{"id":93450,"date":"2026-01-13T09:57:19","date_gmt":"2026-01-13T08:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=93450"},"modified":"2026-01-13T09:57:19","modified_gmt":"2026-01-13T08:57:19","slug":"genocidio-storia-di-una-parola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=93450","title":{"rendered":"Genocidio: storia di una parola"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>di DOPPIOZERO (Alberto Mittone)<\/strong><\/p>\n<div class=\"max-w-[838px]\" style=\"text-align: justify\">\n<div class=\"clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item\">\n<p>Il termine \u2018genocidio\u2019 \u00e8 sorto nel novecento quando gli omicidi in massa delle popolazioni civili assunsero una dimensione non solo quantitativa ma anche qualitativa. Da essi emergeva cio\u00e8 il carattere ideologico per la natura totalitaria dei regimi che li attuarono, per l\u2019essere il risultato di politiche ipernazionaliste (la pulizia etnica degli armeni ad esempio) o di programmi rivoluzionari (l\u2019epurazione di classi o gruppi sociali in Unione Sovietica, in Cina, in Corea del Nord, in Cambogia). Questa riflessione, e cio\u00e8 l\u2019essere espressione di rapporti di potere, vale anche di fronte alla specificit\u00e0 tragica della Shoah, pianificata con la creazione di \u201capparati di distruzione di massa\u201d, l\u2019organizzazione \u201cindustriale\u201d dello sterminio, l\u2019installazione di \u2018fabbriche della morte\u2019 e cio\u00e8 i campi di annientamento.<\/p>\n<p>La definizione genocidio<strong>\u00a0<\/strong>venne coniata e approfondita dal giurista Raphael Lemkin, nato in un villaggio russo, oggi in Bielorussia, nel 1900 e morto nel 1959, uno dei tanti ebrei segnati dall\u2019emigrazione e dallo sradicamento, vissuto lontano dai riflettori, mite, solitario, poco noto tanto che Hannah Arendt non lo ricorda (Meyer,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.feltrinellieditore.it\/opera\/hannah-arendt-1-2-3\/\"><em>Hannah Arendt. Una vita filosofica<\/em><\/a>, Feltrinelli, 2025). Era per\u00f2 coriaceo, instancabile, impegnato per tutta la vita a perseguire un obiettivo: disegnare le linee normative del reato e farlo inserire tra i crimini penalmente perseguibili. Fu un \u201cprofeta insistente\u201d, cos\u00ec come definito in un saggio recente che, corredato da preziosi documenti non facilmente reperibili, lo accompagna negli anni (De Michele,\u00a0<a href=\"https:\/\/neripozza.it\/libro\/9788854532106\"><em>Il profeta insistente<\/em><\/a>, Neri Pozza, 2025).<\/p>\n<p>Gli approfondimenti di Lemkin si sono sviluppati in varie tappe. Nel 1944 pubblica il volume\u00a0<em>Axis Rule in Occupied Europe<strong>\u00a0<\/strong><\/em>avente come oggetto non gi\u00e0 lo sterminio degli ebrei, ma come la Germania riusc\u00ec a dominare l\u2019Europa anche attraverso la legislazione emanata nei territori occupati. Nel capitolo 9, dopo aver esaminato come la politica nazista si sia distinta nel progetto di cancellare l\u2019identit\u00e0 dei popoli, illustra e approfondisce il concetto di genocidio. Si tratta di un neologismo ottenuto dall\u2019incrocio del termine greco \u2018genos\u2019 (razza o trib\u00f9) con quello latino \u2019caedere\u2019 (uccidere), e definito dal saggio come un \u201cpiano coordinato di differenti azioni mirante alla distruzione dei fondamenti essenziali della vita di gruppi nazionali, con l\u2019intento di annientarli con la disintegrazione sociale e la distruzione biologica del gruppo\u201d. Gli individui non vengono cio\u00e8 perseguitati per le loro azioni, ma in quanto appartenenti a un gruppo inteso come stirpe, popolo. L\u2019obiettivo \u00e8 la distruzione della loro identit\u00e0 e il loro annientamento fisico, e a tal fine vengono adottate \u201ctecniche\u2019, cio\u00e8 misure appositamente studiate per quelle finalit\u00e0. Vi rientrano atti quali l\u2019uccisione dei membri del gruppo, le lesioni gravi alla loro integrit\u00e0 fisica o mentale anche attraverso lo stupro, la creazione di condizioni di vita funzionali alla distruzione fisica anche parziale, l\u2019impedire nascite all\u2019interno del gruppo, il trasferire con la forza fanciulli da un gruppo a un altro. Il reato rende punibile l\u2019accordo o anche solo la complicit\u00e0 nel commettere queste azioni, la loro istigazione diretta e pubblica, il tentativo di realizzarne gli obiettivi anche se non si raggiunge il risultato.<\/p>\n<p>Fra il 1945 e il 1946 Lemkin fu consulente di Robert H. Jackson, nominato procuratore capo nel processo di Norimberga, cio\u00e8 in quella Corte militare internazionale (<em>International Military Tribunal<\/em>) istituita nell\u2019agosto del 1945 dall\u2019Accordo di Londra per giudicare i nazisti. Nello Statuto la fattispecie di genocidio non compare (cfr. \u201c<a href=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/norimberga-e-i-tribunali-internazionali\">Norimberga e i tribunali internazionali<\/a>\u201d in questa rivista 2022) forse per l\u2019influenza di un altro giurista, Lauterpach, anche egli studente a Leopoli come Lemkin (cfr. \u201c<a href=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/philippe-sands-gestire-la-memoria\">Philippe Sands, gestire la memoria<\/a>\u201d, in questa rivista) che, ispirato da H. Kelsen, celebre giurista di quegli anni, insistette con successo per inserire un altro reato, i \u201ccrimini contro l\u2019umanit\u00e0\u201d in base al quale i criminali nazisti risultano \u201c<em>hostis generis humani\u201d,<\/em>\u00a0cio\u00e8 nemici del genere umano. Al di l\u00e0 di questa controversia<strong>\u00a0<\/strong>davanti alla Corte di Norimberga<strong>\u00a0<\/strong>furono sollevate questioni processuali di non poco peso.<strong>\u00a0<\/strong>Alcuni difensori rilevarono che con questa imputazione veniva vulnerato il principio di legalit\u00e0 secondo cui si pu\u00f2 essere puniti solo per i reati vigenti al momento delle azioni commesse e non per quelli introdotti successivamente. L\u2019eccezione fu respinta osservando che i crimini da giudicare rappresentavano una violazione di leggi internazionali preesistenti quali la Convenzione dell\u2019Aja, di Ginevra e il Patto Briand-Kellogg. Si replic\u00f2 che quei trattati non erano vincolanti per Germania, Italia e Giappone essendo nazioni che non li avevano ratificati, ma anche questo argomento fu superato con una decisione a dir poco eccentrica. Si not\u00f2 che una convenzione internazionale, se ratificata da un certo numero di Stati per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, pu\u00f2 considerarsi vincolante per ogni nazione e non solo per quelle che l\u2019hanno recepita. L\u2019obiettivo dei giudicanti, neppure troppo nascosto, era punire i crimini richiamando presupposti \u201cnaturali\u201d, cio\u00e8 \u2018leggi non scritte\u2019 applicabili sempre in quanto presupposti decisivi e necessari per il vivere civile. Ma le obiezioni non mancarono, anche provenienti da voci autorevoli come quella di Carl Schmitt, uno dei maggiori giuristi tedeschi di quel periodo, secondo cui la Corte alleata era ispirata da motivi politici e non giuridici (<em>Risposte a<\/em>\u00a0<em>Norimberga<\/em>, Laterza 2006). La stessa Hannah Arendt non trov\u00f2 validi argomenti per ribattere: \u201cle motivazioni di solito addotte per giustificare il Tribunale di Norimberga sono piuttosto deboli. \u00c8 vero che dopo la Prima guerra mondiale Guglielmo II fu citato dinanzi a un tribunale delle potenze alleate, ma il reato contestato non era la guerra, ma la violazione dei trattati. \u00c8 anche vero che il patto Briand-Kellogg del 1928 condann\u00f2 la guerra come strumento di politica nazionale, ma non conteneva un criterio per stabilire che cos\u2019\u00e8 un\u2019aggressione, n\u00e9 accennava a sanzioni\u201d (<em>La banalit\u00e0 del male<\/em>, Feltrinelli 1963). In Italia Piero Calamandrei, lasciati i panni del giurista per indossare quelli del polemista, sentenzi\u00f2: \u201cQualche anima bennata si sente offesa e impietosita dinanzi a queste forche e a questi giustiziati. [\u2026] Non sarebbe stato possibile, di fronte a milioni di martirizzati innocenti, adottare cautele che avrebbero trasformato la legge in uno sterile legalismo\u2026. Norimberga aveva dimostrato che la spietata inumanit\u00e0 \u00e8 sempre esposta al castigo\u201d<em>.<\/em>\u00a0(<em>Le leggi di Antigone<\/em>, 1946). Nel luglio del 1947, all\u2019Assemblea Costituente, Benedetto Croce fu tagliente come un rasoio: \u201cSegno di turbamento sono i tribunali \u2026che il vincitore ha istituito per giudicare, condannare, impiccare\u2026 abbandonando la diversa pratica, esente da ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere al vinto o ai suoi uomini e se ne richiedeva la consegna per metterlo a morte\u201d. Il tribunale dei vincitori \u201coffende la verit\u00e0 e la moralit\u00e0 perch\u00e9 cela l\u2019utile\u201d<em>.\u00a0<\/em>Questo non fu il solo inciampo giuridico a Norimberga in quanto si pose anche il problema dell\u2019imparzialit\u00e0, principio antico secondo cui la giustizia deve essere neutra, al di sopra delle parti in conflitto, mentre nella Corte traspariva dominante la giustizia politica. Nacquero dibattiti anche di alto livello (su questi profili, tra i molti, Portinaro,\u00a0<em>I conti con il passato<\/em>, Feltrinelli 2011) e un eccellente giurista, il Kelsen dianzi citato, sostenne che: \u201csolo una corte costituita da un trattato internazionale del quale anche gli stati sconfitti siano parti contraenti non incontrer\u00e0 le difficolt\u00e0 con cui dovr\u00e0 invece confrontarsi una corte nazionale\u201d (<em>Il processo di Norimberga ed il diritto internazionale<\/em>,1989). Qualche anno dopo, nel 1946<strong>,<\/strong>\u00a0la risoluzione n. 96 delle Nazioni Unite qualific\u00f2 il genocidio \u201c<em>crime under international law<\/em>\u201d, e nel dicembre del 1948 fu approvato dall\u2019Assemblea Generale il testo finale della Convenzione sul genocidio cui Lemkin aveva fornito indefessamente il suo contributo (<em>Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)<\/em>. Esso qualifica il genocidio come \u201c<em>crimine di diritto internazionale\u201d<\/em>\u00a0stabilendo il dovere per gli stati contraenti di perseguirlo (art.1), mentre l\u2019art. 2 definisce che le vittime devono appartenere a un gruppo definito in base a nazionalit\u00e0, etnia, razza o religione. Con questa categoria anche giuridica il baricentro si sposta dall\u2019ambito militare (i crimini di guerra) a quello politico, affiancando alla criminalit\u00e0 individuale quella di sistema che ricomprende quanto commesso per ordine o per compiacenza delle autorit\u00e0 politiche. Inoltre vengono elencati gli atti genocidari (\u2018il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale e parziale, l\u2019uccisione di membri del gruppo, le lesioni gravi alla loro integrit\u00e0 fisica o mentale, il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica; l\u2019adottare misure miranti a impedire nascite all\u2019interno del gruppo; il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro). E sono punibili gli atti finalizzati a commettere uno o pi\u00f9 dei cinque crimini previsti; l\u2019intesa (<em>conspiracy<\/em>) diretta a commettere il genocidio; l\u2019incitamento (ossia l\u2019istigazione) pubblico; il tentativo e la complicit\u00e0 nel porlo in essere. Va sottolineato che la punibilit\u00e0 scatta se esiste l\u2019intenzione di distruggere anche parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e deve esistere una pianificazione di cui l\u2019esecutore \u00e8 a conoscenza, quindi un nesso tra l\u2019atto individuale e l\u2019azione collettiva. Nella sostanza il reato del genocidio mira a difendere i gruppi umani o meglio difende il singolo in quanto appartenente a un gruppo specifico. La Convenzione per\u00f2 non include i motivi politici o sociali in quanto qualche stato (Stati Uniti, Inghilterra, Sovietici) osserv\u00f2 che solitamente si tratta di ribelli alle autorit\u00e0 costituite e quindi da considerare nemici dello stato secondo criteri sociopolitici e non etnoreligiosi. \u00c8 stata una decisione destinata a incidere sull\u2019efficacia della Convenzione dal momento che le politiche genocidarie potevano e possono includere la liquidazione di \u00e9lite e attivisti politici, come la storia ha dimostrato.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"align-center\" src=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/sites\/default\/files\/inline-images\/9788807175114_quarta.jpg.800x800_q75.jpg\" alt=\"k\" width=\"643\" height=\"1009\" data-entity-uuid=\"31dfca04-f379-4b5d-93e0-d3631fcedb00\" data-entity-type=\"file\" \/>\u00c8 rilevante sottolineare che la Corte penale internazionale dell\u2019Aja, istituita nel 1998 e operativa dal luglio del 2002, prevede il genocidio all\u2019art.6 definendolo come \u201cl\u2019uccisione, in tutto o in parte, intenzionale e deliberata, di persone appartenenti a un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso\u201d<em>.\u00a0<\/em>Essendo punibile soltanto la responsabilit\u00e0 personale e non quella collettiva, per i lavori della Corte si apre un delicato scenario di indagine: occorre individuare i vertici che hanno ordinato quei crimini e se l\u2019ordine \u00e8 stato emanato in quei termini o se gli esecutori se ne sono distaccati operando autonomamente? Problema non lieve per i crimini di guerra e contro l\u2019umanit\u00e0, pi\u00f9 agevole forse per il crimine d\u2019aggressione e per il genocidio eseguito automaticamente seguendo le iniziative del vertice. La Corte non sostituisce la giurisdizione nazionale, ma la affianca (Su questi temi, tra i molti, Archibugi-Pease,\u00a0<em>Delitto e castigo nella societ\u00e0 globale. Crimini e processi internazionali,\u00a0<\/em>Castelvecchi 2017; Baldissarra &#8211; Pezzino,\u00a0<em>Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra<\/em>, L\u2019Ancora del mediterraneo 2005) creando un problema non secondario, cio\u00e8 lasciando trasparire un vizio procedurale in quanto potrebbe essere violato il principio secondo cui l\u2019imputato non pu\u00f2 essere giudicato due volte per lo stesso reato, in questo caso dalla giustizia nazionale e da quella internazionale. Oggi sono 123 gli Stati che hanno aderito alla Corte dell\u2019Aja anche in tempi diversi, la Corte, in decenni di attivit\u00e0, ha aperto numerose indagini incriminando per\u00f2 poche decine di persone e concludendo non molti processi. Ha incontrato spesso difficolt\u00e0 per l\u2019inedia o la freddezza degli stati membri, ma anche per un difetto genetico, in quanto grandi potenze come Russia, Cina, India, ed USA non vi hanno aderito e quindi non ne sono tenuti al rispetto. Lucida e senza fronzoli \u00e8 la notazione di autorevoli commentatori: \u201cdopo vent\u2019anni di attivit\u00e0 la Corte presenta purtroppo un bilancio miserevole: cinque condanne, due terzi dei dossier contro mestieranti della sopraffazione internazionale si sono dissolti in insufficienza di prove, tredici imputati latitanti. Molto gesticolare inutile.\u201d (D. Quirico,\u00a0<em>Karim Khan e l\u2019illusione del giudizio universale,\u00a0<\/em>La Stampa 22.5.2024).<\/p>\n<p>Dopo il 1948 il concetto di genocidio \u00e8 stato definito come un \u201csignificante fluttuante\u201d per le numerose oscillazioni, ampliamenti e distorsioni rispetto alla sua storia. Questo avviene soprattutto nel contesto della guerra fredda, che viene combattuta anche sul terreno dei diritti umani, ad esempio con campagne anticomuniste rispetto ai programmi di repressione promosse da fuoriusciti dall\u2019Unione Sovietica, mentre Lemkin volendo mantenere il concetto originario si oppose alla proposta di attivisti afroamericani di tutelare la popolazione nera. Una sorta di mutamento genetico che ne dilata i confini, etichettando con quel termine anche violenze che non comportavano necessariamente discriminazioni di minoranze, politiche di espulsione, pogrom, includendo in esso le politiche di sopraffazione (i cosiddetti \u201colocausti coloniali\u201d), i bombardamenti su Hiroshima o sul Vietnam, gli eccidi con motivazione politica dando sempre maggior spazio al conflitto sociali, ad esempio il genocidio \u201cindiretto\u201d per carestia politicamente indotta come nel caso dell\u2019Holodomor, la grande fame in Ucraina conseguente alla collettivizzazione forzata di Stalin nei primi anni trenta. Si discute sul controverso neologismo \u2018democidio\u2019 cio\u00e8 la persecuzione per ragioni politiche, l\u2019epurazione sociale, le forme di omicidio di massa compiute da organi governativi, il \u2018politicidio\u2019 cio\u00e8 gli eccidi con motivazione politica, e cos\u00ec l\u2019\u2018indigenicidio\u2019, il \u2018femminicidio\u2019, il \u2018gendericidio\u2019. Altre espressioni non implicano necessariamente l\u2019eliminazione di esseri umani come l\u2019\u2018etnocidio\u2019 (la cancellazione di una cultura), \u2018ecocidio\u2019 (la catastrofe ambientale), il \u2018memoricidio\u2019 (la cancellazione della memoria), l\u2019\u2018olocidio\u2019 o \u2018urbicidio\u2019 (distruzione da bombardamenti anche su citt\u00e0). Negli anni novanta con sempre maggior forza il concetto si lega ai conflitti derivanti dalla colonizzazione e si avvia a diventare quello che \u00e8 oggi, strumento potente di denuncia della violazione di diritti umani. E in quel stesso periodo tende a diffondersi una \u2018politica di riconoscimento\u2019 allorch\u00e9 si affermano sempre pi\u00f9 le rivendicazioni per il riconoscimento di identit\u00e0 specifiche (genere, etnia o altro) oltre a quelle pi\u00f9 tradizionali.<\/p>\n<p>Come osserva Di Michele, l\u2019elaborazione del \u2019genocidio\u2019 ha presentato cos\u00ec problemi di natura storico-politica. Esso \u00e8 divenuto e si \u00e8 consolidato come regime di memoria ereditato dalla Seconda guerra mondiale, centrato sull\u2019Occidente per cui altre forme di violenza verso i civili, pur condannabili, sono tendenzialmente considerate meno gravi, come quelle in cui mancherebbe l\u2019ideologia di sterminio e l\u2019intento specifico. Sembra cio\u00e8 che l\u2019Occidente detenga una sorta di \u2018sovranit\u00e0 intepretativa\u2019 definendo cosa \u00e8 e cosa non \u00e8, mentre rimangono irrisolti i profili della categoria oscillanti tra crimini contro l\u2019umanit\u00e0, pulizia etnica, sterminio di una etnia o razza.<br \/>\nNon solo: questo processo di ampliamento del termine conduce a un tema cruciale nei rapporti storici e tradizionali tra lo stato, la punizione, il riflesso sulla collettivit\u00e0, cio\u00e8 l\u2019uso, ampliato o ristretto, del diritto penale. Si tratta del noto fenomeno del cosiddetto \u2018panpenalismo\u2019, secondo cui l\u2019intervento del penale e la punizione dominano, sono appoggiati perch\u00e9 indicati come la risoluzione di ogni problema conflittuale. Non solo: il genocidio comporta complessi problemi applicativi come le difficolt\u00e0 di accertamento, l\u2019individuazione dei colpevoli in un mondo spesso gerarchico e, non da meno, la scarsa collaborazione degli Stati che pu\u00f2 condurre, come spesso verificatosi, a scarsi risultati. Di qui l\u2019amarezza della sconfitta dopo tante dichiarate aspettative.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"py-6\" style=\"text-align: justify\">\n<div class=\"field field--name-field-immagini-media field--type-entity-reference field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<article class=\"media media--type-image media--view-mode-articolo\">\n<div class=\"field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/sites\/default\/files\/styles\/r_articolo_mobile_w500\/public\/i__id13795_mw600__1x.jpg.webp?itok=booK1Oeu\" \/><\/div>\n<div><strong>FONTE:<a href=\"https:\/\/www.doppiozero.com\/genocidio-storia-di-una-parola\">https:\/\/www.doppiozero.com\/genocidio-storia-di-una-parola<\/a><\/strong><\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di DOPPIOZERO (Alberto Mittone) Il termine \u2018genocidio\u2019 \u00e8 sorto nel novecento quando gli omicidi in massa delle popolazioni civili assunsero una dimensione non solo quantitativa ma anche qualitativa. 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