{"id":87877,"date":"2024-11-12T11:04:52","date_gmt":"2024-11-12T10:04:52","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=87877"},"modified":"2024-11-12T11:04:52","modified_gmt":"2024-11-12T10:04:52","slug":"il-cds-demolisce-le-terne-dipartimentali-solo-le-commissioni-possono-valutare-chi-diventa-professore-nelle-universita-italiane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=87877","title":{"rendered":"Il CdS demolisce le \u201cterne dipartimentali\u201d: solo le commissioni possono valutare chi diventa professore nelle universit\u00e0 italiane"},"content":{"rendered":"<p><strong>da ROARS (Redazione)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-87878\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/IMG_0079.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" \/><\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, in accoglimento di un ricorso amministrativo, ha contestualmente cassato il regolamento dell\u2019Universit\u00e0 di Trento nella parte relativa al reclutamento. La pronuncia del Consiglio di Stato mette ordine in una materia <strong><a href=\"https:\/\/www.roars.it\/come-si-reclutano-i-professori-nel-post-gelmini-lautonomia-accademica-differenziata-e-il-reclutamento-impazzito\/\">s<\/a><a href=\"https:\/\/www.roars.it\/come-si-reclutano-i-professori-nel-post-gelmini-lautonomia-accademica-differenziata-e-il-reclutamento-impazzito\/\">ulla quale eravamo gi\u00e0 intervenuti a suo tempo<\/a><\/strong>, verificando come l\u2019autonomia accademica avesse di fatto balcanizzato il reclutamento dei professori nei 97 atenei pubblici e privati italiani, vulnerando l\u2019art. 97 Cost., e sulla quale <strong><a href=\"https:\/\/www.diariodidirittopubblico.it\/il-reclutamento-dei-professori-di-ruolo-e-luso-sbagliato-dellautonomia-universitaria\/\">s<\/a><a href=\"https:\/\/www.diariodidirittopubblico.it\/il-reclutamento-dei-professori-di-ruolo-e-luso-sbagliato-dellautonomia-universitaria\/\">i era espresso impeccabilmente Gianluca Gardini<\/a><\/strong> lo scorso febbraio. Citiamo dalle conclusioni del suo articolo apparso sul Diario di Diritto Pubblico:<\/p>\n<blockquote><p>tutti gli Atenei che adottano la tecnica delle terne di idonei, <strong>riservando la chiamata del vincitore al Consiglio di dipartimento che compie cos\u00ec una sorta di cooptazione<\/strong>, si pongono al di fuori dell\u2019art. 97 della Costituzione italiana, e violano in modo palese (annullabilit\u00e0 per violazione di legge o finanche nullit\u00e0 per violazione diretta di una norma costituzionale) i principi e le regole sul reclutamento dei professori universitari di ruolo.<\/p><\/blockquote>\n<p>Un breve commento \u00e8 disponibile anche <strong><a href=\"https:\/\/www.osservatoriouniversita.unimib.it\/autonomia-regolamentare-e-procedura-di-chiamata-dei-ricercatori-a-tempo-determinato-la-scelta-del-candidato-vincitore-operata-dal-consiglio-dipartimentale-invece-che-dalla-commissione-viola-i-princ\/\">qui<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>D\u2019ora in poi tutti gli atenei italiani che intendano mantenere la previsione che la valutazione dei candidati contempli anche la valutazione di un seminario tenuto dai partecipanti alla selezione concorsuale dovranno conformare il proprio regolamento in modo da attribuire alla commissione di concorso esterna all\u2019ateneo il compito di:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>valutare anche la presentazione del seminario ad opera dei candidati risultati idonei all\u2019esito della valutazione preliminare del loro <em>curriculum<\/em>, dei loro titoli e delle loro pubblicazioni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>a conclusione di detta ulteriore fase valutativa, procedere all\u2019individuazione del concorrente pi\u00f9 meritevole, ai fini della sua chiamata da parte dell\u2019Universit\u00e0.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>A latere di questa conclusione, \u00e8 agevole attendersi che i candidati valutati dalla commissione, ma non scelti dai dipartimenti, che siano ancora in termini per proporre\u00a0 ricorso (120 giorni per il ricorso straordinario al P.d.R.) facciano valere le loro ragioni.\u00a0 E a tal proposito sarebbe auspicabile che gli atenei italiani interessati da questa delicata situazione procedano in autotutela, annullando le procedure ancora ricorribili, per rinnovarle conformemente alle indicazioni del Consiglio di Stato, anche per evitare ulteriori conseguenze risarcitorie ed erariali.<\/em><\/p>\n<p>Segue il testo della sentenza, i cui effetti si estendono a tutti gli atenei che hanno adottato regolamenti analoghi a quello trentino (un elenco \u00e8 disponibile <a href=\"https:\/\/www.roars.it\/come-si-reclutano-i-professori-nel-post-gelmini-lautonomia-accademica-differenziata-e-il-reclutamento-impazzito\/\">qui<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Pubblicato il 25\/10\/2024<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"tel:08516\/2024\">08516\/2024<\/a> REG.PROV.COLL.<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"tel:08006\/2023\">08006\/2023<\/a> REG.RIC.<\/strong><\/p>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Consiglio\u00a0di\u00a0Stato<\/strong><\/p>\n<p><strong>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)<\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2023, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall\u2019avv. Maria Cristina Osele e con domicilio digitale come da <em>P.E.C.<\/em>\u00a0da Registri\u00a0di\u00a0Giustizia;<\/p>\n<p><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Universit\u00e0 degli Studi\u00a0di\u00a0Trento, rappresentata e difesa dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<\/p>\n<p><strong><em>nei confronti<\/em><\/strong><\/p>\n<p>dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Roberta De Pretis e con domicilio digitale come da\u00a0<em>P.E.C.<\/em>\u00a0da Registri\u00a0di\u00a0Giustizia;<br \/>\ndott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<\/p>\n<p><strong><em>per la riforma<\/em><\/strong><\/p>\n<p>della sentenza del Tribunale Regionale\u00a0di\u00a0Giustizia Amministrativa\u00a0di\u00a0Trento, Sezione Unica, n. -OMISSIS-del 15 giugno 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-.<\/p>\n<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visto l\u2019atto\u00a0di\u00a0costituzione in giudizio della dott.ssa -OMISSIS-;<\/p>\n<p>Vista la memoria costituzione e difensiva dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi\u00a0di\u00a0Trento;<\/p>\n<p>Visti i documenti dell\u2019appellata;<\/p>\n<p>Viste le memorie e le repliche dell\u2019appellante e dell\u2019appellata;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l\u2019avv. Maria Cristina Osele e l\u2019avv. Roberta De Pretis;<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<\/p>\n<p><strong>FATTO<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019odierno appellante, dott. -OMISSIS-, espone\u00a0di\u00a0aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Rettore dell\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento\u00a0con decreto -OMISSIS-per la copertura\u00a0di\u00a0un posto\u00a0di\u00a0ricercatore a tempo determinato\u00a0di\u00a0tipo B presso la Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza per il settore concorsuale\u00a0<em>12\/H3<\/em>\u00a0(Filosofia del diritto), settore scientifico disciplinare\u00a0<em>IUS\/20<\/em>\u00a0(Filosofia del diritto), alla quale partecipavano, altres\u00ec, il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-.<\/p>\n<p>Espletate le operazioni valutative, la Commissione giudicatrice esprimeva all\u2019esito della seduta del 23 giugno 2022 il giudizio sulle conoscenze linguistiche dei candidati (\u201c<em>ottimo<\/em>\u201d per tutti), nonch\u00e9 la valutazione complessiva, condensata nei giudizi\u00a0di\u00a0\u201c<em>molto buono<\/em>\u201d per l\u2019odierno appellante e per il dott. -OMISSIS- e\u00a0di\u00a0\u201c<em>ottimo<\/em>\u201d per la dott.ssa -OMISSIS-; gli atti della Commissione venivano approvati dal Rettore con decreto -OMISSIS-.<\/p>\n<p>In data 13 luglio 2022 seguiva la tenuta, da parte dei candidati, dei seminari innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza in seduta \u201callargata\u201d, in esito alla quale il predetto Consiglio giudicava\u00a0di\u00a0pari livello le presentazioni svolte dai candidati e, per conseguenza, riteneva\u00a0di\u00a0dare prevalenza ai giudizi della Commissione\u00a0di\u00a0concorso, dai quali, come si \u00e8 detto, era emersa la superiorit\u00e0 della dott.ssa -OMISSIS-. Pertanto, il citato Consiglio deliberava, con voto unanime, la chiamata della suddetta candidata, senza ulteriore approvazione degli atti da parte del Rettore o del Consiglio\u00a0di\u00a0Amministrazione dell\u2019Ateneo.<\/p>\n<p>Il dott. -OMISSIS-impugnava gli atti della suddetta procedura concorsuale, chiedendo l\u2019annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019estratto del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della struttura dipartimentale Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento, recante deliberazione della chiamata della dr.ssa -OMISSIS- al posto\u00a0di\u00a0ricercatore messo a concorso a far data dal 1\u00b0 settembre 2022;<\/p>\n<p>\u2013 gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il decreto rettorale\u00a0di\u00a0nomina della Commissione giudicatrice, i verbali\u00a0di\u00a0quest\u2019ultima, il decreto del Rettore -OMISSIS-\u00a0di\u00a0approvazione degli atti della Commissione stessa e il Regolamento per il reclutamento e la progressione\u00a0di\u00a0carriera dei professori e dei ricercatori, nonch\u00e9 per il conferimento degli assegni\u00a0di\u00a0ricerca (\u201cRegolamento\u201d).\u00a0Di\u00a0quest\u2019ultimo il ricorrente chiedeva, in alternativa, la disapplicazione.<\/p>\n<p>Da ultimo il ricorrente domandava la disapplicazione, l\u2019annullamento o la declaratoria\u00a0di\u00a0nullit\u00e0 del contratto\u00a0di\u00a0lavoro, ove\u00a0<em>medio tempore<\/em>\u00a0stipulato tra l\u2019Ateneo e la controinteressata.<\/p>\n<p>L\u2019adito T.R.G.A.\u00a0di\u00a0Trento, Sez. Unica, con sentenza n. -OMISSIS-del 15 giugno 2023, dichiarava in parte inammissibile e per il resto respingeva il ricorso del dott. -OMISSIS-.<\/p>\n<p>Con il ricorso in epigrafe l\u2019appellante ha impugnato la sentenza ora vista, chiedendone la riforma e deducendo, a supporto del gravame, i seguenti motivi:<\/p>\n<p>1)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata applicazione dei principi della l. n. 240\/2010 rispetto al regolamento dell\u2019Ateneo per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, motivazione omessa, errata e contraddittoria, giacch\u00e9 il T.R.G.A. avrebbe errato nel ritenere gli artt. 24-26 del Regolamento (che disciplinano le modalit\u00e0\u00a0di\u00a0svolgimento delle procedure\u00a0di\u00a0valutazione comparativa) coerenti con i principi fondamentali sulla selezione dei ricercatori\u00a0di\u00a0cui all\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 (c.d. riforma Gelmini. A nulla rileverebbe l\u2019autonomia regolamentare dell\u2019Universit\u00e0, poich\u00e9 l\u2019art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142\/2011 vincolerebbe la potest\u00e0 regolamentare in tema\u00a0di\u00a0reclutamento dei ricercatori al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia, che, invece, sarebbero stati violati in modo palese;<\/p>\n<p>2)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata disamina dei motivi\u00a0di\u00a0ricorso riferiti alla valutazione dei candidati, omessa valutazione del contenuto degli atti impugnati, motivazione errata e contraddittoria, in quanto la sentenza gravata avrebbe erroneamente disatteso il terzo motivo del ricorso, tramite il quale il dott. -OMISSIS-aveva censurato il giudizio della Commissione per la mancanza\u00a0di\u00a0una griglia\u00a0di\u00a0valutazione predeterminata ed attendibile e per lo svolgimento\u00a0di\u00a0valutazioni dei titoli dei candidati meramente descrittive e parziali, fondate su enunciazioni vaghe e inconsistenti e con la valutazione\u00a0di\u00a0titoli della controinteressata non previsti dal bando;<\/p>\n<p>3)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata disamina dei motivi\u00a0di\u00a0ricorso riferiti alla valutazione del grado\u00a0di\u00a0indipendenza dei candidati, motivazione omessa, errata e contraddittoria, giacch\u00e9, pur essendosi la Commissione vincolata a valutare l\u2019indipendenza\u00a0di\u00a0ogni candidato rispetto ai gruppi\u00a0di\u00a0ricerca entro cui si era svolta la sua formazione iniziale, la Commissione stessa non avrebbe svolto alcuna indagine al riguardo e cos\u00ec avrebbe omesso\u00a0di\u00a0valutare l\u2019eccellenza del profilo del ricorrente rispetto a quello della dott.ssa -OMISSIS-. La sentenza gravata, tuttavia, non avrebbe motivato sull\u2019ora vista omissione valutativa, limitandosi a far proprie le tesi della controinteressata;<\/p>\n<p>4)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata applicazione dell\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010, nonch\u00e9 dell\u2019art. 24 del Regolamento, motivazione omessa, errata e contraddittoria, in quanto il T.R.G.A sarebbe incorso in un errore nell\u2019affermare che la discussione pubblica innanzi alla Commissione potesse vertere sia sui titoli che sulla produzione scientifica, quasi che fossero un\u2019alternativa;<\/p>\n<p>5)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata applicazione dell\u2019art. 24 del Regolamento e dell\u2019art. 15 del d.P.R. n. 487\/1994, motivazione omessa, errata e contraddittoria, atteso che il ricorrente aveva contestato le modalit\u00e0\u00a0di\u00a0sottoscrizione dei verbali riferiti alle sedute telematiche della Commissione, ma il primo giudice avrebbe disatteso la censura adagiandosi sulle tesi dell\u2019Ateneo e senza tenere conto del tenore letterale delle dichiarazioni dei Commissari prof. -OMISSIS-e prof. -OMISSIS-;<\/p>\n<p>6)\u00a0<em>error in iudicando<\/em>\u00a0per errata applicazione dell\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 rispetto al Regolamento, motivazione errata e contraddittoria, perch\u00e9 il primo giudice avrebbe ritenuto che l\u2019attribuzione del potere\u00a0di\u00a0chiamata del vincitore al Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0 fosse compresa nell\u2019autonomia regolamentare dell\u2019Ateneo senza considerare che, in base al Regolamento dell\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento, la Commissione si limiterebbe a stilare una rosa\u00a0di\u00a0idonei, mentre il predetto Consiglio svolgerebbe una parte della valutazione e disporrebbe la chiamata.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita in giudizio l\u2019Universit\u00e0 degli Studi\u00a0di\u00a0Trento\u00a0con memoria\u00a0di\u00a0costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha contestato integralmente la fondatezza dei motivi\u00a0di\u00a0appello, concludendo per la sua reiezione.<\/p>\n<p>Si \u00e8 altres\u00ec costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, depositando memoria, con cui ha eccepito, in rito, l\u2019inammissibilit\u00e0 del primo motivo\u00a0di\u00a0appello, nella parte in cui lamenta che il Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo ha previsto che la valutazione della Commissione sia integrata da un seminario, tenuto dai candidati ammessi innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale (il quale \u00e8 cos\u00ec investito della decisione finale). Sempre in rito, ha poi eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 del quinto motivo d\u2019appello, avente a oggetto la sottoscrizione del verbale della Commissione in tempi diversi, perch\u00e9 mancherebbe la prova\u00a0di\u00a0come tale circostanza abbia inciso sull\u2019esito della selezione. Nel merito ha infine eccepito l\u2019infondatezza\u00a0di\u00a0tutte le censure dell\u2019appello, chiedendo la reiezione dello stesso.<\/p>\n<p>L\u2019appellante ha depositato una memoria con cui ha replicato alle difese dell\u2019Universit\u00e0 ed una replica con cui ha controdedotto alle eccezioni della controinteressata. Quest\u2019ultima ha sua volta depositato una replica, insistendo nelle conclusioni gi\u00e0 formulate.<\/p>\n<p>All\u2019udienza pubblica del 10 settembre 2024 sono comparsi i difensori del dr. -OMISSIS-e della dr.ssa -OMISSIS-, i quali hanno sinteticamente discusso la causa. Successivamente questa \u00e8 stata trattenuta in decisione dal Collegio.<\/p>\n<p><strong>DIRITTO<\/strong><\/p>\n<p>Viene in decisione l\u2019appello presentato dal dott. -OMISSIS- contro la sentenza del T.R.G.A.\u00a0Trento\u00a0che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso l\u2019esito della procedura indetta dall\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento\u00a0per la chiamata a un posto da ricercatore\u00a0di\u00a0tipo B presso la Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza, per il settore concorsuale\u00a0<em>12\/H3<\/em>\u00a0\u2013 S.S.D.\u00a0<em>IUS\/20<\/em>\u00a0(Filosofia del Diritto).<\/p>\n<p>Nel giudizio\u00a0di\u00a0primo grado il ricorrente ha lamentato, innanzitutto, che la Commissione giudicatrice non avrebbe attribuito un punteggio per i titoli e per le pubblicazioni dei candidati, ma si sarebbe limitata a meri giudizi discorsivi e generici: ci\u00f2, facendo applicazione dell\u2019art. 24 del Regolamento dell\u2019Ateneo sul reclutamento dei professori e ricercatori universitari, che sarebbe, per\u00f2, illegittimo, perch\u00e9 contrastante con l\u2019art. 24, comma 2, lett.\u00a0<em>c)<\/em>, della l. n. 240\/2010.<\/p>\n<p>Nel respingere la censura, il T.R.G.A. si \u00e8 richiamato al contesto normativo vigente nella Provincia\u00a0di\u00a0Trento, che colloca l\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento\u00a0in una posizione\u00a0di\u00a0peculiare autonomia, originante dal d.lgs. n. 142\/2011 (che contiene le norme\u00a0di\u00a0attuazione dello Statuto della Regione recanti la delega\u00a0di\u00a0funzioni legislative e amministrative alla Provincia\u00a0di\u00a0Trento\u00a0in materia\u00a0di\u00a0Universit\u00e0 degli Studi). In base all\u2019art. 3 del citato decreto legislativo, infatti, l\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento, nell\u2019esercizio della sua potest\u00e0 statutaria e regolamentare, non \u00e8 vincolata al rispetto\u00a0di\u00a0tutte le norme\u00a0di\u00a0dettaglio della legge statale in materia (la l. n. 240\/2010, c.d. \u201criforma Gelmini\u201d), e pertanto dell\u2019art. 24 della stessa, ma solo dei principi fondamentali della predetta legge statale. E l\u2019art. 24 del Regolamento \u00e8 conforme a tali principi: infatti, in luogo dell\u2019attribuzione\u00a0di\u00a0un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati \u2013 che, nota il Tribunale, non \u00e8 un principio fondamentale, ma solo una delle possibili modalit\u00e0\u00a0di\u00a0espressione delle valutazioni \u2013, esso ha previsto il \u201c<em>motivato giudizio analitico<\/em>\u201d della Commissione e questa \u00e8 una modalit\u00e0 che offre garanzie\u00a0di\u00a0trasparenza e oggettivit\u00e0 della selezione, e in genere\u00a0di\u00a0ricostruzione dell\u2019<em>iter\u00a0<\/em>logico della valutazione, quantomeno pari a quella basata sull\u2019attribuzione\u00a0di\u00a0un punteggio.<\/p>\n<p>Precisa sul punto la sentenza che il richiamo all\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 contenuto in altri articoli del Regolamento non esprime un autovincolo al rispetto\u00a0di\u00a0tutte le disposizioni del citato art. 24 (e in specie a quelle non espressamente riprodotte dal Regolamento), ma ha il significato\u00a0di\u00a0un rinvio \u201c<em>in termini finalistici<\/em>\u201d alla procedura comparativa tra i candidati, che costituisce il principio informatore dell\u2019art. 24 della c.d. riforma Gelmini.<\/p>\n<p>Con altro gruppo\u00a0di\u00a0censure il ricorrente ha poi dedotto come anche la valutazione comparativa dei candidati sarebbe illegittima, in quanto affidata dalla Commissione ad affermazioni stereotipate: la valutazione dei candidati sarebbe, in sostanza, mancata e la Commissione non avrebbe tenuto conto degli elementi\u00a0di\u00a0superiorit\u00e0 dello stesso ricorrente (ad es.: il numero dei suoi interventi in conferenze, pari a 44, rispetto ai 39 indicati dalla dr.ssa -OMISSIS-).<\/p>\n<p>Al riguardo il T.R.G.A. ha richiamato preliminarmente i noti insegnamenti giurisprudenziali sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle operazioni valutative delle Commissioni\u00a0di\u00a0concorso, caratterizzate da ampia discrezionalit\u00e0 tecnica, nonch\u00e9 sulla natura della valutazione comparativa (in quanto esito finale delle suddette operazioni), che consiste in un raffronto globale delle capacit\u00e0 e dei titoli dei candidati, i cui elementi vanno considerati nel loro insieme, secondo il peso che assumono, e non apprezzati isolatamente.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, il T.R.G.A. ha disatteso le doglianze del ricorrente, poich\u00e9 l\u2019allegato A) al verbale -OMISSIS- reca la descrizione e la valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, \u201c<em>operata in maniera puntuale e assistita da un giudizio individuale\u00a0di\u00a0ciascun commissario e da un giudizio collegiale\u00a0di\u00a0sintesi per ciascun candidato<\/em>\u201d, e non sono ravvisabili nel giudizio sui titoli, i\u00a0<em>curriculum<\/em>\u00a0e la produzione scientifica dei candidati, in sede\u00a0di\u00a0valutazione preliminare, quegli elementi sintomatici dell\u2019eccesso\u00a0di\u00a0potere lamentati dal ricorrente (irragionevolezza, irrazionalit\u00e0, arbitrariet\u00e0 delle valutazioni, ecc.) ai quali soltanto pu\u00f2 estendersi il sindacato del G.A.; neppure sono ravvisabili detti elementi sintomatici nella valutazione complessiva\u00a0di\u00a0cui all\u2019allegato B) del verbale -OMISSIS- e nella valutazione comparativa\u00a0di\u00a0cui al verbale n. 3\u00a0di\u00a0pari data. Il richiamo al possesso da parte della controinteressata dell\u2019abilitazione alla professione forense e al suo impegno nell\u2019ambito della teoria dell\u2019argomentazione giuridica del Perelman, ha solo un valore descrittivo e non ha inciso sui giudizi individuali e collegiali.<\/p>\n<p>In ordine alle singole censure sull\u2019attivit\u00e0 valutativa della Commissione, il Tribunale ha disatteso in primo luogo quella relativa alla mancata considerazione della circostanza che la controinteressata ha svolto la propria attivit\u00e0 nella sola\u00a0Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento\u00a0e dell\u2019incidenza\u00a0di\u00a0tale elemento sul parametro del \u201c<em>grado\u00a0di\u00a0indipendenza del candidato<\/em>\u201d, poich\u00e9 in realt\u00e0 detto parametro si fonda non solo sulla \u201c<em>permanenza in centri\u00a0di\u00a0ricerca diversi da quelli\u00a0di\u00a0origine<\/em>\u201d, ma investe anche altri criteri prefigurati dal bando (per es., gli inviti presso\u00a0universit\u00e0 o istituzioni\u00a0di\u00a0prestigio e la partecipazione a comitati scientifici\u00a0di\u00a0riviste\u00a0di\u00a0rilievo). Il dato quantitativo degli interventi in convegni e seminari (44 a 39) non depone, secondo la sentenza appellata, per una significativa differenza tra i candidati. L\u2019attivit\u00e0 svolta all\u2019estero, poi, \u00e8 stata valutata per entrambi i candidati, il ricorrente con un periodo superiore all\u2019anno, la controinteressata per un periodo inferiore.<\/p>\n<p>In merito alla censura\u00a0di\u00a0omessa motivazione dei contenuti della discussione, svoltasi soltanto sulla produzione scientifica e non anche sui titoli e perci\u00f2 tale da non consentire\u00a0di\u00a0evidenziare la migliore caratura del profilo del ricorrente, la sentenza ha osservato che la discussione, oltre a dover accertare la conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando, pu\u00f2 vertere sia sui titoli che sulla produzione scientifica.<\/p>\n<p>Il primo giudice ha poi disatteso le censure volte a sottolineare l\u2019esistenza di indizi tali da far dubitare dell\u2019imparzialit\u00e0 e indipendenza di uno dei Commissari (il prof. -OMISSIS-) ed ha ritenuto insussistenti altre ragioni di conflitto di interessi o di astensione in capo ai Commissari stessi, richiamando i noti insegnamenti in materia di limiti dell\u2019obbligo di astensione del membro della Commissione che abbia un rapporto di collaborazione scientifica con uno o pi\u00f9 dei candidati. Inoltre, ha disatteso la censura inerente al presunto carattere \u201csartoriale\u201d della selezione, modellata \u2013 secondo la tesi del ricorrente \u2013 sull\u2019attuale impegno della dott.ssa -OMISSIS- nell\u2019Ateneo trentino, considerati sia il coinvolgimento di pi\u00f9 organi nell\u2019indizione della procedura, sia il fatto che il lungo <em>iter\u00a0<\/em>di\u00a0quest\u2019ultima \u00e8 stato avviato quando la controinteressata ancora non aveva i requisiti per parteciparvi.<\/p>\n<p>In definitiva, secondo il T.R.G.A., la differente valutazione comparativa dei due candidati \u2013 \u201c<em>ottimo<\/em>\u201d per la controinteressata e \u201c<em>molto buono<\/em>\u201d per il ricorrente \u2013 trova spiegazione nella congruenza (solo) parziale dell\u2019attivit\u00e0 del dr. -OMISSIS-con il settore\u00a0di\u00a0indizione della procedura, elemento che non ha formato oggetto\u00a0di\u00a0specifiche censure e che emerge dal giudizio collegiale conclusivo sui titoli e sulla produzione scientifica del ricorrente, messo a confronto con il giudizio sulla dott.ssa -OMISSIS-. N\u00e9 \u2013 al contrario\u00a0di\u00a0quanto sostenuto nel ricorso \u2013 vi sono affinit\u00e0 tra il settore concorsuale\u00a0<em>12\/H3<\/em>\u00a0(Filosofia del Diritto), per il quale la controinteressata possiede l\u2019abilitazione alle funzioni\u00a0di\u00a0professore\u00a0di\u00a0II^ fascia, e il settore concorsuale\u00a0<em>12\/H2<\/em> (Storia del Diritto medioevale e moderno), per il quale il dott. -OMISSIS- possiede l\u2019abilitazione.<\/p>\n<p>Ancora, la sentenza ha giudicato insussistente la violazione dell\u2019art. 23 del Regolamento di Ateneo e dell\u2019art. 15 del d.P.R. n. 487\/1994, dedotta dal ricorrente per le modalit\u00e0 di sottoscrizione dei verbali e in specie per avere i Commissari diversi dal Presidente dichiarato la propria adesione al contenuto di questi in data anteriore alla sottoscrizione da parte del Presidente stesso (prof. -OMISSIS-), in quanto tali dichiarazioni preventive \u2013 come chiarito dall\u2019Universit\u00e0 \u2013 sono riferibili al contenuto della stesura definitiva del verbale, condivisa dal prof. -OMISSIS-, prima della sua formale sottoscrizione, a suggello della chiusura della corretta verbalizzazione. Del pari, ha ritenuto insussistente la doglianza secondo cui la chiamata sarebbe stata disposta (illegittimamente) avendo riguardo non solo al S.S.D. messo a concorso, ma anche ai temi di ricerca e cos\u00ec introducendo specificazioni che non possono influire sui giudizi comparativi: infatti, la coerenza, prevista dall\u2019art. 26 del Regolamento di Ateneo, del profilo del candidato rispetto alla \u201c<em>eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca<\/em>\u201d \u00e8 aspetto che nella fattispecie in esame non ha inciso sulla chiamata della dott.ssa -OMISSIS-.<\/p>\n<p>Da ultimo, il primo giudice ha affermato che l\u2019attribuzione della chiamata, ai sensi dell\u2019art. 26 del Regolamento, alla competenza del Consiglio della struttura dipartimentale va ricondotta a sua volta all\u2019autonomia regolamentare dell\u2019Ateneo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec sintetizzate le motivazioni della sentenza\u00a0di\u00a0prime cure, occorre ora passare alla disamina dei motivi\u00a0di\u00a0gravame, principiando dal primo, a mezzo del quale l\u2019appellante lamenta l\u2019erroneit\u00e0 della predetta sentenza, per non avere essa accolto le doglianze aventi a oggetto le plurime violazioni, nel caso\u00a0di\u00a0specie, dei principi fondamentali della legge statale (n. 240\/2010).<\/p>\n<p>In particolare l\u2019appellante lamenta che, facendo applicazione degli artt. 23, 24 e 26 del Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo (il quale forma anch\u2019esso oggetto\u00a0di\u00a0impugnazione):<\/p>\n<ol>\n<li>I) la Commissione giudicatrice ha svolto sia la valutazione preliminare, sia quella complessiva con l\u2019utilizzo\u00a0di\u00a0un giudizio discorsivo e senza attribuzione\u00a0di\u00a0punteggi, in violazione dell\u2019art. 24, comma 2, lett.\u00a0<em>c)<\/em>, della l. n. 240\/2010;<\/li>\n<li>II) l\u2019identificazione del vincitore non \u00e8 stata rimessa alla predetta Commissione, come prescrive l\u2019art. 24, comma 2, lett.\u00a0<em>d)<\/em>, della legge statale, ma questa si \u00e8 limitata a stilare la rosa degli idonei;<\/li>\n<\/ol>\n<p>III) quale parte integrante della valutazione, i candidati ritenuti idonei hanno svolto un seminario, che per\u00f2 \u00e8 stato tenuto dinanzi al Consiglio della struttura dipartimentale, pur trattandosi di organo diverso dalla Commissione valutatrice e privo dei requisiti di imparzialit\u00e0 e competenza;<\/p>\n<ol>\n<li>IV) l\u2019ora visto Consiglio della struttura dipartimentale (e non l\u2019Universit\u00e0, in persona del Rettore) ha identificato il vincitore e disposto la sua chiamata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sostiene l\u2019appellante che le motivazioni rese dal T.A.R. sul punto sarebbero errate e spurie, poich\u00e9 a nulla varrebbe il richiamo all\u2019autonomia regolamentare dell\u2019Universit\u00e0, avendo l\u2019art. 3 del d.lgs. n. 142\/2011 vincolato la potest\u00e0 regolamentare al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia, che nel caso\u00a0<em>de quo<\/em> sarebbero stati violati. N\u00e9 varrebbe l\u2019equivalenza tra la valutazione con un punteggio numerico e la valutazione con un giudizio discorsivo, poich\u00e9 ci\u00f2 di cui il ricorrente si sarebbe lamentato in primo grado sarebbe stata la violazione della previsione dell\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 che dispone due valutazioni, una tramite giudizio analitico e un\u2019altra, dopo la discussione pubblica, tramite punteggio numerico. Ancora, non varrebbe neppure l\u2019assimilazione alla procedura di abilitazione nazionale (che comporta un giudizio analitico motivato), trattandosi di procedura che non si fonda su alcuna valutazione comparativa, cosicch\u00e9 la suddetta assimilazione sarebbe del tutto impropria.<\/p>\n<p>Da ultimo, al contrario di quanto ritenuto dal T.R.G.A., il richiamo da parte del Regolamento all\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 sarebbe riferito all\u2019art. 24 in quanto tale e nella sua interezza, e non gi\u00e0 ai soli principi da esso dettati; del resto, ad opinare diversamente si dovrebbe concludere che l\u2019Universit\u00e0 di Trento potesse discostarsi dalle procedure di accesso previste dalla stessa l. n. 240\/2010, il che, per\u00f2, porrebbe problemi di costituzionalit\u00e0 del d.lgs. n. 142\/2011 per la previsione di una via alternativa di selezione dei ricercatori a tempo determinato nell\u2019Ateneo trentino, diversa rispetto alla selezione pi\u00f9 trasparente e rigorosa richiesta nel resto del territorio nazionale.<\/p>\n<p>Le doglianze ora riferite sono riproposte anche nel sesto e ultimo motivo\u00a0di\u00a0appello (che, perci\u00f2, va trattato congiuntamente al primo), poich\u00e9 con esso il dott. -OMISSIS-, nel dolersi del rigetto del settimo motivo del ricorso\u00a0di\u00a0primo grado, insiste a censurare il ruolo \u201c<em>centrale e autoreferenziale<\/em>\u201d assegnato dal Regolamento al Consiglio della struttura dipartimentale.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019appellante insiste nel dolersi che, mentre la l. n. 240\/2010 avrebbe imposto una netta separazione tra la fase della valutazione e identificazione del vincitore e quella della chiamata, detta separazione non sarebbe stata rispettata nel caso\u00a0di\u00a0specie, poich\u00e9, come gi\u00e0 detto:<\/p>\n<ol>\n<li>I) la Commissione non ha identificato il vincitore, limitandosi a stilare la rosa degli idonei;<\/li>\n<li>II) il Consiglio della struttura dipartimentale Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza ha espletato una parte della valutazione (quella relativa al seminario) e ha disposto la chiamata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alle doglianze ora riferite ha replicato la dott.ssa -OMISSIS-, eccependone in rito l\u2019inammissibilit\u00e0, nella parte avente a oggetto lo svolgimento del seminario innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale e la sua valutazione ad opera di tale organo, che \u00e8 dunque investito della decisione finale: per questo aspetto, infatti, si tratterebbe di doglianze formulate per la prima volta in appello, in violazione del divieto di <em>nova ex\u00a0<\/em>art. 104 c.p.a. e del termine decadenziale\u00a0di\u00a0impugnativa.<\/p>\n<p>Nel merito la controinteressata ha eccepito l\u2019infondatezza delle doglianze, perch\u00e9 esse ometterebbero\u00a0di\u00a0considerare il peculiare regione\u00a0di\u00a0autonomia che caratterizza l\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento\u00a0per effetto del d.lgs. n. 142\/2011 (attuativo della delega\u00a0di\u00a0cui all\u2019art. 2, comma 122, della l. n. 191\/2009): regime che, per quanto riguarda il reclutamento dei professori e dei ricercatori, \u00e8 dettato dall\u2019art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 cit., secondo cui la disciplina del reclutamento \u00e8 definita da regolamenti\u00a0di\u00a0Ateneo \u201c<em>nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia<\/em>\u201d. Ne discende, ad avviso della dott.ssa -OMISSIS-, che l\u2019art. 24 della legge statale n. 240\/2010 pu\u00f2 trovare applicazione nei limiti dei principi fondamentali in essa contenuti, tra i quali non rientrerebbero n\u00e9 l\u2019attribuzione\u00a0di\u00a0un punteggio numerico ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati, n\u00e9 la rigidit\u00e0 del modello\u00a0di\u00a0procedura selettiva, che potrebbe articolarsi in modo diverso, semprech\u00e9 siano garantite la trasparenza e l\u2019imparzialit\u00e0.<\/p>\n<p>La mancata previsione dell\u2019assegnazione\u00a0di\u00a0un punteggio numerico sarebbe pienamente legittima, poich\u00e9 il modello scelto dal Regolamento d\u2019Ateneo, basato sul \u201c<em>motivato giudizio analitico<\/em>\u201d espresso dalla Commissione su titoli,\u00a0<em>curriculum\u00a0<\/em>e pubblicazioni\u00a0di\u00a0ogni candidato, consentirebbe comunque\u00a0di\u00a0ricostruire l\u2019<em>iter<\/em>\u00a0logico sotteso alle valutazioni della Commissione e ci\u00f2 anche in riferimento alla (seconda) fase della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, all\u2019esito della quale viene comunque espresso un nuovo giudizio (art. 24, comma 4, del Regolamento).<\/p>\n<p>Allo stesso modo, non contrasterebbe con i principi fondamentali della legge statale la previsione del Regolamento, secondo cui i candidati selezionati dalla Commissione sono invitati a tenere innanzi al Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0 un seminario sull\u2019attivit\u00e0\u00a0di\u00a0ricerca svolta: infatti, la chiamata del vincitore da parte del Consiglio avverrebbe sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, oltre che degli elementi emersi nella presentazione del seminario,\u00a0di\u00a0tal ch\u00e9, da un lato, sarebbe indiscutibile il ruolo decisivo \u2013 e non ancillare \u2013 svolto dalla Commissione, dall\u2019altro lato, l\u2019imparzialit\u00e0 e la trasparenza della procedura\u00a0di\u00a0selezione sarebbero rafforzate dall\u2019intervento\u00a0di\u00a0organi diversi (il Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0) in sede\u00a0di\u00a0chiamata del vincitore, poich\u00e9 tale intervento realizzerebbe proprio quel sistema\u00a0di\u00a0\u201c<em>check and balance<\/em>\u201d, la cui violazione sarebbe invano lamentata dall\u2019appellante.<\/p>\n<p>In conclusione, le doglianze dell\u2019appellante sarebbero infondate sia per la parte in cui contestano la legittimit\u00e0 della procedura svolta, sia per quella in cui lamentano errori e omissioni nella motivazione espressa sul punto dalla sentenza gravata.<\/p>\n<p>Con riferimento, poi, al sesto motivo\u00a0di\u00a0appello, la dott.ssa -OMISSIS- ha eccepito l\u2019infondatezza della censura in esso dedotta\u00a0di\u00a0incompetenza del Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0 alla chiamata, che per l\u2019appellante spetterebbe invece al Consiglio\u00a0di\u00a0Amministrazione dell\u2019Ateneo. La procedura seguita dall\u2019Ateneo nel caso\u00a0di\u00a0specie sarebbe rispettosa delle previsioni del Regolamento, la legittimit\u00e0 delle quali non potrebbe essere messa in discussione, non avendo la controparte contestato la violazione dei principi fondamentali della legge statale in materia\u00a0di\u00a0reclutamento dei professori e ricercatori universitari (l. n. 240\/2010).<\/p>\n<p>Analoghe prospettazioni sono formulate altres\u00ec dall\u2019Universit\u00e0\u00a0di\u00a0Trento, nei propri scritti difensivi, al fine\u00a0di\u00a0dimostrare l\u2019infondatezza delle doglianze ora in esame.<\/p>\n<p>In sintesi, l\u2019Avvocatura Generale dello Stato, per il tramite del cui patrocinio l\u2019Ateneo si \u00e8 costituito e difeso in giudizio, invoca l\u2019art. 2, comma 122, della l. n. 191\/2009, recante delega alla Provincia di Trento delle funzioni amministrative e legislative in materia di Universit\u00e0 degli Studi di Trento, e il d.lgs. n. 142\/2011, che vi ha dato attuazione, discostandosi dalla normativa statale ma mantenendone i principi generali. Per effetto di tale normativa di attuazione e in particolare dell\u2019art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo, il reclutamento dei professori e dei ricercatori \u00e8 demandato ai Regolamenti di Ateneo, mentre la disciplina di cui all\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 sarebbe applicabile all\u2019Universit\u00e0 di Trento nei limiti dei suoi principi fondamentali: il predetto art. 6 escluderebbe, infatti, un richiamo integrale alle disposizioni della legge statale.<\/p>\n<p>Lo Statuto dell\u2019Universit\u00e0, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012, avrebbe recepito all\u2019art. 31, comma 8, l\u2019indicazione normativa ora vista, affidando ai Regolamenti\u00a0di\u00a0Ateneo la definizione dei modelli\u00a0di\u00a0reclutamento dei professori e dei ricercatori, con la garanzia\u00a0di\u00a0\u201c<em>procedure\u00a0di\u00a0assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare valorizzazione dell\u2019esperienza internazionale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo, dal canto suo, recepirebbe appieno la riforma introdotta dall\u2019art. 24 della l. n. 240\/2010 in tema\u00a0di\u00a0reclutamento\u00a0di\u00a0ricercatori a tempo determinato, con la mediazione dell\u2019art. 6 del d.lgs. n. 142\/2011 e quindi prescindendo dal pedissequo recepimento delle singole disposizioni della c.d. legge (o riforma) Gelmini.<\/p>\n<p>Sarebbe, perci\u00f2, del tutto infondata la tesi dell\u2019appellante, che individua un ruolo preminente affidato al Consiglio della struttura dipartimentale nella procedura di reclutamento, poich\u00e9, all\u2019opposto, l\u2019<em>iter<\/em> procedurale delineato denoterebbe l\u2019intervento di organi differenti proprio nell\u2019ottica di garantire la separazione di poteri e la massima trasparenza. Nell\u2019indizione della procedura valutativa non sarebbe rinvenibile alcun appannaggio del Consiglio di Facolt\u00e0, n\u00e9 alcun potere distorsivo contrastante con le previsioni regolamentari e di ci\u00f2 avrebbe puntualmente dato atto la sentenza appellata, menzionando il \u201c<em>lungo<\/em>\u00a0iter\u00a0<em>attraverso il quale l\u2019Universit\u00e0 \u00e8 giunta all\u2019indizione della procedura,<\/em>\u00a0iter\u00a0<em>che coinvolge pi\u00f9 organi dell\u2019Amministrazione<\/em>\u201d, nonch\u00e9 la circostanza che \u201c<em>l\u2019<\/em>iter\u00a0<em>stesso \u00e8 stato avviato allorquando la controinteressata non aveva ancora i requisiti per partecipare alla procedura<\/em>\u201d. Sicch\u00e9, in ultima analisi, sarebbe infondata la censura dell\u2019appellante secondo cui il primo giudice sarebbe incorso in omissione\u00a0di\u00a0pronuncia sul punto, in quanto in realt\u00e0 il T.R.G.A. avrebbe puntualmente argomentato in relazione alla particolare procedura\u00a0di\u00a0reclutamento.<\/p>\n<p>Cos\u00ec riportate le posizioni delle parti, va anzitutto sgombrato il campo dal dubbio che la questione relativa ai poteri attribuiti al Consiglio della struttura dipartimentale (di\u00a0Facolt\u00e0) nella fattispecie in esame costituisca questione nuova, formulata per la prima volta in appello, alla stregua\u00a0di\u00a0una vera e propria\u00a0<em>mutatio libelli<\/em>, e che pertanto la stessa sia inammissibile, in quanto proposta in violazione del divieto dei\u00a0<em>nova<\/em>\u00a0sancito dall\u2019art. 104 c.p.a., che rende inammissibili in appello motivi diversi da quelli tempestivamente formulati con il ricorso\u00a0di\u00a0prime cure (cfr. C.d.S., Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440; Sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6405; Sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 108).<\/p>\n<p>Tale dubbio non ha ragion d\u2019essere, la relazione eccezione\u00a0di\u00a0inammissibilit\u00e0, sollevata dalla dott.ssa -OMISSIS-, essendo infondata e da respingere.<\/p>\n<p>Invero, la giurisprudenza\u00a0di\u00a0questo Consiglio ha evidenziato come, ai fini del giudizio sull\u2019esistenza o meno\u00a0di\u00a0un\u2019estensione del\u00a0<em>thema decidendum<\/em>\u00a0in conseguenza delle contestazioni formulate nell\u2019atto\u00a0di\u00a0appello, occorre verificare se si sia in presenza\u00a0di\u00a0una nuova argomentazione a fondamento\u00a0di\u00a0un motivo\u00a0di\u00a0ricorso gi\u00e0 articolato in primo grado, ovvero\u00a0di\u00a0una nuova censura proposta per la prima volta in appello.<\/p>\n<p>Il principio processuale stabilito dall\u2019art. 104, comma 1, c.p.a. comporta, infatti, che il perimetro del giudizio\u00a0di\u00a0appello risulti circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, cosicch\u00e9 la parte non pu\u00f2 introdurre domande nuove caratterizzate da un nuovo o mutato\u00a0<em>petitum<\/em>, oppure da una nuova o mutata\u00a0<em>causa petendi<\/em>, che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale, ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr., oltre ai precedenti gi\u00e0 elencati, C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2024, n. 6336; id. 29 gennaio 2020, n. 714; Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7856; Sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4715). Il divieto\u00a0di\u00a0<em>nova ex<\/em> art. 104 comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto e valenza di ordine pubblico processuale, \u201c<em>promanando dalla fondamentale esigenza\u00a0di\u00a0assicurare il rispetto del principio del doppio grado\u00a0di\u00a0giurisdizione<\/em>\u201d, poich\u00e9 \u00e8 volto ad assicurare che \u201c<em>l\u2019oggetto del giudizio del gravame non risulti pi\u00f9 ampio\u00a0di\u00a0quello su cui si \u00e8 pronunciato il giudice della sentenza appellata<\/em>\u201d (C.d.S., Sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 76).<\/p>\n<p>Tale divieto, quindi, non impedisce alla parte\u00a0di\u00a0svolgere nuove argomentazioni in sede impugnatoria, tendenti ad evidenziare l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza gravata e a illustrare ulteriormente un motivo\u00a0di\u00a0censura gi\u00e0 articolato in primo grado (C.d.S., Sez. VI, n. 714\/2020, cit.). Al riguardo, infatti, \u00e8 stata richiamata la distinzione tra motivo e argomentazione elaborata dall\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio\u00a0di\u00a0Stato con decisione n. 21 del 27 luglio 2016 in materia\u00a0di\u00a0revocazione, ma utilizzabile secondo la giurisprudenza ora ricordata, anche per delimitare la portata applicativa dell\u2019art. 104, comma 1, c.p.a. L\u2019Adunanza Plenaria, per quanto qui interessa, ha osservato che \u201c<em>il motivo di ricorso<\/em>\u00a0[\u2026.]\u00a0<em>delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l\u2019obbligo\u00a0di\u00a0corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni\u00a0di\u00a0essi<\/em>\u201d; \u201c<em>a sostegno del motivo \u2013 che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice \u2013 la parte pu\u00f2 addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Ne deriva che l\u2019art. 104, comma 1, c.p.a., se preclude la proposizione in appello\u00a0di\u00a0nuove domande od eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio, non impedisce la formulazione in sede impugnatoria\u00a0di\u00a0nuove argomentazioni, volte a contrastare il percorso motivazionale sotteso alla decisione\u00a0di\u00a0primo grado senza ampliare il novero\u00a0di\u00a0censure indirizzate contro gli atti o i provvedimenti impugnati innanzi al T.A.R. (C.d.S., Sez. VI, n. 714\/2020, cit.).<\/p>\n<p>Andando ad applicare i suesposti principi al caso\u00a0di\u00a0specie, deve concludersi che il primo motivo\u00a0di\u00a0gravame, al contrario\u00a0di\u00a0quanto eccepisce la dott.ssa -OMISSIS-, non rappresenta\u00a0<em>in parte qua<\/em>\u00a0un motivo nuovo, proposto per la prima volta in appello.<\/p>\n<p>Invero, con la memoria\u00a0di\u00a0replica il dott. -OMISSIS-ha contestato che ci si trovasse dinanzi a un motivo nuovo: in particolare, ha sottolineato\u00a0di\u00a0avere impugnato in primo grado il Regolamento dell\u2019Ateneo per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori formulando al riguardo due distinti motivi\u00a0di\u00a0ricorso, uno dei quali \u2013 il settimo \u2013 volto a censurare il Regolamento proprio in ragione del ruolo rivestito dal Consiglio della struttura dipartimentale, quale organo deputato a identificare il vincitore e procedere alla sua chiamata.<\/p>\n<p>Il rilievo \u00e8 fondato e condivisibile: infatti, con una delle doglianze contenute nel settimo motivo del ricorso\u00a0di\u00a0primo grado il ricorrente ha lamentato l\u2019illegittimit\u00e0 del ruolo assegnato dall\u2019art. 26, comma 2, del Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo al Consiglio della struttura accademica che ha richiesto l\u2019attivazione della procedura (nel caso ora in esame: al Consiglio della Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza), deducendo i vizi\u00a0di\u00a0violazione\u00a0di\u00a0legge e\u00a0di\u00a0lesione delle garanzie dei candidati \u201c<em>giacch\u00e9 la fase dei seminari e della chiamata \u00e8 rimessa al vaglio del solo Consiglio della struttura accademica che ha richiesto l\u2019attivazione della procedura, senza ulteriori verifiche o approvazioni da parte dell\u2019Universit\u00e0<\/em>\u201d, tramite il Rettore o il Consiglio\u00a0di\u00a0Amministrazione della stessa\u00a0Universit\u00e0.<\/p>\n<p>Se ne evince che la questione del ruolo svolto nella procedura in esame dal Consiglio della struttura dipartimentale costituisce non gi\u00e0 una doglianza nuova, ma una mera argomentazione a sostegno\u00a0di\u00a0una doglianza articolata in primo grado (nel settimo motivo\u00a0di\u00a0ricorso) e, dunque, non viola il divieto\u00a0di\u00a0<em>nova<\/em>\u00a0previsto dall\u2019art. 104 c.p.a., non potendo ritenersi che nel caso\u00a0di\u00a0specie ci si trovi innanzi a una\u00a0<em>mutatio libelli<\/em>, pacificamente inammissibile. In altri termini, non si pu\u00f2 parlare, come fatto dalla controinteressata nelle difese scritte e orali,\u00a0di\u00a0una presunta \u201c<em>inversione\u00a0di\u00a0rotta<\/em>\u201d rispetto al giudizio\u00a0di\u00a0primo grado.<\/p>\n<p>Quale mero sviluppo e articolazione pi\u00f9 dettagliata\u00a0di\u00a0censure comunque gi\u00e0 presenti nel ricorso\u00a0di\u00a0primo grado, le censure dell\u2019appellante ora riferite sono, dunque, ammissibili: esse sono altres\u00ec fondate nel merito e devono, perci\u00f2, essere condivise.<\/p>\n<p>\u00c8 vero, infatti, che in aderenza alle previsioni degli artt. 24 e 26 del Regolamento, nella procedura\u00a0di\u00a0valutazione comparativa in discorso non \u00e8 stata la Commissione giudicatrice che ha provveduto ad identificare il vincitore; questo \u00e8 stato individuato anche in esito alla presentazione del seminario, ma tale ultima prova \u2013 che ha senz\u2019altro concorso alla sua individuazione \u2013 non si \u00e8 svolta innanzi alla Commissione: come si legge nel verbale n. -OMISSIS-, essa si \u00e8 svolta innanzi al Consiglio della struttura dipartimentale \u201cin seduta allargata\u201d ed \u00e8 stato quest\u2019organo a deliberare la chiamata della dott.ssa -OMISSIS- all\u2019esito\u00a0di\u00a0detta presentazione, senza che risultino dagli atti ulteriori controlli su tale deliberazione da parte\u00a0di\u00a0altri organi dell\u2019Ateneo (e segnatamente, da parte del Rettore, ovvero del Consiglio\u00a0di\u00a0Amministrazione).<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019attribuzione al succitato Consiglio della gestione\u00a0di\u00a0una parte della fase valutativa (quella relativa all\u2019apprezzamento della presentazione del seminario ad opera dei candidati indicati come idonei dalla Commissione giudicatrice), nonch\u00e9 \u2013 in esclusiva e senza altri controlli \u2013 della decisione sulla chiamata del candidato vincitore, \u00e8 illegittima, essendo lo stesso Consiglio un organo che non offre idonee garanzie\u00a0di\u00a0imparzialit\u00e0 e competenza tecnica, cosicch\u00e9 \u2013 come giustamente lamenta l\u2019appellante \u2013 il ruolo attribuitogli comporta la violazione dei principi fondamentali\u00a0di\u00a0trasparenza, merito e\u00a0<em>par condicio<\/em>\u00a0posti in materia dalla legge statale.<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>vulnus<\/em>\u00a0all\u2019imparzialit\u00e0 emerge con palmare evidenza ove si consideri il ruolo fondamentale che i Consigli delle strutture accademiche (e quindi, nella fattispecie in esame, il Consiglio della struttura dipartimentale Facolt\u00e0\u00a0di\u00a0Giurisprudenza) rivestono nelle procedure\u00a0di\u00a0reclutamento dei ricercatori, a tali organi spettando, ai sensi dell\u2019art. 21, comma 1, del Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo,\u00a0di\u00a0deliberare la proposta\u00a0di\u00a0attivazione della procedura\u00a0di\u00a0valutazione comparativa. Risultano vani, perci\u00f2, i tentativi dell\u2019Universit\u00e0 e della controinteressata\u00a0di\u00a0sminuire detto ruolo, sulla scorta delle motivazioni della sentenza appellata, che per\u00f2 sul punto non pu\u00f2 essere condivisa. Ancora pi\u00f9 evidente \u00e8 poi il\u00a0<em>vulnus\u00a0<\/em>al principio\u00a0di\u00a0competenza tecnica, attesa la presenza, nel Consiglio, anche\u00a0di\u00a0componenti non esperti della materia per cui \u00e8 stata indetta la procedura valutativa (Filosofia del Diritto): e ci\u00f2 a differenza\u00a0di\u00a0quanto prescritto per la Commissione giudicatrice, la quale, per\u00f2, come condivisibilmente lamenta l\u2019appellante, nel modello\u00a0di\u00a0reclutamento delineato dal Regolamento dell\u2019Ateneo trentino (e seguito puntualmente nel caso\u00a0di\u00a0specie) svolge un ruolo meramente ancillare.<\/p>\n<p>Inoltre, la violazione dei principi ora citati trova conferma proprio nello svolgimento della procedura per cui \u00e8 causa, come dimostra la lettura del ridetto verbale n. -OMISSIS-. Si legge, infatti, in tale verbale, nella parte relativa alla tenuta del seminario ad opera dei candidati, che mentre non vi sono state domande o interventi dei componenti del Consiglio per le prove svolte dal dott. -OMISSIS-e dal dott. -OMISSIS-, al termine della presentazione della dott.ssa -OMISSIS- un componente dell\u2019organo \u00e8 intervenuto per sottolineare \u201c<em>le potenzialit\u00e0 degli studi della candidata<\/em>\u201d. Tale episodio rafforza sia i dubbi\u00a0di\u00a0imparzialit\u00e0 dell\u2019organo, per il differente trattamento dei candidati nello stesso svolgimento della prova, sia le perplessit\u00e0 sulle capacit\u00e0 dei membri del Consiglio non esperti nella materia della \u201cFilosofia del Diritto\u201d\u00a0di\u00a0valutare in tutte le loro sfumature le presentazioni svolte dai candidati e\u00a0di\u00a0cogliere le \u201c<em>potenzialit\u00e0<\/em>\u201d dei loro studi (e non solo\u00a0di\u00a0quelli della dr.ssa -OMISSIS-).<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>vulnus<\/em>\u00a0ai principi ora rammentati \u00e8 tanto pi\u00f9 grave, in considerazione del ruolo\u00a0di\u00a0attore esclusivo svolto dal Consiglio della struttura dipartimentale, in base all\u2019art. 26 del Regolamento, nel processo decisionale sulla chiamata del vincitore. Invero, ai sensi del comma 2 del citato art. 26 al Consiglio \u00e8 attribuito il potere\u00a0di\u00a0provvedere \u201c<em>con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori\u00a0di\u00a0prima e\u00a0di\u00a0seconda fascia, alla chiamata\u00a0di\u00a0uno dei candidati dichiarati idonei<\/em>\u201d, o\u00a0di\u00a0decidere \u201c<em>di\u00a0non procedere ad alcuna chiamata<\/em>\u201d. Non sono previsti ulteriori atti di organi diversi (in particolare: del Rettore), nell\u2019esercizio di poteri di verifica sulla legittimit\u00e0 dell\u2019operato del Consiglio, n\u00e9 \u00e8 previsto l\u2019intervento di ulteriori organi deliberanti (il Consiglio di Amministrazione dell\u2019Ateneo).<\/p>\n<p>Come detto, sia l\u2019Universit\u00e0, sia la controinteressata hanno tentato, nei loro scritti, di sminuire il ruolo preminente illegittimamente rivestito dal Consiglio della struttura dipartimentale nella procedura per cui \u00e8 causa. La controinteressata, in particolare, ha esposto nelle sue memorie e ribadito anche in sede di discussione orale che il Consiglio deciderebbe sulla base dei giudizi della Commissione, oltre che della presentazione, di tal ch\u00e9 il ruolo della Commissione sarebbe decisivo: ci\u00f2 verrebbe dimostrato proprio dalla vicenda in esame, dove il Consiglio, avendo valutato \u201c<em>di\u00a0pari livello<\/em>\u201d le presentazioni tenute dai candidati, ha ritenuto\u00a0di\u00a0dare prevalenza \u201c<em>ai giudizi della Commissione\u00a0di\u00a0concorso<\/em>\u201d e per conseguenza ha individuato come profilo pi\u00f9 idoneo quello della dott.ssa -OMISSIS-, siccome valutato dalla Commissione stessa come\u00a0<em>\u201cottimo<\/em>\u201d, mentre i profili del dott. -OMISSIS-e del dott. -OMISSIS- sono stati ambedue valutati come \u201c<em>molto buono<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, tuttavia, la fallacia della suesposta argomentazione, poich\u00e9, da un lato, \u00e8 stato il Consiglio a decidere\u00a0di\u00a0dare prevalenza ai giudizi della Commissione, i quali, perci\u00f2,\u00a0di\u00a0per s\u00e9 soli non sarebbero stati sufficienti all\u2019individuazione del vincitore della selezione. Dall\u2019altro lato \u2013 e soprattutto \u2013 l\u2019ora visto ragionamento prova troppo, perch\u00e9 da esso emerge che, se nel caso\u00a0di\u00a0specie il Consiglio non avesse valutato \u201c<em>di\u00a0pari livello<\/em>\u201d le presentazioni svolte dai candidati, si sarebbe potuto discostare dai giudizi della Commissione e assegnare la prevalenza al candidato la cui presentazione fosse risultata pi\u00f9 convincente (e pertanto, in ipotesi, anche a un candidato diverso dalla dott.ssa -OMISSIS-, indicata come prevalente dalla Commissione). Ci\u00f2 trova conferma nell\u2019art. 26, comma 2, del Regolamento, che, come detto, attribuisce al Consiglio della struttura accademica il potere\u00a0di\u00a0decidere sulla chiamata \u201c<em>con deliberazione motivata<\/em>\u201d, \u201c<em>sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede\u00a0di\u00a0presentazione del seminario<\/em>\u201d e cio\u00e8 sulla base anche delle proprie valutazioni su detto seminario (che, previa adeguata motivazione della relativa deliberazione, possono portarlo a discostarsi dalla Commissione).<\/p>\n<p>Se ne evince che le difese ora viste, lungi dal conseguire i propri obiettivi, finiscono per corroborare la tesi del ruolo preminente assegnato dal Regolamento al Consiglio della struttura dipartimentale e cos\u00ec concorrono a dimostrare l\u2019illegittimit\u00e0 delle disposizioni regolamentari che hanno delineato un tale ruolo. In realt\u00e0 non vi \u00e8 nessuna previsione, nel Regolamento, che vincoli il Consiglio al rispetto dei giudizi della Commissione e tale non \u00e8 il citato art. 26, comma 2, che d\u00e0 vita a una sorta di spuria e anomala cogestione valutativa tra Commissione e Consiglio della struttura dipartimentale, in cui la posizione di quest\u2019ultimo \u00e8 comunque predominante.<\/p>\n<p>Priva\u00a0di\u00a0pregio \u00e8, infine, la considerazione che la normativa\u00a0di\u00a0settore (a partire dall\u2019art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142\/2011) obbliga l\u2019Ateneo trentino, nell\u2019esercizio della potest\u00e0 regolamentare ad esso conferita per la disciplina del reclutamento dei ricercatori, a rispettare soltanto i principi fondamentali dettati dalla legge statale in materia. Infatti, le disposizioni regolamentari censurate, e gli atti che nel caso\u00a0<em>de quo<\/em>\u00a0vi hanno dato attuazione, contrastano, come si \u00e8 detto, proprio con principi fondamentali (trasparenza, merito, imparzialit\u00e0,\u00a0<em>par condicio<\/em>), che non sono solo stabiliti dalla normativa primaria statale, ma hanno anche rango costituzionale (artt. 3 e 97 Cost.): ne discende che \u00e8 indubbio l\u2019obbligo dell\u2019Ateneo\u00a0di\u00a0rispettare detti principi, anche per evitare dubbi che la disciplina regolamentare possa avvantaggiare i candidati \u201cinterni\u201d all\u2019Ateneo rispetto agli \u201cesterni\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, si rivelano fondati il primo e il sesto motivo dell\u2019appello, l\u00ec dove censurano <em>ab imis<\/em>\u00a0la legittimit\u00e0 del Regolamento\u00a0di\u00a0Ateneo nella parte in cui (artt. 24-26), declinando la previsione della legge statale (art. 24 della l. n. 240\/2010), disciplina le procedure per chiamata\u00a0di\u00a0ricercatori del tipo per cui \u00e8 causa. Il suindicato Regolamento, infatti, travalicando\u00a0<em>in parte qua<\/em> dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240\/2010, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione di concorso e ha demandato la decisione finale a un organismo (il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attivit\u00e0 valutative, le quali, per evidenti ragioni sistematiche, vanno demandate alle Commissioni di concorso. La disciplina regolamentare ha cos\u00ec violato i pur ampi margini di autonomia riconosciuti all\u2019Ateneo trentino nella materia in questione dalla normativa statale e, segnatamente, dagli artt. 3 e 6, comma 3, del d.lgs. n. 142\/2011, che risultano violati, unitamente all\u2019art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 240\/2010, ai sensi del quale i ricercatori universitari a tempo determinato \u201c<em>sono scelti mediante procedure pubbliche\u00a0di\u00a0selezione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019illegittimit\u00e0 della riferita disciplina regolamentare comporta, a cascata, l\u2019illegittimit\u00e0 degli atti della procedura valutativa adottati in applicazione della suddetta disciplina, e in specie del pi\u00f9 volte citato verbale n. -OMISSIS-, che ha deliberato la chiamata della dr.ssa -OMISSIS-.<\/p>\n<p>La fondatezza dei motivi\u00a0di\u00a0appello ora esaminati \u00e8 dirimente, nonch\u00e9 dotata\u00a0di\u00a0efficacia assorbente rispetto a tutti gli altri motivi, poich\u00e9 essa comporta \u2013 in uno con l\u2019annullamento delle disposizioni regolamentari illegittime \u2013 l\u2019annullamento dell\u2019intera procedura selettiva, non limitato alla fase in cui sono intervenute le valutazioni e poi la deliberazione del Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0 (di\u00a0cui al verbale n. 6), ma esteso alle pregresse operazioni valutative compiute dalla Commissione giudicatrice ed alla loro approvazione da parte del Rettore con decreto -OMISSIS-. Infatti, con le suddette operazioni la Commissione non ha individuato il candidato pi\u00f9 meritevole in vista della sua chiamata, secondo quello che avrebbe dovuto essere il suo compito, ma si \u00e8 limitata alla stesura\u00a0di\u00a0una lista\u00a0di\u00a0candidati idonei (pur se in ordine\u00a0di\u00a0preferenza), ai fini del successivo svolgimento, da parte\u00a0di\u00a0questi ultimi, del seminario innanzi al Consiglio\u00a0di\u00a0Facolt\u00e0, deputato a valutare tale (ulteriore) prova e titolare del potere\u00a0di\u00a0identificare il vincitore e procedere alla sua chiamata.<\/p>\n<p>Nel caso\u00a0di\u00a0specie, dunque, non \u00e8 possibile invocare il principio\u00a0di\u00a0conservazione degli atti giuridici (il quale fa s\u00ec che, in base all\u2019effetto retroattivo in genere connaturato alla decisione\u00a0di\u00a0annullamento, la P.A. rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria e conservi gli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali anteriori, non inficiati dai vizi\u00a0di\u00a0legittimit\u00e0 accertati in sede giurisdizionale: cfr.,\u00a0<em>ex multis<\/em>, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4969; id., 2 maggio 2023, n. 4449; Sez. VI, 11 dicembre 2023, n. 11038; id., 6 aprile 2022, n. 2552; id., 10 gennaio 2022, n. 163; id., 23 agosto 2021, n. 5995), poich\u00e9 in realt\u00e0 quanto poc\u2019anzi esposto fa s\u00ec che l\u2019intero insieme delle operazioni della Commissione sia inficiato dai vizi riscontrati.<\/p>\n<p>Ne consegue che \u00e8 necessaria una rinnovazione\u00a0<em>ab imis<\/em> della procedura selettiva, secondo i principi di diritto recati dalla presente decisione, con integrale affidamento delle operazioni di valutazione dei candidati a una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione affinch\u00e9 questa provveda a individuare il concorrente pi\u00f9 meritevole, di talch\u00e9 spetter\u00e0 alla Commissione:<\/p>\n<ol>\n<li>I) valutare anche la presentazione del seminario ad opera dei candidati risultati idonei all\u2019esito della valutazione preliminare del loro\u00a0<em>curriculum<\/em>, dei loro titoli e delle loro pubblicazioni;<\/li>\n<li>II) a conclusione\u00a0di\u00a0detta ulteriore fase valutativa, procedere all\u2019individuazione del concorrente pi\u00f9 meritevole, ai fini della sua chiamata da parte dell\u2019Universit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In conclusione, l\u2019appello \u00e8 fondato e da accogliere nei termini ora visti, attesa la fondatezza del primo (nella parte oggetto di esame) e del sesto motivo ivi dedotti e con assorbimento di tutte le ulteriori censure in esso contenute.<\/p>\n<p>La fondatezza dell\u2019appello comporta che, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto e per l\u2019effetto gli atti con esso impugnati debbono essere annullati, ai fini della rinnovazione della procedura secondo le regole e principi pi\u00f9 sopra enunciati.<\/p>\n<p>La pronuncia di annullamento si estende alle disposizioni del Regolamento dell\u2019Universit\u00e0 di Trento sul reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari che disciplinano le modalit\u00e0 di reclutamento dei ricercatori (artt. 24-26), anch\u2019esse impugnate con il ricorso. In virt\u00f9 dell\u2019efficacia <em>erga omnes<\/em> (per questa parte) della decisione di annullamento, l\u2019Universit\u00e0 \u00e8 vincolata a garantire la pubblicit\u00e0 della presente decisione con le stesse forme di pubblicazione del Regolamento parzialmente annullato, ai sensi dell\u2019art. 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: tale disposizione, infatti, stabilita in materia di decreto decisorio del ricorso straordinario per il caso di annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, si applica secondo la giurisprudenza anche al giudicato di annullamento dei medesimi atti (C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 1993, n. 954).<\/p>\n<p>Sussistono giusti motivi per disporre l\u2019integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione della complessit\u00e0 e novit\u00e0 delle questioni affrontate.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale \u2013 Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull\u2019appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l\u2019effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti e gli atti con esso impugnati, comprese le disposizioni di natura regolamentare censurate nel ricorso, e disponendo a tal riguardo la pubblicazione della presente decisione da parte dell\u2019Universit\u00e0 appellata ai sensi dell\u2019art. 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.<\/p>\n<p>Compensa le spese del doppio grado del giudizio.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Ritenuto che sussistano i presupposti\u00a0di\u00a0cui all\u2019art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignit\u00e0 degli interessati, manda alla Segreteria\u00a0di\u00a0procedere all\u2019oscuramento delle generalit\u00e0, nonch\u00e9\u00a0di\u00a0qualsiasi altro dato idoneo a consentire l\u2019identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera\u00a0di\u00a0consiglio del giorno 10 settembre 2024, con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Claudio Contessa, Presidente<\/p>\n<p>Massimiliano Noccelli, Consigliere<\/p>\n<p>Angela Rotondano, Consigliere<\/p>\n<p>Sergio Zeuli, Consigliere<\/p>\n<p>Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>L\u2019ESTENSORE<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><strong>IL PRESIDENTE<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pietro De Berardinis<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><strong>Claudio Contessa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n<p>In caso\u00a0di\u00a0diffusione omettere le generalit\u00e0 e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.<\/p>\n<p><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.roars.it\/il-cds-demolisce-le-terne-dipartimentali-solo-le-commissioni-possono-valutare-chi-diventa-professore-nelle-universita-italiane\/\">https:\/\/www.roars.it\/il-cds-demolisce-le-terne-dipartimentali-solo-le-commissioni-possono-valutare-chi-diventa-professore-nelle-universita-italiane\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da ROARS (Redazione) Il Consiglio di Stato, in accoglimento di un ricorso amministrativo, ha contestualmente cassato il regolamento dell\u2019Universit\u00e0 di Trento nella parte relativa al reclutamento. La pronuncia del Consiglio di Stato mette ordine in una materia sulla quale eravamo gi\u00e0 intervenuti a suo tempo, verificando come l\u2019autonomia accademica avesse di fatto balcanizzato il reclutamento dei professori nei 97 atenei pubblici e privati italiani, vulnerando l\u2019art. 97 Cost., e sulla quale si era espresso impeccabilmente&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":103,"featured_media":84685,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/ROARS.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-mRn","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/87877"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=87877"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/87877\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87879,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/87877\/revisions\/87879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/84685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=87877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=87877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=87877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}