{"id":85244,"date":"2024-04-30T08:00:58","date_gmt":"2024-04-30T06:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=85244"},"modified":"2024-04-29T14:31:30","modified_gmt":"2024-04-29T12:31:30","slug":"eravamo-gia-green-prima-che-diventasse-una-scusa-per-depauperare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=85244","title":{"rendered":"Eravamo gi\u00e0 green, prima che diventasse una scusa per depauperare"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>Gerarda Monaco<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">La nostra Costituzione, conformemente al sentimento del periodo storico in cui fu redatta, non includeva un esplicito riferimento all\u2019ambiente. Non era la sola Carta a rimanere tacita su tale materia, dal momento che nemmeno nelle Costituzioni antecedenti o ad essa contemporanee si rinveniva un richiamo espresso all\u2019ambiente. In Italia, questo apparve in occasione della riforma del Titolo V, parte II, con la legge Cost. n. 3\/2001. Si trattava, nondimeno, della previsione del riparto di competenze e non dell\u2019affermazione della necessit\u00e0 della tutela ambientale nello svolgimento delle attivit\u00e0 dell\u2019uomo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Nonostante questa apparente lacuna, la Costituzione del 1948 diede prova della sua capacit\u00e0 di prendersi cura dell\u2019ambiente, facendo leva sui principi che gi\u00e0 la componevano. Le interpretazioni della Corte costituzionale sensibili alla preservazione dell\u2019ambiente si imperniarono, in primis, sul principio di solidariet\u00e0 di cui all\u2019art. 3, co. 2 Cost. Altres\u00ec, si garant\u00ec la tutela ambientale mediante altre norme costituzionali, come l\u2019art. 9 Cost., ancor prima che fosse revisionato, il quale si prefiggeva gi\u00e0 la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione; esso permise di esaltare il valore costituzionale dell\u2019ambiente, definendolo come l\u2019ambiente naturale modificato dall\u2019uomo. Ancora, l\u2019art. 32 Cost., nel quale il diritto alla salute \u00e8 sancito come \u201cdiritto fondamentale\u201d e \u201cinteresse della collettivit\u00e0\u201d, fu determinante per assicurare la tutela dell\u2019ambiente. Si pu\u00f2, dunque, mettere in luce che all\u2019ambiente fu riservato un trattamento da valore costituzionalmente garantito e protetto, al pari di quelli espressamente richiamati.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Addirittura, nel 1987, in un periodo decisamente antecedente all\u2019ingresso del termine \u201cambiente\u201d nella Costituzione, trentacinque anni prima che questo fosse introdotto nella cosiddetta Costituzione economica, la tutela ambientale fu inclusa dai giudici della Consulta tra i limiti posti all\u2019esercizio dell\u2019iniziativa economica e del diritto di propriet\u00e0, proprio come la sicurezza e la funzione sociale, cui la Carta esplicitamente si riferiva (Sentenza della Corte costituzionale n. 641\/1987). Ancora, pu\u00f2 citarsi la sentenza ILVA della Consulta, la n. 58\/2018, secondo cui ai sensi dell\u2019art. 41 Cost., l\u2019iniziativa economica si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana, eliminando prontamente i fattori di pericolo per la salute, l\u2019incolumit\u00e0 e la vita dei lavoratori. Potrebbe obiettarsi che si tratta di una prospettiva esclusivamente antropocentrica, ma, come si prover\u00e0 ad argomentare pi\u00f9 avanti, cos\u00ec non \u00e8.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Si \u00e8 giunti, poi, alla legge costituzionale n. 1 dell\u201911 febbraio 2022. Il legislatore \u00e8 intervenuto sui principi fondamentali, aggiungendo all\u2019art. 9 un secondo comma, nel quale assicura di garantire \u201cl\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni\u201d; altres\u00ec, ha effettuato una modifica dell\u2019art. 41 Cost., commi 2 e 3, andando a inserire \u201cl\u2019ambiente e la salute\u201d per integrare gli originari limiti alla iniziativa economica privata; inoltre, \u201ci fini ambientali\u201d si trovano ora insieme a quelli sociali, fini cui indirizzare e coordinare l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Tra le varie critiche che in dottrina sono apparse a tal riguardo, si vuole, in questa sede, porre l\u2019accento su quella che sostiene che la nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost sia la suggellazione normativa del ribadito consolidato orientamento giurisprudenziale che si \u00e8 poc\u2019anzi richiamato, gi\u00e0 di per s\u00e9 bastevole quanto alla protezione dell\u2019ambiente. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Questa tesi appare condivisibile, giacch\u00e9 la Consulta ha saputo egregiamente operare un contemperamento tra beni e valori contrapposti, pur nel silenzio della Costituzione. L\u2019ambiente, nelle pronunce della Consulta, non \u00e8 mai stato degradato, umiliato, sacrificato sull\u2019altare del libero mercato, ma ha sempre trovato il suo spazio dignitoso, tanto da essere ritenuto un interesse primario gi\u00e0 nel 1993 (sentenza della Corte costituzionale n. 365\/1993). <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">In virt\u00f9 di ci\u00f2, si potrebbe azzardare parlando di \u201cpopulismo ambientale\u201d. I sociologi del diritto, come discorrono di populismo penale (J. Pratt, 2006), intendendo con questo il fenomeno secondo cui il legislatore introduce nuove fattispecie penali, ridondanti rispetto a quelle gi\u00e0 tipizzate, per il solo fatto di assecondare un certo sentire comune, di fare leva su una visione collettiva che si vuole sfruttare per finalit\u00e0 politiche. Analogamente, si potrebbe, dunque, leggere questa riforma come sintomo del \u201cpopulismo ambientale\u201d, di una volont\u00e0 di accontentare i promotori dell\u2019ideologia ambientalista, per fini elettorali, per ribadire un certo andamento che si \u00e8 scelto di inseguire, senza una reale necessit\u00e0 di legiferare a livello costituzionale, senza delle effettive conseguenze positive, ulteriori, per l\u2019ambiente.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">La Corte aveva definito l\u2019ambiente e la salute come \u201cvalori primari\u201d, si anticipava, ma questo, si badi bene, non ha mai costituito il segno di una gerarchia tra diritti fondamentali, occorrendo, al contrario, \u201cun continuo e vicendevole bilanciamento tra princ\u00ecpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi\u201d (Sentenza della Corte costituzionale n.58\/2018). L\u2019ambiente, perci\u00f2, \u00e8 da ritenersi un valore primario, s\u00ec, ma non gerarchicamente sovraordinato.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Tuttavia, come osservato da alcuni giuristi, questa riforma della Costituzione, includendo esplicitamente i beni della salute e dell\u2019ambiente tra i limiti che comprimono l\u2019iniziativa economica, potrebbe condurre a un superamento del bilanciamento tra l\u2019ambiente e l\u2019iniziativa economica privata. L\u2019inclusione dell\u2019ambiente nell\u2019alveo dei limiti potrebbe provocare, in caso di scontro tra questi due valori costituzionalmente tutelati, la soccombenza della libert\u00e0 d\u2019iniziativa economica privata in favore della tutela ambientale. La modifica degli artt. 9 e 41 potrebbe, quindi, costituire il fondamento per il raggiungimento della primazia dei valori ecologici, promuovendo il passaggio da una dimensione antropocentrica a una ecocentrica (G. Chiola, 2022).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">La stessa visione traspare dal Green deal europeo, in base al quale le istituzioni dell\u2019Unione europea si sono impegnate ad eseguire un nuovo contemperamento tra la concorrenza e le prerogative collegate alla lotta ai cambiamenti climatici, un contemperamento che indurrebbe a rimodellare il rapporto tra ambiente e mercato tanto da sconfinare nella \u201cprimazia ecologica\u201d rispetto agli interessi economici e sociali (E. Chiti, 2022).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Questo, secondo chi scrive, sarebbe pericoloso. Un ambiente vergine, immacolato, intonso \u00e8 antitetico all\u2019azione umana. Questa, sebbene, secondo certi obiettivi, si pensi di poterlo perseguire, non pu\u00f2 avere un impatto zero sull\u2019ambiente. Dovremmo scomparire per consentire all\u2019ambiente il suo imperio. Tutto ci\u00f2 che \u00e8 di produzione umana, infatti, lascia un\u2019impronta sul mondo che ci circonda. Minore, o pi\u00f9 calcata, indelebile o reversibile, ma la imprime. Mettere al centro l\u2019ambiente, degradando la centralit\u00e0 dell\u2019uomo significherebbe il regresso, la deindustrializzazione (peraltro, gi\u00e0 in corso), il depauperamento. Il perseguimento della visione ecocentrica, francamente, appare irraggiungibile, ma gi\u00e0 solo una tensione verso di essa determinerebbe il superamento delle dinamiche che ci hanno condotti a un relativo benessere. A tal proposito, pu\u00f2 citarsi il rapporto dell\u2019agenzia Moody\u2019s dell\u2019ottobre 2021, il quale delinea prospettive preoccupanti legate alle nuove politiche ambientali. La volont\u00e0 espressa dal Green Deal europeo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030, ad esempio, colpir\u00e0 duramente le compagnie aeree e di navigazione, con pi\u00f9 onerosi costi operativi e maggiori investimenti per tutte quelle imprese ad alta intensit\u00e0 energetica: ne discender\u00e0 un incremento esponenziale dei costi che si riverser\u00e0 sui consumatori, i quali affronteranno una spesa maggiore per ottenere i medesimi servizi. Le modifiche al mercato delle emissioni, poi, cagioneranno un aumento del prezzo del carbonio: il valore dovrebbe superare i 90 euro a tonnellata entro il 2030, contro i 60 euro del 2021. Pi\u00f9 recentemente, nel mese di marzo 2024, la Banca centrale europea, istituzione UE, ha avvisato che il rendimento delle imprese potrebbe addirittura calare di un terzo in cinque anni a cause delle misure green. Ad avere l&#8217;impatto maggiore sarebbero i limiti regolatori alla produzione di CO2, i quali minerebbero la produttivit\u00e0, pesando considerevolmente sulle imprese europee.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Eppure, nella visione antropocentrica risiederebbe gi\u00e0 la soluzione ottimale. L\u2019uomo, per vivere, per stare bene, ha bisogno di un ambiente salubre, in cui possa respirare aria pulita e in cui l\u2019acqua sia potabile. Mettendo in pratica veramente questa semplice consapevolezza, proseguendo col bilanciamento che rifugge la tirannia di un interesse su un altro, si potrebbero, quindi, migliorare le condizioni del Pianeta, senza inseguire utopie\/distopie lesive dei diritti economici e sociali, come la recentissima direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive), la quale ha superato la precedente, risalente al 2010.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">Il 12 marzo 2024, infatti, il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme finalizzate alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra nel settore edilizio. In relazione al quadro che emerge da questa normativa, possono sollevarsi dei profili di critica, in particolare, per quanto concerne gli oneri che andranno a incombere sui privati. Essi, infatti, saranno chiamati a sopportare costi parecchio ingenti per rendere gli edifici di loro propriet\u00e0 conformi alle nuove disposizioni. Sorge il dubbio che non tutti saranno in grado di ottemperare. Molti dovranno ricorrere a prestiti finanziari per poterlo fare, ma non \u00e8 certo che questi verranno accordati e con tassi di interesse non eccessivi. Ci si deve, pertanto, interrogare sulla sorte degli edifici per cui gli interventi di adeguamento non risulteranno sostenibili dal punto di vista economico. Essi potrebbero finire per diventare oggetto di svalutazione ed essere minacciati da fenomeni speculativi. La propriet\u00e0 privata potrebbe, dunque, essere messa seriamente a repentaglio. Occorre rammentare che, ai sensi dell\u2019art. 42 Cost., la legge \u201cdetermina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti\u201d. Si osservi bene: deve essere assicurata la funzione sociale, ma, al contempo, la propriet\u00e0 deve essere prerogativa della totalit\u00e0 dei consociati. Se \u00e8 vero che nella tutela ambientale su cui si fonda la direttiva europea in questione si potrebbe cogliere la funzione sociale, specialmente alla luce della recente revisione costituzionale, occorre, altres\u00ec, considerare che, scaricando sui proprietari di immobili (tra cui, \u00e8 bene evidenziare, anche le cosiddette prime case) oneri molto corposi, si rischia che l\u2019accessibilit\u00e0, costituzionalmente riconosciuta a tutti, alla propriet\u00e0, diventi, all\u2019opposto, un fatto di pochi.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\">\u00c8 forse proprio questo che si cela dietro le politiche green. Il depauperamento come accettabile effetto collaterale, o forse proprio una finalit\u00e0; un accentramento di ricchezza mascherato da attenzione alla causa ambientale. Urge rifletterci su.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Gerarda Monaco &nbsp; La nostra Costituzione, conformemente al sentimento del periodo storico in cui fu redatta, non includeva un esplicito riferimento all\u2019ambiente. Non era la sola Carta a rimanere tacita su tale materia, dal momento che nemmeno nelle Costituzioni antecedenti o ad essa contemporanee si rinveniva un richiamo espresso all\u2019ambiente. In Italia, questo apparve in occasione della riforma del Titolo V, parte II, con la legge Cost. n. 3\/2001. 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