{"id":83217,"date":"2024-01-09T11:00:15","date_gmt":"2024-01-09T10:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=83217"},"modified":"2024-01-09T10:39:57","modified_gmt":"2024-01-09T09:39:57","slug":"contro-la-direttiva-bolkestein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=83217","title":{"rendered":"Contro la Direttiva Bolkestein"},"content":{"rendered":"<p><strong>DA LA FIONDA (Di Marco Verdi)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-83218 aligncenter\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/nobolkestein_barletta_4-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/nobolkestein_barletta_4-300x200.jpg 300w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/nobolkestein_barletta_4.jpg 488w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il 30 dicembre 2023 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 214\/2023 meglio nota come legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. La norma interviene in numerosi settori (energia, trasporti, rifiuti, comunicazioni, alimenti, farmaceutica), tra i quali spicca quello del commercio al dettaglio su area pubblica. Il tema \u00e8 delicato e dal 2006 ha visto svilupparsi una articolata congerie di norme e pronunce. Facciamo ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il 12 dicembre 2006 il Parlamento Europeo adotta la cd. \u201cDirettiva\u00a0<em>Bolkestein<\/em>\u201d (dir. 2006\/123\/CE), la quale all\u2019articolo 12.1 prevede che \u201c<em>Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivit\u00e0 sia limitato per via della scarsit\u00e0 delle risorse naturali o delle capacit\u00e0 tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialit\u00e0 e di trasparenza e preveda, in particolare, un\u2019adeguata pubblicit\u00e0 dell\u2019avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento<\/em>\u201d. Questo enunciato viene recepito nel nostro ordinamento attraverso l\u2019articolo 16 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A questo punto sorge un dubbio. Il cd. \u201cposteggio\u201d sul quale il concessionario, autorizzato dal comune territorialmente competente, svolge attivit\u00e0 di commercio su area pubblica \u00e8 una \u201c<em>risorsa naturale scarsa<\/em>\u201d? La Toscana dice di no e con legge regionale n. 63 del 28 novembre 2011 (art. 6) dispone che l\u2019articolo 16 del D.Lgs. n. 59\/2010 non trovi applicazione per il commercio su aree pubbliche. Su ricorso del Governo interviene la Consulta, la quale dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della disposizione regionale per contrasto con la disciplina comunitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In sede di approvazione della legge di bilancio per il 2019 (Governo Conte I) l\u2019Italia ci riprova e con l\u2019art. 1, comma 686 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 esclude le attivit\u00e0 di commercio al dettaglio su area pubblica dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 59\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non solo. Con l\u2019art. 181, commi 4-<em>bis<\/em>\u00a0e 4-<em>ter<\/em>\u00a0del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (\u201cDecreto Rilancio\u201d \u2013 Governo Conte II) viene stabilito che \u201c<em>Le concessioni di posteggio per l\u2019esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020<\/em>\u00a0[\u2026]<em>\u00a0sono rinnovate per la durata di dodici anni\u00a0<\/em>[\u2026]<em>\u00a0con assegnazione al soggetto titolare dell\u2019azienda<\/em>\u201d. \u201c[\u2026]\u00a0<em>le regioni hanno facolt\u00e0 di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori\u00a0<\/em>[\u2026]<em>\u00a0che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all\u2019esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione<\/em>\u201d. Rinnovi e concessioni senza gara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">I comuni, come spesso accade, si trovano tra l\u2019incudine e il martello. Tanti enti, forti del sostegno nazionale, procedono, tuttavia, ai rinnovi automatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il 15 febbraio 2021 l\u2019AGCM formula un parere in ordine al mandato nazionale di procedere ai rinnovi automatici, stroncandolo. L\u2019Autorit\u00e0 ritiene che \u201c<em>le modifiche apportate al D. Lgs. n. 59\/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libert\u00e0 di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente l\u2019accesso e l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica<\/em>\u00a0[\u2026]\u201d. L\u2019Autorit\u00e0 va, per\u00f2, oltre: \u201c<em>i soggetti chiamati ad attuare l\u2019attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non solo il giudice pu\u00f2 (<em>rectius<\/em>, deve) disapplicare la normativa nazionale che contrasta con quella UE, ma anche l\u2019amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Roma Capitale, dando seguito al parere espresso dall\u2019AGCM, annulla in autotutela i procedimenti di proroga delle concessioni di posteggio gi\u00e0 avviati in ottemperanza al \u201cDecreto Rilancio\u201d. L\u2019annullamento in autotutela viene impugnato innanzi al TAR Lazio dalla titolare di una concessione ora non pi\u00f9 rinnovata. Con la sentenza n. 539 del 18 gennaio 2022 il TAR respinge il ricorso con la disapplicazione della norma nazionale ritenendo la Direttiva\u00a0<em>Bolkestein<\/em>\u00a0autoesecutiva (il TAR fa propri, in questa pronuncia, gli stessi principi enunciati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria in materia di concessioni demaniali marittime con le sentenze n. 17 e 18 del 9 novembre 2021).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con la sentenza n. 8136 del 17 giugno 2022 il TAR Lazio (su ricorso di un altro titolare di concessioni) conferma quanto gi\u00e0 stabilito con la sentenza n. 539\/2022 e modula gli effetti della medesima precisando che la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31\/12\/2023. Oltre tale data la concessione rinnovata cessa di produrre effetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019ultimo tassello del\u00a0<em>puzzle<\/em>\u00a0\u00e8 fornito dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (legge n. 214 del 30 dicembre 2023) con la quale, all\u2019art. 11, il Parlamento obbedisce a Bruxelles, ma non del tutto. La norma interviene sulle modalit\u00e0 di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, disponendo che, a partire dal 31\/12\/2023, l\u2019assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di 10 anni a seguito di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialit\u00e0, non discriminazione, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza e pubblicit\u00e0 secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (previa intesa in Conferenza unificata) da approvare entro il 31\/03\/2024, che tengano conto dei seguenti criteri:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">a) promozione stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">b) valorizzazione della microimpresa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">c) previsione di un numero massimo di concessioni di cui lo stesso soggetto possa essere titolare, a qualunque titolo, nel contesto della medesima area mercatale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Inoltre, e qui incontriamo la (limitata) disobbedienza,\u00a0<strong>continuano ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">1) le concessioni gi\u00e0 assegnate con procedure selettive alla data del 30\/12\/2023;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">2)\u00a0<strong>le concessioni gi\u00e0 riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall\u2019art. 181, comma 4-bis e 4-ter del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (\u201cDecreto Rilancio\u201d)<\/strong>.Nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31\/12\/2020 e il 31\/12\/2025 conservano la loro validit\u00e0 sino al 31\/12\/2025 (anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio). Anche le amministrazioni attendiste vengono fatte salve e viene stabilito che qualora i procedimenti di rinnovo (di cui al punto 2)) non si siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine (in caso contrario la concessione \u00e8 rinnovata\u00a0<em>ex lege<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mattarella prende carta e penna e scrive a La Russa, Fontana e Meloni. Il Presidente ravvede \u201crilevanti perplessit\u00e0 di ordine costituzionale\u201d (eppure promulga) e ritiene \u201cindispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento\u201d per stralciare le numerose ulteriori proroghe previste dalla norma. Viene in chiaro, per l\u2019ennesima volta, come il Presidente svolga funzioni di garanzia del sovrapotere europeo pi\u00f9 che della Carta Costituzionale e dell\u2019interesse nazionale.<br \/>\nI commercianti su area pubblica, i cosiddetti \u201cambulanti\u201d, rappresentano infatti un piccolo spaccato del tessuto commerciale storico italiano e di una sua certa specificit\u00e0 nazionale. Come spesso accade, l\u2019Unione Europea svolge un azione distruttiva delle differenze nazionali al solo fine di sovrascrivere ad esse l\u2019identit\u00e0 universale del mercato, astorico e decontestualizzato, omologatore e spersonalizzante. Non piace all\u2019UE, infatti, la \u201cprevisione di un numero massimo di concessioni di cui lo stesso soggetto possa essere titolare, a qualunque titolo, nel contesto della medesima area mercatale\u201d e la \u201cvalorizzazione della microimpresa\u201d presenti nell\u2019ultima legge, perch\u00e9 rappresentano ostacoli all\u2019accesso da parte di grandi gruppi sovranazionali. Il commercio ambulante \u2013 i dati lo dimostrano \u2013 \u00e8 davvero profittevole solo se operato su larga scala. I margini di guadagno sono rilevanti solo quando la singola impresa entra in possesso di molte concessioni e riesce a \u201criempirle\u201d tutte durante i mercati settimanali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Pur essendo numerosissimi a livello nazionale, gli ambulanti sono prevalentemente imprese individuali senza dipendenti o, al pi\u00f9, imprese familiari. I dati parlano, quindi, di \u201cfenomeno commerciale recessivo\u201d. Non siamo quindi in presenza di un settore ad alto valore aggiunto o di rilevanza strategica, il che mostra doppiamente l\u2019accanimento antinazionale della legislazione europea, la furia del dileguare del capitalismo ordoliberale europeo.<\/p>\n<p><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2024\/01\/08\/contro-la-direttiva-bolkestein\/\">https:\/\/www.lafionda.org\/2024\/01\/08\/contro-la-direttiva-bolkestein\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DA LA FIONDA (Di Marco Verdi) Il 30 dicembre 2023 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 214\/2023 meglio nota come legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. La norma interviene in numerosi settori (energia, trasporti, rifiuti, comunicazioni, alimenti, farmaceutica), tra i quali spicca quello del commercio al dettaglio su area pubblica. Il tema \u00e8 delicato e dal 2006 ha visto svilupparsi una articolata congerie di norme e pronunce. 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