{"id":88485,"date":"2024-12-20T09:00:58","date_gmt":"2024-12-20T08:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=88485"},"modified":"2024-12-19T10:17:03","modified_gmt":"2024-12-19T09:17:03","slug":"punire-i-poveri-e-criminalizzare-il-dissenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=88485","title":{"rendered":"Punire i poveri e criminalizzare il dissenso"},"content":{"rendered":"<p><strong>di GLI ASINI (Livio Pepino)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"attachment-large size-large wp-post-image\" src=\"https:\/\/gliasinirivista.org\/wp-content\/uploads\/Minciaroni19-952x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"952\" height=\"1024\" \/><\/p>\n<div class=\"featured_caption\">Illustrazione di Davide Minciaroni<\/div>\n<div class=\"clearfix\"><\/div>\n<div class=\"postshare\">\n<div class=\"a2a_kit a2a_kit_size_24 addtoany_list\" data-a2a-url=\"https:\/\/gliasinirivista.org\/punire-i-poveri-e-criminalizzare-il-dissenso\/\" data-a2a-title=\"Punire i poveri e criminalizzare il dissenso\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"entry_content\">\n<div class=\"the_content\">\n<div class=\"hentry\">\n<p>1.<\/p>\n<p>Con il nuovo millennio la crisi delle democrazie occidentali, incapaci di dare risposta ai bisogni di larga parte della societ\u00e0, si \u00e8 manifestata in tutta la sua evidenza. Ad essa ha corrisposto, ovunque, un crescendo di repressione: nei confronti dei poveri (cattiva coscienza delle democrazie) e del dissenso radicale. Si \u00e8 cos\u00ec generalizzata la trasformazione \u2013 gi\u00e0 in atto negli ultimi decenni del secolo scorso \u2013 dello Stato sociale in Stato penale e, con essa, la costruzione di un diritto (penale e non solo) del nemico. Ci\u00f2 grazie anche a una rappresentazione mediatica della paura che fa apparire naturale e spontanea la reazione, il rifiuto e, alla fine, l\u2019<i>annientamento<\/i>\u00a0dei barbari, dei marginali, dei ribelli. Non \u00e8 la prima volta che ci\u00f2 accade nella storia. In ogni caso, nei decenni scorsi sono ricomparse, a destra e a sinistra, vecchie pratiche, aggiornate solo nelle definizioni e negli slogan: basti pensare alla \u201ctolleranza zero\u201d della destra americana e alla sua importazione in Europa da parte di Tony Blair, a cui si deve l\u2019incredibile affermazione che \u00ab\u00e8 giusto essere intolleranti verso i senzatetto nelle strade\u00bb (<i>The Guardian<\/i>, 10 aprile 1997). In Italia tutto questo evoca dei luoghi simbolo: le grandi citt\u00e0 e, poi, il luglio genovese del 2001 e la Valle di Susa. E le sue tappe sono scandite dai nomi dei\u00a0<i>padri<\/i>\u00a0dei principali provvedimenti securitari degli ultimi trent\u2019anni: Turco-Napolitano, Bossi-Fini, Maroni, Minniti, Salvini, Lamorgese\u2026<\/p>\n<p>Perch\u00e9, dunque, menar scandalo per il disegno di legge n. 1660, approvato dalla Camera il 18 settembre e ora all\u2019esame del Senato? Una ragione c\u2019\u00e8. Siamo certamente di fronte all\u2019ennesimo pacchetto sicurezza, ma c\u2019\u00e8 qualcosa di pi\u00f9. Se il provvedimento diventer\u00e0 legge \u2013 come \u00e8 pressoch\u00e9 certo \u2013 sar\u00e0 un un passaggio cruciale nella nostra vicenda istituzionale. Da un lato, infatti, il disegno di legge si inserisce in un progetto complessivo di riforma autoritaria dello Stato, comprensivo del premierato elettivo, dell\u2019autonomia regionale differenziata e della ridefinizione dei rapporti tra giustizia e politica. Dall\u2019altro, \u00e8 forse la prima volta in cui vengono tenuti insieme (e regolamentati) settori eterogenei ma concorrenti riassumibili nella generalizzazione del governo repressivo della povert\u00e0, nel consolidamento della repressione sistematica del conflitto sociale e del dissenso, nel potenziamento dei poteri e delle tutele attribuiti alla polizia e agli apparati.<\/p>\n<p>Non volendo \u2013 e non potendo \u2013 ripercorrere qui, anche solo per titoli, tutte le previsioni del disegno di legge, provo a fornire dei\u00a0<i>flash<\/i>\u00a0su alcuni dei suoi caratteri pi\u00f9 significativi.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Il primo dato \u00e8 il potenziamento del ruolo del carcere nel governo della societ\u00e0. Il carcere scoppia: il 31 ottobre i detenuti hanno raggiunto il numero di 62.110 superando di nuovo, dopo 13 anni, la soglia, delle 62.000 presenze; i suicidi di persone detenute sfiorano le 80 unit\u00e0; gli atti di autolesionismo non si contano; l\u2019ordine nei luoghi di detenzione \u00e8 assicurato solo da una violenza diffusa e dall\u2019uso generalizzato di psicofarmaci. La risposta del disegno di legge \u00e8 la previsione di 14 nuovi reati e di altrettanti aumenti di pena, in continuit\u00e0 con una scelta che ha portato, negli ultimi due anni, all\u2019introduzione di 48 nuovi reati. Ci\u00f2 comporter\u00e0 un maggior numero di condanne e pene pi\u00f9 elevate e, dunque, pi\u00f9 carcere: superfluo dirlo, accentuandone contemporaneamente il carattere classista, posto che i soli reati depenalizzati sono tipici dei \u201ccolletti bianchi\u201d, a cominciare dall\u2019abuso d\u2019ufficio. Il fatto sollecita due considerazioni aggiuntive.\u00a0<i>Primo<\/i>: l\u2019aumento del carcere non \u00e8 la conseguenza di una crescita dei reati ma una scelta politica, come dimostra la circostanza che il tetto della criminalit\u00e0, nel nostro paese, \u00e8 stato raggiunto nel 1991, quando i detenuti erano circa 35.000 (35.469 al 31 dicembre) e, dunque, la met\u00e0 (o poco pi\u00f9) di quelli odierni.\u00a0<i>Secondo<\/i>: il modello di riferimento \u00e8 quello degli Stati Uniti dove il diritto penale classico (che commisura la pena in base all\u2019entit\u00e0 del reato) \u00e8 stato sostituito da un diritto che punisce le persone non per quello che hanno fatto ma per quello che sono, sino all\u2019assurdo di punire con il carcere a vita, in caso di recidiva, il furto di tre mazze da golf, di una pizza o di una merendina (cfr. E. Grande,\u00a0<i>Il terzo strike. La prigione in America<\/i>, Sellerio, 2007), con la conseguenza che i condannati all\u2019ergastolo presenti nelle carceri statunitensi sono, oggi, oltre 200.000, pari a uno ogni 1.500 abitanti.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Un secondo elemento che caratterizza il disegno di legge \u00e8 l\u2019opzione, anche qui seguendo il modello degli Stati Uniti, di \u201cpunire i poveri\u201d. Lo dimostra in modo plastico, quasi come un manifesto politico, l\u2019introduzione nel codice penale di una norma (l\u2019articolo 634\u00a0<i>bis<\/i>) in forza della quale \u00abchiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze [\u2026] \u00e8 punito con la reclusione da due a sette anni\u00bb, cio\u00e8 esattamente la pena prevista per l\u2019omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Gi\u00e0 ora \u2013 superfluo dirlo \u2013 l\u2019occupazione di edifici destinati ad abitazione \u00e8 un reato, punito con la reclusione fino a due anni e con una multa. Per questo la norma, ancor pi\u00f9 che un presidio a tutela della propriet\u00e0, si pone come simbolo della risposta istituzionale all\u2019emergenza abitativa (100.000 sentenze di sfratto esecutive, 40.000 sfratti ogni anno, 50.000 case popolari occupate). A tale emergenza il Governo e la maggioranza rispondono non con un \u201cpiano casa\u201d ma con un surplus di punizione per chi cerca di risolvere il problema, sia pure indebitamente, con l\u2019occupazione di un immobile. Non potrebbe esserci dimostrazione pi\u00f9 plastica, anche in termini simbolici, del passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale e del governo repressivo della povert\u00e0.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Alla punizione dei poveri si affianca quella di chi dissente in modo radicale.<\/p>\n<p><i>Primo<\/i>. Manifestare (gi\u00e0 oggi spesso ostacolato con motivazioni pretestuose da troppo zelanti questori) diventer\u00e0 sempre pi\u00f9 un rischio. Il ripristino del reato di blocco stradale \u00abrealizzato con la mera interposizione del corpo\u00bb e la sua punizione con la reclusione da sei mesi a due anni \u00abquando il fatto \u00e8 commesso da pi\u00f9 persone riunite\u00bb (cio\u00e8 sempre, considerato che un blocco stradale fatto da una sola persona \u00e8 poco pi\u00f9 che un\u2019ipotesi di scuola\u2026) incidono direttamente e immediatamente sulla possibilit\u00e0 di manifestare. Saranno, infatti, criminalizzati e puniti finanche i dimostranti pacifici che stazionano in modo continuativo e in gruppo in una strada prospiciente i cancelli di una fabbrica (dove \u00e8 in corso uno sciopero) o l\u2019ingresso di una scuola occupata. La norma \u00e8 esemplare in s\u00e9 ma anche perch\u00e9 rappresenta l\u2019esito di un percorso di anacronistica restaurazione. Il blocco stradale infatti, gi\u00e0 previsto da un decreto legislativo del 1948, \u00e8 stato depenalizzato nel 1999. Quasi vent\u2019anni dopo, con il decreto legge n. 113\/2018 (primo decreto Salvini), \u00e8 iniziato il percorso a ritroso: il blocco stradale \u00e8 diventato nuovamente reato ma, per mitigare l\u2019asprezza della disposizione, si \u00e8 previsto il carattere amministrativo dell\u2019illecito nel caso di ostruzione stradale realizzata\u00a0 solo con il corpo. Con il disegno di legge n. 1660 si completa il ritorno alla penalizzazione piena, realizzando un attacco\u00a0<i>diretto<\/i>\u00a0al diritto di manifestare in quanto tale (ch\u00e9 la repressione di condotte illecite nel corso di manifestazioni \u00e8 gi\u00e0 attualmente assicurata dalle disposizioni che puniscono la violenza privata, il danneggiamento e molto altro ancora).<\/p>\n<p><i>Secondo<\/i>. C\u2019\u00e8, nel disegno di legge, un ampio gruppo di norme che, con piccole differenze terminologiche, connotano le manifestazioni come eventi\u00a0<i>borderline<\/i>, prevedendo specifiche aggravanti per i reati di danneggiamento, resistenza o violenza a pubblico ufficiale e lesioni se commessi nel corso delle stesse. In tutti questi casi le pene sono sensibilmente aumentate sino alla paradossale possibilit\u00e0 di applicare la pena della reclusione sino a 20 anni per la resistenza o violenza a pubblico ufficiale commessa \u00abal fine di impedire la realizzazione di un\u2019opera pubblica o di un\u2019infrastruttura strategica\u00bb (dove si consuma il passaggio dalle\u00a0 leggi\u00a0<i>ad personam<\/i>\u00a0alle leggi\u00a0<i>ad movimentum<\/i>). Questa previsione \u2013 merita sottolinearlo \u2013 ribalta la stessa impostazione del codice Rocco, il cui articolo 62 n. 3 prevedeva (e prevede, non essendo mai stato abrogato) come attenuante per qualunque tipo di reato \u00abl\u2019avere agito per suggestione di una folla in tumulto\u00bb, pur con il limite che \u00abnon si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall\u2019autorit\u00e0\u00bb: il legislatore repubblicano, nonostante la Costituzione, si mostra meno rispettoso del diritto di manifestare del suo predecessore in camicia nera.<\/p>\n<p><i>Terzo<\/i>. Per la prima volta nel nostro sistema viene esplicitamente considerata illecita la resistenza passiva. Lo prevede il nuovo articolo 415<i>\u00a0bis<\/i>\u00a0del codice penale, che introduce il delitto di rivolta in carcere (sanzionato, per chi si limita a parteciparvi, con la reclusione da uno a cinque anni), precisando che \u00abcostituiscono atti di resistenza\u00bb rilevanti ai fini dell\u2019integrazione del reato \u00abanche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell\u2019ufficio o del servizio necessari alla gestione dell\u2019ordine e della sicurezza\u00bb. In concreto dunque, se sar\u00e0 approvato il disegno di legge, incorreranno nel reato di \u201crivolta\u201d, per esempio, i detenuti che, in gruppo (anche piccolo) e disattendendo gli ordini ricevuti, rifiuteranno, per protesta, di rientrare in cella dall\u2019aria, o di assumere il cibo, o di recarsi alle docce, impedendo cos\u00ec al personale penitenziario di chiudere le celle, di liberare la mensa etc. La previsione del delitto di resistenza passiva con riferimento a una categoria di soggetti (i detenuti) considerati devianti e marginali, oltre ad essere grave in s\u00e9 (proprio perch\u00e9 riferita a persone in condizioni di particolare fragilit\u00e0), introduce nel sistema un precedente dotato di evidente capacit\u00e0 espansiva, che potrebbe ripetere la (triste) esperienza del Daspo, introdotto nell\u2019ormai lontano 1989 per i tifosi violenti e diventato negli anni uno strumento ordinario di governo del territorio. Non \u00e8 una illazione: gi\u00e0 accade nello stesso disegno di legge che estende la disciplina e le pene previste per la rivolta, con una lieve riduzione, ai fatti commessi in\u00a0<i>tutti<\/i>\u00a0i luoghi di accoglienza per migranti (e, dunque, non solo i Cpr, ma anche, addirittura, i Cara e gli hotspot).<\/p>\n<p><i>Quarto<\/i>. Verr\u00e0 pesantemente limitata anche la possibilit\u00e0 di azione dei movimenti attivi nei settori pi\u00f9 sensibili del conflitto sociale, con interventi sulla falsariga di quelli adottati negli ultimi anni (e ancora in questo stesso disegno di legge) per ostacolare, con sanzioni amministrative e penali, l\u2019azione delle Ong impegnate nel salvataggio di migranti in mare. \u00c8 il caso della norma che estende il delitto di occupazione di immobili destinati a domicilio altrui a chi, \u00abfuori dei casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell\u2019occupazione dell\u2019immobile\u00bb e a quella che prevede un aggravamento della pena per il delitto di \u201cistigazione a disobbedire alle leggi\u201d \u00abse il fatto \u00e8 commesso a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute\u00bb. L\u2019attacco ai movimenti per la casa e a quelli di sostegno alle persone detenute non potrebbe essere pi\u00f9 diretto ed esplicito.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>In ultimo, ma \u2013 come si usa dire \u2013 non per ultimo, il disegno di legge imprime una netta curvatura autoritaria al rapporto tra polizia e cittadini, cos\u00ec chiudendo il tormentato tentativo di democratizzarlo, perseguito, nel tempo, con la previsione di non punibilit\u00e0 della reazione all\u2019atto arbitrario del pubblico ufficiale, la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della necessaria autorizzazione del ministro per procedere nei confronti di operatori della polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all\u2019uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, la sindacalizzazione e smilitarizzazione del corpo, l\u2019abrogazione del delitto di oltraggio e via elencando. Questo percorso, subir\u00e0, in caso di approvazione del disegno di legge, una drastica inversione che ripristiner\u00e0 una situazione simile a quella degli anni Cinquanta (un\u2019epoca in cui \u2013 \u00e8 bene ricordarlo \u2013 le politiche di ordine pubblico lasciarono sulle strade e nelle piazze del Paese oltre 100 morti). Ci\u00f2 grazie a disposizioni che prevedono tra l\u2019altro, per gli operatori di polizia, la gi\u00e0 ricordata tutela privilegiata nel corso di manifestazioni; una particolare assistenza sul piano legale consistente nella possibilit\u00e0, ignota per gli altri pubblici ufficiali, di fruire, se indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, dell\u2019anticipazione da parte dello Stato di una somma di 10.000 euro per ogni fase del giudizio per spese di difesa (con possibilit\u00e0 di rivalsa nel solo caso di responsabilit\u00e0 a titolo di dolo giudizialmente accertata); l\u2019autorizzazione a portare, senza licenza, un\u2019arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio; una maggior libert\u00e0 di azione simboleggiata dalla possibilit\u00e0 \u2013 nei confronti di associazioni terroristiche (ma\u00a0 con evidente potenzialit\u00e0 espansiva) \u2013 di intervenire non solo a mezzo di \u201cinfiltrati\u201d ma anche mediante \u201cagenti provocatori\u201d, e dalla dotazione \u2013 per i servizi di ordine pubblico (e non solo) \u2013 di dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l\u2019attivit\u00e0 operativa e il suo svolgimento.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>Concludo con una sola osservazione. Il disegno di legge \u00e8 stato inizialmente sottovalutato, tanto che, nei mesi successivi alla sua presentazione, \u00e8 stato ignorato dai pi\u00f9. Oggi si comincia a percepirne la gravit\u00e0. Non baster\u00e0 a impedirne l\u2019approvazione. Ma potr\u00e0 servire a prendere le contromisure (come tante volte hanno saputo fare i movimenti di opposizione) e, soprattutto, a impegnarsi per costruire una cultura che abbia come riferimento non il testo unico di pubblica sicurezza ma quel diritto alla felicit\u00e0 che i padri fondatori vollero inserire nel preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d\u2019America del 1789.<\/p>\n<p><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/gliasinirivista.org\/punire-i-poveri-e-criminalizzare-il-dissenso\/\">https:\/\/gliasinirivista.org\/punire-i-poveri-e-criminalizzare-il-dissenso\/<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di GLI ASINI (Livio Pepino) Illustrazione di Davide Minciaroni 1. 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