e altre forme di sostegno, oppure un contributo finanziario.<\/p>\n<h3>I numeri<\/h3>\n<p>18. Gli stati hanno stabilito un minimo di 30.000 persone all\u2019anno le cui domande di protezione dovranno essere esaminate nell\u2019ambito delle procedure di frontiera. Sar\u00e0 fissato anche un tetto massimo, che dovrebbe aumentare nei primi tre anni.<\/p>\n<p>19. La capacit\u00e0 adeguata di ciascuno stato membro (la soglia minima o l\u2019obiettivo da raggiungere nell\u2019espletamento delle procedure di frontiera] verr\u00e0 stabilita utilizzando una formula che tenga conto della capacit\u00e0 adeguata complessiva [a livello UE] e del numero di ingressi \u201cirregolari\u201d (ossia di persone che arrivano per chiedere protezione).<\/p>\n<p>20. Gli stati possono abbandonare la procedura di frontiera quando si avvicinano all\u2019obiettivo fissato, notificando tale decisione alla Commissione.<\/p>\n<p>21. Allo stesso tempo, anche il numero minino di ricollocazioni \u00e8 stato fissato a 30.000 all\u2019anno.<\/p>\n<p>22. Esiste anche un incentivo per garantire le ricollocazioni (anzich\u00e9 altre forme di solidariet\u00e0) sotto forma di \u201ccompensazioni\u201d (una riduzione dei contributi di solidariet\u00e0 per chi offre ricollocazioni).<\/p>\n<p>23. Il contributo finanziario equivalente ad una ricollocazione \u00e8 pari a 20.000 euro. Altre risorse provenienti da fondi UE verranno destinate al rafforzamento delle capacit\u00e0 di gestione delle procedure di frontiera.<\/p>\n<h3>Buone notizie<\/h3>\n<p>24. Questo \u00e8 l\u2019inizio della fine delle riforme [in materia di migrazione e asilo].<\/p>\n<p>25. Vi \u00e8 un meccanismo di solidariet\u00e0, da codificare nel diritto dell\u2019UE.<\/p>\n<h3>Cattive notizie<\/h3>\n<p>26. Un utilizzo esteso della procedura di frontiera equivale ad un aumento del numero di persone rinchiuse nei centri di detenzione alle frontiere esterne e sottoposte a procedure di asilo al di sotto degli standard.<\/p>\n<p>27. Con l\u2019aumento della responsabilit\u00e0 dei paesi alle frontiere [esterne dell\u2019UE] e considerando la percezione delle comunit\u00e0 locali, che vedono i centri di detenzione come realt\u00e0 controverse, vi \u00e8 il rischio che [gli stati membri] scelgano i respingimenti. Per fare un esempio: se dei 30.000 casi da esaminare ogni anno nell\u2019ambito delle procedura di frontiera 5000 spettano all\u2019Italia, \u00e8 pi\u00f9 probabile che [le autorit\u00e0 italiane] puntino sui centri di detenzione o che neghino l\u2019ingresso?<\/p>\n<p>28. Fissando un obiettivo numerico per l\u2019utilizzo della procedura di frontiera \u2013 che quasi sempre verr\u00e0 espletata nel luogo di detenzione \u2013 si rischia di aprire la strada all\u2019arbitrariet\u00e0 nell\u2019applicazione di tale procedura.<\/p>\n<p>29. Le regole sulla responsabilit\u00e0 restano quelle di Dublino. I miglioramenti apportati dalla Commissione sono stati cancellati, mantenendo invece gli incentivi che permettono tra l\u2019altro di evitare di allinearsi ai requisiti riguardanti l\u2019accoglienza.<\/p>\n<p>30. Viene fortemente incoraggiato l\u2019utilizzo del concetto di \u201cpaese terzo sicuro\u201d come presupposto per negare l\u2019accesso ad una procedura di asilo che tenga conto della situazione individuale del richiedente, e di conseguenza anche l\u2019accesso alla protezione in Europa.<\/p>\n<p>31. La definizione di paese terzo sicuro \u00e8 stata compromessa poich\u00e9 saranno gli stati membri a decidere quali paesi potranno essere definiti sicuri. Un paese deve soddisfare determinati criteri di protezione e deve esserci un legame tra il richiedente e quel paese, come previsto dal diritto internazionale. Tuttavia, \u00e8 la legislazione nazionale a stabilire cosa rappresenta un legame. Nel testo [dell\u2019accordo] vengono citati i rapporti familiari e la residenza precedente, ma uno stato membro potrebbe decidere che anche un semplice transito costituisce un valido legame.<\/p>\n<p>32. La solidariet\u00e0 \u00e8 flessibile. Se gli stati membri possono scegliere, quanti sceglieranno la ricollocazione? La redistribuzione delle persone all\u2019interno dell\u2019UE porterebbe invece ad una ripartizione pi\u00f9 equa delle responsabilit\u00e0, evitando cos\u00ec di appesantire i paesi alle frontiere esterne.<\/p>\n<p>33. Le regole procedurali sono talmente complesse da sembrare impraticabili.<\/p>\n<h3>Ancora da capire<\/h3>\n<p>34. Cosa \u00e8 stato effettivamente concordato sulle compensazioni, sia le compensazioni riguardanti l\u2019obbligo di fornire solidariet\u00e0 (la riduzione degli obblighi di solidariet\u00e0 di un paese nei confronti degli altri) in caso di offerta di posti di ricollocazione, sia le compensazione riguardanti i benefici derivanti dalla solidariet\u00e0 (la riduzione del diritto di un paese di beneficiare della solidariet\u00e0) in caso di rifiuto di accettare i trasferimenti previsti dal regolamento di Dublino.<\/p>\n<p>35. La definizione di pressione migratoria: se e in che modo include il concetto di \u201cstrumentalizzazione\u201d e le operazioni di ricerca e soccorso.<\/p>\n<h3>Cosa cambier\u00e0 nella prassi<\/h3>\n<p>36. Sempre pi\u00f9 persone che arrivano in Europa in cerca di protezione verranno sottoposte ad una procedura di frontiera, invece di vedere la propria richiesta esaminata all\u2019interno di una regolare procedura di asilo.<\/p>\n<p>37. Le persone continueranno ad arrivare in Europa per chiedere protezione, ma dovranno fare i conti con un sistema pi\u00f9 rigido.<\/p>\n<p>38. I paesi alle frontiere esterne avranno una maggiore responsabilit\u00e0, pertanto continueranno a sentirsi incoraggiati a negare l\u2019accesso al proprio territorio e a mantenere bassi gli standard, ad esempio in materia di accoglienza e inclusione.<\/p>\n<p>39. Ora potrebbe essere posta una maggiore enfasi sull\u2019implementazione e la gestione dei sistemi di asilo. Tuttavia, l\u2019unico riferimento concreto al rispetto delle regole riguarda il raggiungimento della quota stabilita di procedure di frontiera e l\u2019obbligo di garantire i trasferimenti Dublino.<\/p>\n<p>40. I movimenti successivi (\u201csecondari\u201d) probabilmente proseguiranno, e i trafficanti continueranno ad adeguarsi, chiedendo pi\u00f9 soldi per portare le persone verso i paesi lontani dalle frontiere esterne.<\/p>\n<h3>I vincitori<\/h3>\n<p>41. La Commissione che non si \u00e8 risparmiata pur di far approvare il Patto. Per il Commissario \u201cla fiducia e la cooperazione sono tornate nel Consiglio\u201d.<\/p>\n<p>42. La Francia, i Paesi Bassi e altri sostenitori della linea dura che sostanzialmente hanno ottenuto quello che volevano.<\/p>\n<p>43. La presidenza svedese che ha funto da mediatore, tutt\u2019altro che onesto, di un accordo che le fa comodo. Nel corso della conferenza stampa, presentando l\u2019accordo, il ministro ha posto l\u2019enfasi sui movimenti secondari e sull\u2019applicazione del regolamento di Dublino.<\/p>\n<p>44. I trafficanti che potranno chiedere pi\u00f9 soldi per viaggi pi\u00f9 lunghi e pi\u00f9 complicati che le persone dovranno intraprendere.<\/p>\n<h3>I perdenti<\/h3>\n<p>45. I rifugiati, per i quali l\u2019accesso ad una procedura di asilo equa sar\u00e0 pi\u00f9 difficile. Vi \u00e8 un maggiore rischio di detenzione. Anche il rischio di respingimenti \u00e8 aumentato. Le procedure sono diventate pi\u00f9 lunghe e pi\u00f9 complesse.<\/p>\n<p>46. I paesi non appartenenti all\u2019UE ma confinanti con essa, i quali dovranno fare i conti con un numero sempre maggiore di persone respinte e si troveranno sotto pressione affinch\u00e9 creino sistemi di asilo sufficientemente sicuri da poter essere considerati paesi terzi \u201csicuri\u201d.<\/p>\n<p>47. I paesi del Med5+ che hanno ceduto su tutti i punti fondamentali, guadagnando pochissimo. Ora dovranno gestire le procedure di frontiera e fare i conti col fatto che, seppur obbligatoria, la solidariet\u00e0 resta flessibile, quindi le ricollocazioni non saranno una priorit\u00e0. Qui la domanda sorge spontanea: Cosa \u00e8 stato realmente offerto in cambio ai paesi mediterranei?<\/p>\n<p>48. La Germania che non ha mantenuto un atteggiamento integro e non si \u00e8 battuta per i miglioramenti, anche minimi, richiesti dal governo di coalizione, nonostante godesse dell\u2019appoggio anche di una piccola alleanza progressista e di possibili alleanze con il sud. Miglioramenti che riguardano, ad esempio, le eccezioni alla procedura di frontiera. Considerando quanto disperatamente si \u00e8 cercato di raggiungere un accordo, poteva e doveva chiedere di pi\u00f9.<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/www.balcanicaucaso.org\/aree\/Europa\/UE-il-nuovo-patto-sulla-migrazione-punto-per-punto-225792\">https:\/\/www.balcanicaucaso.org\/aree\/Europa\/UE-il-nuovo-patto-sulla-migrazione-punto-per-punto-225792<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO (Catherine Woollard) Migranti lungo la Rotta balcanica \u00a9 Procyk Radek\/Shutterstock Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) ha analizzato punto per punto l\u2019accordo raggiunto lo scorso 8 giugno dagli stati membri dell\u2019Unione europea sul nuovo patto sulla migrazione e l\u2019asilo per riformare la normativa UE in materia di asilo (Originariamente pubblicato da\u00a0ECRE, il 9 giugno 2023) &nbsp; 1. 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