{"id":80212,"date":"2023-06-29T11:20:46","date_gmt":"2023-06-29T09:20:46","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=80212"},"modified":"2023-06-29T11:20:46","modified_gmt":"2023-06-29T09:20:46","slug":"avviso-di-garanzia-una-persecuzione-tutta-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=80212","title":{"rendered":"Avviso di Garanzia: una persecuzione tutta italiana"},"content":{"rendered":"<p><strong>da QUOTIDIANO WEB (Andrea Caldart)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-80213 size-large\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunale-ca.jpeg-1024x598.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"598\" srcset=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunale-ca.jpeg-1024x598.jpg 1024w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunale-ca.jpeg-300x175.jpg 300w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunale-ca.jpeg-768x448.jpg 768w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/tribunale-ca.jpeg.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>L\u2019avviso di garanzia nasce poco prima dell\u2019epoca di \u201cTangentopoli\u201d e fin da quei tempi, ha sempre fatto \u201cdubitare\u201d di s\u00e9.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 che uno strumento garante nel tempo, \u00e8 diventato un elemento giuridico opposto in quanto, spesso attribuisce una responsabilit\u00e0 che \u00e8 sempre tutta da dimostrare.<\/p>\n<p>Per i tanti vizi con cui \u00e8 stato usato ce ne \u00e8 uno che lascia ancor oggi stupiti anche per il fatto che vi fu un intervento legislativo, il 332 del 1995, che riguard\u00f2 nello specifico l\u2019informazione di garanzia (c.d. \u201cavviso di garanzia\u201d), che non doveva pi\u00f9 essere inviata sin dal compimento del primo atto.<\/p>\n<p>Se anche per legge lo strumento garante, l\u2019avviso di garanzia, sembra pi\u00f9 una condanna anticipata, o peggio ancora un rinvio a giudizio, ancor prima di aver celebrato un processo ed avere una prima sentenza, con quale oggettivit\u00e0 si pu\u00f2 parlare di garanzia dell\u2019imputato.<\/p>\n<p>Abbiamo rivolto alcune domande sul tema all\u2019Avvocato Roberto Pusceddu del Foro di Cagliari, esperto in questo preciso ambito giuridico.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6375\" src=\"https:\/\/www.quotidianoweb.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Avv-Roberto-Pusceddu-1024x1013.jpeg\" alt=\"foto di Roberto Pusceddu\" width=\"1024\" height=\"1013\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Avv Roberto Pusceddu<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Avv. Pusceddu l\u2019avviso di garanzia \u00e8 un atto che dovrebbe essere notificato anzitempo all\u2019indagato per informarlo che vi sono in corso delle indagini su di lui, ma di questa informazione realmente quando ne viene a conoscenza l\u2019indagato?<\/strong><\/p>\n<p>Intanto, occorre chiarire e distinguere, per correttezza terminologica, la c.d.\u00a0<em>informazione di garanzia<\/em>\u00a0ai sensi dell\u2019art. 369 del codice di procedura penale, in base alla quale \u201c<em>solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini\u00a0e alla\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5508.html\"><em>persona offesa<\/em><\/a><em>\u00a0una\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5837.html\"><em>informazione di garanzia<\/em><\/a><em>\u00a0con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolt\u00e0 di nominare un difensore di fiducia.<\/em><em>\u00a0Il pubblico ministero informa altres\u00ec la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall\u2019articolo\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-penale\/libro-quinto\/titolo-ii\/art335.html\"><em>335<\/em><\/a><em>, comma 3<\/em>\u00a0Registro delle notizie di reato\u201d.<\/p>\n<p>Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facolt\u00e0 di accedere ai programmi di giustizia riparativa dal c.d.\u00a0<em>Avviso conclusione indagini preliminari\u00a0<\/em>ai sensi dell\u2019art. 415\u00a0<em>bis<\/em>\u00a0c.p.p. Tale avviso \u00e8 un istituto estremamente garantista (altro e diverso rispetto al cd avviso di garanzia. V. Infra) che prevede per l\u2019indagato la notifica di un vero e proprio\u00a0avvertimento\u00a0circa la conclusione delle indagini svolte sul suo conto in relazione ad una ipotesi di reato nonch\u00e8 delle facolt\u00e0 e dei diritti propri della posizione di persona sottoposta ad indagini.<\/p>\n<p>L\u2019importanza di tale avviso \u00e8 data innanzitutto dal fatto che \u2013 molto spesso \u2013 colui che \u00e8 indagato in un procedimento penale viene a conoscenza delle indagini svolte (e concluse) nei suoi confronti proprio a seguito della notifica del predetto avviso (ovvero la consegna a mani dello stesso o l\u2019avviso del suo deposito presso la casa comunale con apposita comunicazione introdotta nella casella della posta).<\/p>\n<p>Inoltre, tale atto \u00e8 notificato anche al\u00a0difensore di fiducia\u00a0(ed in quel caso l\u2019indagato sapr\u00e0 gi\u00e0 di essere tale avendo proceduto alla nomina del professionista) oppure al\u00a0difensore di ufficio\u00a0(e questa \u00e8 l\u2019ipotesi nella quale il destinatario dell\u2019avviso ignora di essere stato l\u2019oggetto di una indagine).<\/p>\n<p><strong>Quindi l\u2019indagato che riceve a conclusione indagini l\u2019avviso e ha 20 giorni di tempo per preparare la sua difesa, come pu\u00f2 realmente difendersi?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019avviso di cui all\u2019art. 415 bis c.p.p. deve avere un contenuto ben preciso: \u2013\u00a0la sommaria enunciazione del fatto che viene contestato e l\u2019indicazione delle norme di legge violate nonch\u00e9 la data ed il luogo del fatto contestato e l\u2019avvertimento che i documenti relativi agli atti di indagine sono depositati presso il PM e\u00a0che l\u2019indagato ed il suo difensore possono consultarli; \u2013\u00a0l\u2019avviso che l\u2019indagato \u2013\u00a0entro 20 gg dalla notifica\u00a0(ovvero dall\u2019ultima notifica dal momento che come detto l\u2019avviso \u00e8 trasmesso sia all\u2019indagato sia al difensore) \u2013 pu\u00f2\u00a0presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione delle indagini investigative, chiedere al PM nuovi atti di indagini, ovvero pu\u00f2 chiedere di essere sentito a spontanee dichiarazioni o essere sottoposto ad interrogatorio.<\/p>\n<p><strong>Sembra di capire che l\u2019istituto dell\u2019informazione di garanzia venga notificato all\u2019indagato alla conclusione delle indagini con un tempo davvero irrisorio per approntare una difesa e quindi il difensore deve chiedere al Pm di fare indagini suppletive, ma poi il PM queste indagini supplettive le fa, oppure l\u2019unico atto che fa \u00e8 l\u2019interrogatorio dell\u2019indagato?<\/strong><\/p>\n<p>Per poter rispondere a questa domanda, occorre tenere a mente la distinzione di cui ho parlato rispondendo alle domande in precedenza poste.<\/p>\n<p><strong>Oggi parrebbe che siamo andati di male in peggio perch\u00e9 si \u00e8 passati dall\u2019avviso di garanzia, all\u2019iscrizione nel registro degli indagati soprattutto perch\u00e9 tale iscrizione avviene senza che l\u2019indagato ne venga a conoscenza, ma \u00e8 davvero giuridicamente corretto che, una persona non sia messa a conoscenza di quanto si sta indagando su di essa?<\/strong><\/p>\n<p>Sul punto, si impone precisare che la fase delle indagini \u00e8 caratterizzata dal c.d. segreto e ci\u00f2 impone che, ai sensi dell\u2019art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l\u2019imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.<\/p>\n<p>Pertanto, si tratta solo e soltanto di un contraddittorio posticipato, che si realizzer\u00e0 quando il soggetto che \u00e8 stato sottoposto a indagini avr\u00e0 conoscenza del materiale acquisito dall\u2019Accusa unilateralmente e potr\u00e0 prendere posizione sul punto soprattutto in sede processuale ove verr\u00e0 assicurato, ai sensi dell\u2019art. 111 della Costituzione, il pieno contraddittorio tra le parti, nell\u2019ambito del c.d. \u201cgiusto processo\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019accanimento giustizialista di questi elementi spesso \u00e8 mediaticamente strillato, ma non scalfiscono la corruzione, quello che importa invece \u00e8 che il feticcio della gogna mediatica faccia il suo lavoro, ancor prima che la presunzione di innocenza, sia provata dalla eventuale futura colpevolezza.<\/strong><\/p>\n<p>Questo \u00e8 il reale risvolto patologico della questione in questa sede trattata.<\/p>\n<p>Spesso si assiste mal volentieri a gogne mediatiche nei confronti di soggetti ancora sottoposti ad indagine, i quali vengono considerati come se fossero \u2018condannati\u2019 in via definitiva, senza ancora essere stati sottoposti a processo. Condannati per la collettivit\u00e0 senza avere subito un processo.<\/p>\n<p>La condanna \u2018sociale\u2019 si ha ben prima di una definizione giudiziale della vicenda.<\/p>\n<p>Un soggetto, quindi, pu\u00f2 ben essere assolto in sede giudiziale con ampia formula assolutoria, ma agli occhi della collettivit\u00e0 era gi\u00e0 condannato al momento in cui rivestiva la sola qualit\u00e0 di indagato.<\/p>\n<p>Questo profilo \u00e8 sicuramente e indubbiamente ci\u00f2 che offre l\u2019immagine di una giustizia \u2018ingiusta\u2019 a cui si potrebbe, ahim\u00e8, essere esposti inevitabilmente o, forse, lo si potrebbe evitare.<\/p>\n<p>Andrea Caldart<\/p>\n<p><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.quotidianoweb.it\/cultura-e-societa\/avviso-di-garanzia-una-persecuzione-tutta-italiana\/\">https:\/\/www.quotidianoweb.it\/cultura-e-societa\/avviso-di-garanzia-una-persecuzione-tutta-italiana\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da QUOTIDIANO WEB (Andrea Caldart) L\u2019avviso di garanzia nasce poco prima dell\u2019epoca di \u201cTangentopoli\u201d e fin da quei tempi, ha sempre fatto \u201cdubitare\u201d di s\u00e9. 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