{"id":84307,"date":"2024-03-07T10:19:44","date_gmt":"2024-03-07T09:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=84307"},"modified":"2024-03-05T09:22:28","modified_gmt":"2024-03-05T08:22:28","slug":"il-decreto-caivano-la-guerra-ai-poveri-non-si-ferma-neanche-di-fronte-alla-minore-eta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=84307","title":{"rendered":"Il decreto Caivano: la guerra ai poveri non si ferma neanche di fronte alla minore et\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>di GLI ASINI (Susanna Marietti)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"attachment-large size-large wp-post-image\" src=\"https:\/\/gliasinirivista.org\/wp-content\/uploads\/Asini_Lufo_GS_08-733x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"733\" height=\"1024\" \/><\/p>\n<div class=\"featured_caption\">Illustrazione di Lufo<\/div>\n<div class=\"clearfix\"><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"entry_content\">\n<div class=\"the_content\">\n<div class=\"hentry\">\n<p>Il cosiddetto decreto Caivano (D.L. n. 123 del 13 settembre 2023 recante \u201cMisure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u00e0 educativa e alla criminalit\u00e0 minorile, nonch\u00e9 per la sicurezza dei minori in ambito digitale\u201d) \u00e8 solo uno dei vari atti normativi di supposta necessit\u00e0 e urgenza con effetti sul sistema della giustizia penale emanati dall\u2019attuale governo sull\u2019onda emotiva di fatti di cronaca appena accaduti. I nomi informali dei decreti testimoniano tale pratica deteriore, fin dal \u2018decreto rave\u2019 uscito dalla prima riunione in assoluto del Consiglio dei Ministri alla fine dell\u2019ottobre 2022 e passando per il decreto Cutro del marzo di quest\u2019anno.<\/p>\n<p>Non \u00e8 mai una buona idea quella di legiferare all\u2019indomani di eventi pi\u00f9 o meno drammatici. Il diritto penale, nella propria ordinariet\u00e0, dovrebbe costituire un sistema coerente di norme atte a individuare comportamenti punibili e corrispondenti punizioni lungo una scala di gradazione disegnata con criteri razionali secondo la gravit\u00e0 del danno arrecato al bene comune, le quali norme dovrebbero avere di per s\u00e9 la forza di far fronte ai singoli accadimenti che di volta in volta possono presentarsi. Il sistema \u00e8 forte se sa restare costante nel tempo, se sa predisporre le regole a monte della realt\u00e0 concreta senza doverla rincorrere giorno dopo giorno rotolando a valle. Inevitabilmente perder\u00e0 la propria coerenza qualora la produzione di norme penali venga effettuata non in base a un\u2019astratta valutazione della gravit\u00e0 dei comportamenti ma piuttosto a seguito di questo o quell\u2019evento che infiamma l\u2019opinione pubblica. L\u2019eccessiva e spesso sconsiderata produzione di leggi penali cui purtroppo abbiamo assistito da ben prima dell\u2019attuale governo ha condotto a un sistema penale oggi irrazionale e poco ispirato al principio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 in questo quadro che si inscrive, tra gli altri, il decreto Caivano, convertito in legge nel novembre scorso. Un esempio evidente di tentativo di guadagnare facile consenso presso l\u2019opinione pubblica introducendo reazioni repressive contro falsi allarmi sociali. Non vi \u00e8 infatti alcuna emergenza che riguardi oggi la criminalit\u00e0 minorile. Ma i cosiddetti populismi penali \u2013 quelle strategie politiche che usano la repressione penale verso la criminalit\u00e0 di strada per ottenere facili consensi nei confronti di paure poco razionali e a loro volta manovrate \u2013 condividono tutti un totale disinteresse nei confronti del dato statistico.<br \/>\nSe infatti guardiamo ai numeri dei minori denunciati all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dalle forze di polizia negli ultimi dieci anni, troviamo un andamento oscillatorio che vede gli ultimi dati del tutto in linea con gli anni precedenti.<\/p>\n<p>A fronte di tali falsi allarmi e di tale ricerca di facile consenso, si rischia oggi di smantellare un sistema che da vari decenni ha dato prova in Italia di funzionare. Mi riferisco al sistema della giustizia penale minorile, che le ultime norme tentano di sovvertire fin nei suoi principi ispiratori. Il sistema italiano della giustizia penale minorile costituisce un modello al quale si rivolge l\u2019intera Europa. Non a caso la direttiva dell\u2019Unione Europea del 2016 (n. 800) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, alla quale l\u2019Italia ha fornito un contributo decisivo, guarda in maniera essenziale al nostro modello. Il processo penale minorile disciplinato dallo specifico codice di procedura penale del 1988 (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) \u00e8 stato capace di abbracciare un modello sostanzialmente educativo nella gestione del giovane autore di reato, minimizzando il ricorso alla pena carceraria.<br \/>\nIl codice di procedura penale minorile viene approvato a seguito di un grande dibattito che si produce nella societ\u00e0 italiana fin dai decenni precedenti. Vi \u00e8 un forte movimento culturale che \u2013 in vari ambiti, si pensi al percorso che port\u00f2 alla chiusura dei manicomi \u2013 guarda in generale a scelte anti-istituzionali.<\/p>\n<p>Una serie di sentenze della Corte Costituzionale, che gi\u00e0 dai primi anni \u201970 ha saputo cogliere le trasformazioni profonde nella societ\u00e0 italiana, aiutano tale percorso diventando una guida autorevole verso l\u2019adozione del codice del 1988. Molte delle sentenze si rifanno all\u2019art. 31 della Costituzione: \u201cLa Repubblica (\u2026) protegge (\u2026) l\u2019infanzia e la giovent\u00f9, favorendo gli istituti necessari a tale scopo\u201d. Il sistema penale viene inserito in queste considerazioni e anche al suo interno si cominciano a ricercare tali istituti necessari. Nel 1973 la Consulta arriva perfino ad affermare che la realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato deve venire subordinata al dovere pubblico verso il recupero del minorenne.<br \/>\nSi afferma sempre pi\u00f9 l\u2019idea che la prima finalit\u00e0 del diritto minorile sia quella di educare \u2013 e non certo di punire \u2013 il giovane autore di reato, espressione di una personalit\u00e0 ancora in divenire che non pu\u00f2 in alcun modo venire inchiodata al momento della commissione del crimine. Il codice di procedura penale minorile vuole incorporare in s\u00e9 tali principi. Il processo minorile, al contrario di quello per gli adulti, non si limita alla valutazione del fatto di reato, ma \u00e8 teso innanzitutto a valutare la personalit\u00e0 del giovane, al fine di progettare interventi mirati sui suoi bisogni e sulla sua condizione sociale e psicologica e di restituirlo alla societ\u00e0. Il principio del superiore interesse del minore, che nel 1989 sar\u00e0 sancito all\u2019art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell\u2019infanzia, \u00e8 rispecchiato nelle norme che il legislatore italiano ha introdotto al momento della riforma del codice di procedura penale.<\/p>\n<p>Tale principio, che entra formalmente nel nostro ordinamento in quanto sovraordinato alle norme nazionali, \u00e8 del tutto calpestato dalle recenti evoluzioni normative di supposto contrasto alla criminalit\u00e0 minorile. Oggi, a fronte di oltre 14.000 ragazzi e ragazze in carico ai servizi della giustizia minorile, troviamo nei diciassette Istituti Penali per Minorenni d\u2019Italia circa 500 minori o giovani adulti, il 3,5%. Per la stragrande maggioranza, il sistema riesce a trovare alternative di vario genere alla risposta carceraria e spesso anche alla stessa risposta penale. \u00c8 facile prevedere che non sar\u00e0 cos\u00ec in futuro e che le nuove norme produrranno un aumento significativo nei numeri della carcerazione minorile.<\/p>\n<p>Inoltre, si accentuer\u00e0 ancora di pi\u00f9 quella selezione sociale che gi\u00e0 si effettua alle porte del carcere. Oggi le carceri minorili italiane ospitano per ben il 53,2% giovani detenuti stranieri. Una accentuata sovra-rappresentazione che non si spiega con la gravit\u00e0 del reato commesso, solitamente minore rispetto a quella dei reati commessi da italiani, bens\u00ec con la difficolt\u00e0 a trovare collocazioni alternative vista la maggiore marginalit\u00e0 sociale e l\u2019assenza di relazioni sul territorio.<\/p>\n<p>Il decreto Caivano va ad agire direttamente sul codice di procedura penale minorile, nonch\u00e9 su altre norme dalla valenza penale e amministrativa. Si estende, tra le altre cose, la possibilit\u00e0 di disporre la custodia cautelare in carcere, che vedr\u00e0 inevitabilmente un aumento delle presenze nel sistema penitenziario. Si diminuisce infatti il massimo della pena dei reati che la prevedono, ma si introducono anche i reati di scippo, resistenza a pubblico ufficiale e fatti di lieve entit\u00e0 legati alle sostanze stupefacenti tra quelli per i quali la si pu\u00f2 disporre.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda in particolare la normativa sulle droghe, si alzano le pene per i comportamenti di lieve entit\u00e0, che spesso riguardano giovani che consumano sostanze psicotrope anche leggere e sono coinvolti solo occasionalmente nel piccolo spaccio. Il populismo penale \u00e8 qui pi\u00f9 evidente che mai: la storia ha dimostrato la totale incapacit\u00e0 preventiva e la mancanza di deterrenza della sola repressione penale in materia di droghe, dal 1990 \u2013 anno di entrata in vigore del Testo Unico \u2013 il traffico e il consumo di stupefacenti non sono diminuiti, oltre un terzo dei detenuti nelle carceri italiane \u00e8 recluso per violazioni alla normativa sugli stupefacenti (quasi il doppio della media europea) con un grande peso sui costi e sull\u2019affollamento penitenziario. L\u2019intero mondo, a partire dalle Nazioni Unite, ha riconosciuto come fallimentare tale sistema repressivo. Guardando ai pi\u00f9 giovani, invece di intervenire sui servizi per la tossicodipendenza e sull\u2019educazione nelle scuole, si va ad inasprire un sistema sanzionatorio che ha dimostrato avere altissimi costi economici e sociali.<\/p>\n<p>Uno sguardo alla parte del decreto che riguarda norme di carattere amministrativo mostra altrettanto chiaramente l\u2019irrazionalit\u00e0 degli interventi, nonch\u00e9 la loro forza discriminatoria e del tutto contraria a qualsiasi principio di tutela dell\u2019infanzia. Si estende ai minori tra i quattordici e i diciotto anni la possibilit\u00e0 di disporre l\u2019ordine di allontanamento da infrastrutture cittadine quali le stazioni per chi vi commercia senza autorizzazione, per chi dice parolacce, per chi \u00e8 ubriaco o per chi semplicemente vi si trattiene.<br \/>\nPer i condannati di recente, anche non in via definitiva, per reati quali, tra gli altri, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale in occasione di disordini presso luoghi pubblici, il questore pu\u00f2 disporre il divieto di avvicinamento a essi. Si tratta del cosiddetto Daspo urbano, introdotto dal decreto Minniti del 20 febbraio 2017, n. 14, recante \u201cDisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u00e0\u201d e oggi esteso ai minorenni. Una misura di prevenzione che si applica prima della commissione di un reato, allo scopo di prevenirlo piuttosto che di sanzionarlo.<\/p>\n<p>Questa sorta di amministrativizzazione del diritto penale, che lo sottrae al sistema di garanzie previste per quest\u2019ultimo pur mantenendone tutto il carico afflittivo, \u00e8 un problema gi\u00e0 di per s\u00e9.<br \/>\nNon a caso la giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha da sempre cercato di ricondurre tali misure entro limiti rispettosi del principio di legalit\u00e0, cosa che non sembra fare l\u2019ampia discrezionalit\u00e0 concessa in questo contesto al questore in ambito urbano.<br \/>\nSar\u00e0 lui a decidere chi allontanare da quali luoghi, chi ha diritto a vivere pienamente la citt\u00e0 e chi invece ne compromette il decoro, evidentemente coloro cui il disagio e l\u2019assenza di domicilio costringono a comportamenti cos\u00ec sanzionabili. I ragazzi pi\u00f9 poveri, gli immigrati, i minori stranieri non accompagnati \u2013 che negli ultimi tempi hanno fatto prepotentemente ingresso anche nel sistema penale minorile \u2013 saranno i primi destinatari delle nuove norme allargate, creando un circolo vizioso che aggiunger\u00e0 esclusione e marginalit\u00e0 sociale a persone gi\u00e0 altamente sofferenti e penalizzate.<\/p>\n<p>La vera prevenzione si fa con le politiche sociali, con le politiche economiche e del lavoro, con le politiche sanitarie e abitative, non con questo modello di gestione repressiva della convivenza urbana che vuole dare inutili e dannose risposte simboliche a problemi sociali complessi.<br \/>\nE quale valenza educativa potr\u00e0 mai avere l\u2019ordine di allontanamento \u2013 o l\u2019avviso orale del questore, previsto da un altro articolo del decreto e pericolosamente allargato fino ai dodici anni di et\u00e0 \u2013 impartito da una figura che di educativo non ha nulla e che un adolescente percepir\u00e0 quale inutile strumento di burocrazia repressiva? Il ragazzo, ancora pi\u00f9 se straniero e con un vissuto migratorio alle spalle, ha bisogno di dialogo e di ascolto, non certo di avvisi orali e ordini di allontanamento, del tutto in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, che difficilmente sar\u00e0 quello di venire allontanato da luoghi di frequentazione.<br \/>\nCos\u00ec come di dialogo hanno bisogno quegli ambienti nei quali pu\u00f2 maturarsi la dispersione scolastica.<br \/>\nIl decreto introduce il reato di inosservanza dell\u2019obbligo dell\u2019istruzione dei minori, punendo con pene fino a due anni il responsabile dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo scolastico che, gi\u00e0 ammonito dal sindaco, non adempia adeguatamente a tale sua responsabilit\u00e0. Una norma pensata in primo luogo contro la comunit\u00e0 rom e del tutto priva di efficacia preventiva. I contesti nei quali si riscontra generalmente la dispersione scolastica non sono permeabili alla minaccia di sanzioni che spesso neanche comprendono, ma necessitano piuttosto di interventi sociali ed educativi sul territorio.<\/p>\n<p>La filosofia di questo decreto, che abbiamo voluto analizzare quale esempio plastico della filosofia che guida gli interventi dell\u2019attuale governo in materia penale, va contro il buon senso, contro le norme internazionali e contro quarant\u2019anni di storia di giustizia minorile. Alla guerra ai poveri ci avevano gi\u00e0 abituati in passato. Serviva la guerra ai poveri minorenni per aggiungere un nuovo vergognoso tassello.<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/gliasinirivista.org\/il-decreto-caivano-la-guerra-ai-poveri-non-si-ferma-neanche-di-fronte-alla-minore-eta\/\">https:\/\/gliasinirivista.org\/il-decreto-caivano-la-guerra-ai-poveri-non-si-ferma-neanche-di-fronte-alla-minore-eta\/<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di GLI ASINI (Susanna Marietti) Illustrazione di Lufo &nbsp; Il cosiddetto decreto Caivano (D.L. n. 123 del 13 settembre 2023 recante \u201cMisure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u00e0 educativa e alla criminalit\u00e0 minorile, nonch\u00e9 per la sicurezza dei minori in ambito digitale\u201d) \u00e8 solo uno dei vari atti normativi di supposta necessit\u00e0 e urgenza con effetti sul sistema della giustizia penale emanati dall\u2019attuale governo sull\u2019onda emotiva di fatti di cronaca appena accaduti. 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