{"id":8429,"date":"2013-03-09T21:50:22","date_gmt":"2013-03-09T21:50:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=8429"},"modified":"2013-03-09T21:50:22","modified_gmt":"2013-03-09T21:50:22","slug":"lesercizio-del-credito-nella-repubblica-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=8429","title":{"rendered":"L&#8217;esercizio del credito nella Repubblica italiana"},"content":{"rendered":"<p>Stefano D&#39;Andrea<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Molti si entusiasmano per l&#39;Unione bancaria: sostengono che l&#39;Unione bancaria sarebbe &quot;una svolta&quot;. Per altri sarebbe un passaggio necessario, che tuttavia comporta rischi. Per tutti &egrave; un bene. Nessuno che dica: &egrave; una scelta politicamente o economicamente sbagliata. Invece, se la creazione dell&#39;Unione bancaria sia costituzionalmente legittima, questo &egrave; un problema che non solleva nessuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed effettivamente non &egrave; un problema. Perch&eacute; esiste una disposizione costituzionale cos&igrave; precisa, cos&igrave; calzante, cos&igrave; chiara, cos&igrave; bella, cos&igrave; completa, cos&igrave; profonda, capace di dire cose immense con poche parole, che non c&#39;&egrave; proprio niente da discutere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&quot;<em>La Repubblica&#8230; disciplina, coordina e <strong>controlla<\/strong> l&rsquo;esercizio del credito<\/em>&quot; (articolo 47 della Costituzione italiana).<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Repubblica disciplina il credito; non possono essere organi dell&#39;Unione europea a disciplinare il credito; n&eacute; possono essere soggetti privati. Le limitazioni della sovranit&agrave;, previste dall&#39;art. 11 della Costituzione, a parte ogni altra considerazione, possono riguardare soltanto l&#39;esercizio della sovranit&agrave; nell&#39;ambito di ci&ograve; che &egrave; prescritto dalla Costituzione; non la possibilit&agrave; di esercitare la sovranit&agrave; delegata al di fuori della Costituzione. Comunque l&#39;Unione bancaria non ha nulla a che vedere con il mantenimento della pace e della giustizia tra le nazioni. Quindi in questa materia non &egrave; possibile alcuna limitazione della sovranit&agrave;. Gli autori, anche autorevoli, che richiamano il presunto carattere &quot;aperto&quot; del nostro ordinamento finendo per giustificare ogni limitazione di sovranit&agrave; (Merusi), non possono essere seguiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N&eacute; &egrave; costituzionalmente legittima la <strong>indipendenza della banca d&#39;Italia (e a maggior ragione l&#39;estraneit&agrave; alla Repubblica &#8211; &egrave; estraneit&agrave; e non solo indipendenza &#8211;&nbsp; della BCE)<\/strong>. La politica monetaria spetta alla Repubblica, il coordinamento spetta alla Repubblica e il controllo spetta alla Repubblica. <strong>La Banca d&#39;Italia deve agire sotto le direttive del Governo<\/strong>. La disposizione non avrebbe avuto senso se, come pure si sostiene (ancora Merusi), con il termine &quot;Repubblica&quot; avesse richiamato semplicemente lo stato-ordinamento. Invece richiama lo stato-apparato, anche perch&eacute; a coordinare e controllare &#8211; salvo la fissazione dei principi e delle modalit&agrave;, compiti che spettano certamente al legislatore &#8211; non possono che essere il Governo e l&#39;amministrazione (nella prima e unica Repubblica, il CICR: Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). Dunque, seppure non si voglia aderire all&#39;antica opinione che leggeva nella proposizione che commentiamo la costituzionalizzazione della legge bancaria del 1936, tuttavia &egrave; certo che la vigente legislazione bancaria &egrave; incostituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#39;art. 47 della Costituzione non si limita ad attribuire alla Repubblica una competenza che il legislatore non pu&ograve; trasferire ad altri soggetti, bens&igrave;, imponendo alla Repubblica di <strong>coordinare<\/strong> l&#39;esercizio del credito, detta anche un vincolo contenutistico, sebbene di carattere negativo, relativo alla disciplina dell&#39;esercizio del credito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, nel disciplinare il credito, <strong>la Repubblica non pu&ograve; affidarlo al criterio della concorrenza<\/strong>, perch&eacute; l&#39;esercizio del credito va <strong><em>coordinato<\/em><\/strong>. La scelta dell&#39;introduzione del principio di libera concorrenza, &egrave; scelta di non adempiere il dovere posto dai padri costituenti: <strong>dovere di coordinare il credito<\/strong>. Il Parlamento italiano non pu&ograve; privare il Governo del potere di coordinare, n&eacute; pu&ograve; sottrarre se stesso al dovere di coordinare legiferando. Si coordinano entit&agrave; diverse per un fine o in vista della realizzazione di pi&ugrave; fini: quelli costituzionali. Scegliere la concorrenza come criterio regolatore significa rinunciare al coordinamento e rinunciare ai fini (costituzionali) in vista dei quali deve essere disciplinata e svolta l&#39;attivit&agrave; di coordinamento. La scelta nichilistica &egrave; anticostituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tesi secondo la quale l&#39;art. 47 sottrarrebbe la materia dell&#39;esercizio del credito (e quella della tutela del risparmio) all&#39;art. 41, 3&deg; comma, ossia alla riserva di legge relativa e quindi alla programmazione (ancora Merusi), &egrave; una petizione di principio che non poggia su alcun dato letterale. Secondo questa tesi, anzi, l&#39;art. 47, sarebbe un <em>prius<\/em>, perch&eacute; si potrebbe programmare soltanto sul fondamento della tutela del risparmio, tutela che consisterebbe nella lotta all&#39;inflazione (le indicizzazioni, chi sa perch&eacute;, sarebbero incostituzionali). Come questa &quot;costruzione&quot;, che &egrave; vera a e propria &quot;invenzione&quot; e anzi sovrapposizione della disciplina di matrice europea alla disciplina costituzionale, sia compatibile con la promozione della piena occupazione &#8211; che questa dottrina riconosce essere uno dei lati del &quot;quadrilatero&quot; della costituzione economica &#8211; non &egrave; dato sapere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, il trasferimento di moltissime competenze &egrave; gi&agrave; avvenuto, in aperta violazione della Costituzione: la disciplina del credito &egrave; in gran parte eteronoma, sebbene recepita, per lo pi&ugrave;, dal legislatore nazionale. I traditori dell&#39;ultimo ventennio (governi tecnici &#8211; in realt&agrave; di centrosinistra &#8211; centrodestra e centrosinistra) hanno gi&agrave; rinunciato a disciplinare e coordinare il credito per la realizzazione dei fini costituzionali. Ma vogliono tradire ancora una volta, perorando la causa dell&#39;Unione bancaria. La Repubblica &quot;<em>controlla l&#39;esercizio del credito<\/em>&quot;; &quot;<em>controlla l&#39;esercizio del credito<\/em>&quot;; &quot;<em>controlla l&#39;esercizio del credito<\/em>&quot;; &quot;<em>controlla l&#39;esercizio del credito<\/em>&quot;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dissolvere l&#39;Unione europea o comunque recedere dai trattati e tornare alla nostra costituzione economica. Questo &egrave; il proposito politico che ogni cittadino italiano deve avere. Non usciremo dalla crisi economica, senza tornare alla disciplina dei rapporti economici contenuta nella Costituzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Stefano D&#39;Andrea Molti si entusiasmano per l&#39;Unione bancaria: sostengono che l&#39;Unione bancaria sarebbe &quot;una svolta&quot;. Per altri sarebbe un passaggio necessario, che tuttavia comporta rischi. Per tutti &egrave; un bene. 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