{"id":94319,"date":"2026-03-12T10:30:10","date_gmt":"2026-03-12T09:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=94319"},"modified":"2026-03-12T13:22:15","modified_gmt":"2026-03-12T12:22:15","slug":"giustizia-e-sfatta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=94319","title":{"rendered":"Giustizia \u00e8 sfatta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left\"><strong>di LAFIONDA (ALESSANDRO SOMMA)<\/strong><\/p>\n<div class=\"intestazione-post\" style=\"text-align: left\">\n<hr \/>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid foto-articolo ls-is-cached lazyloaded\" src=\"https:\/\/www.lafionda.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/giustizia.jpeg\" alt=\"\" data-src=\"https:\/\/www.lafionda.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/giustizia.jpeg\" \/><\/p>\n<div class=\"cover-post\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"info-post\" style=\"text-align: left\"><span class=\"span-info\"><i class=\"fas fa-calendar-alt\"><\/i>10 Mar , 2026<\/span>|<span class=\"span-info\"><i class=\"fas fa-user\"><\/i><a class=\"author url fn\" title=\"Articoli di Alessandro Somma\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/author\/somma\/\" rel=\"author\">Alessandro Somma<\/a><\/span><span class=\"sep-cat sep-cat-margin\">\u00a0|\u00a0<\/span><i class=\"fas fa-angle-double-right\"><\/i><a title=\"2025\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/archivio\/2025\/\">2025<\/a><span class=\"sep-cat sep-cat-margin\">\u00a0|\u00a0<\/span><i class=\"fas fa-angle-double-right\"><\/i><a title=\"Visioni\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/visioni\/\">Visioni<\/a><\/div>\n<div class=\"contenuto-post\" style=\"text-align: left\">\n<p><em>Sulla cosiddetta riforma della giustizia e la separazione delle carriere<\/em><\/p>\n<p><strong>Le riforme che aggravano la crisi della giustizia<\/strong><\/p>\n<p>Che la giustizia italiana sia sofferente, \u00e8 una affermazione largamente condivisa e sorretta da dati eloquenti, ad esempio quelli contenuti nel Quadro di valutazione Ue della giustizia 2025. L\u00ec si ricavano in particolare da ritenersi le due facce della medesima medaglia: che la durata dei procedimenti civili in prima istanza \u00e8 di 511 giorni a fronte dei circa 200 della media europea e che vi sono 12 giudici per 100mila abitanti a fronte di una media europea pari al doppio<a id=\"_ftnref1\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn1\">[1]<\/a>. Il tutto mentre la Commissione europea per l\u2019efficacia della giustizia certifica in modo ricorrente che la magistratura italiana \u00e8 fra le pi\u00f9 produttive nel confronto con gli altri Paesi del Vecchio continente<a id=\"_ftnref2\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 il quadro, una riforma della giustizia che aspiri ad affrontarne davvero i problemi dovrebbe per un verso portare a un incremento del numero dei magistrati (e del personale amministrativo), e per un altro diminuire il contenzioso ad esempio depenalizzando: ovvero rendendo alcuni reati semplici illeciti amministrativi. Non \u00e8 per\u00f2 questo che sta facendo la politica. Le riforme promosse negli ultimi anni sono state nella migliore delle ipotesi inutili, ma pi\u00f9 spesso dannose o peggio tese in verit\u00e0 a consentire un controllo politico sull\u2019operato dei magistrati e in particolare dei pubblici ministeri.<\/p>\n<p>Sono ad esempio dannose le riforme che in materia penale hanno aumentato a dismisura il numero dei reati, ovvero che hanno promosso la reazione securitaria come unica soluzione ai problemi di volta in volta avvertiti come fonte di un particolare allarme. Panpenalismo \u00e8 il nome scelto per descrivere la pretesa di risolvere problemi sociali attraverso l\u2019abuso del diritto penale e magari occultare il nesso tra politiche economiche neoliberali e il disagio che provocano. Una pretesa che caratterizza l\u2019azione dell\u2019attuale maggioranza impegnata a concepire la sicurezza come mero problema di ordine pubblico e a trascurare cos\u00ec la richiesta di sicurezza sociale.<\/p>\n<p>Sono numerosi i riscontri di questa deriva. A soli sei giorni dalla fiducia, il governo Meloni ha approvato il cosiddetto decreto rave con cui si \u00e8 previsto il reato di \u201cinvasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l\u2019ordine pubblico o l\u2019incolumit\u00e0 pubblica o la salute pubblica\u201d<a id=\"_ftnref3\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn3\">[3]<\/a>. E ha poi proseguito in un crescendo impressionante, con interventi che comprendono fra gli altri il cosiddetto decreto sicurezza: strumento per la repressione del conflitto sociale attraverso la creazione di nuove figure di reato, ad esempio quello di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui o di impedimento alla libera circolazione stradale o ferroviaria<a id=\"_ftnref4\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn4\">[4]<\/a>. Il tutto mentre una sorte diametralmente opposta spetta ai comportamenti dei colletti bianchi e in particolare di coloro i quali rivestono responsabilit\u00e0 amministrative: l\u2019abuso di ufficio non \u00e8 pi\u00f9 reato, mentre resta tale il traffico di influenze illecite per il quale si prevede tuttavia una riduzione della pena<a id=\"_ftnref5\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>In ambito civile sono poi dannose le riforme che trovano il loro comune denominatore nella volont\u00e0 di assecondare lo smantellamento dello Stato sociale in quanto finalit\u00e0 che sappiamo essere sorretta dal dilagante panpenalismo. Nasce in questo contesto l\u2019idea secondo cui il ricorso al processo in quanto risorsa scarsa deve ammettersi sulla base di valutazioni circa la sua efficienza e non anche la sua idoneit\u00e0 a soddisfare diritti fondamentali<a id=\"_ftnref6\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn6\">[6]<\/a>. Idea che \u00e8 per\u00f2 incompatibile con il rilievo costituzionale della vicenda processuale, che non \u00e8 solo una controversia tra privati: \u00e8 anche e soprattutto il punto di emersione del conflitto sociale, in quanto tale bisognoso di raccordo con i valori fondanti dello stare insieme come societ\u00e0<a id=\"_ftnref7\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Dalla separazione delle funzioni alla separazione delle carriere<\/strong><\/p>\n<p>E veniamo alle riforme dannose perch\u00e9 utilizzate come espediente per ottenere il controllo della politica sulle corti. Di queste costituisce un esempio particolarmente calzante la legge di riforma costituzionale, appena approvata, recante \u201cnorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare\u201d<a id=\"_ftnref8\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn8\">[8]<\/a>. Di questa valuteremo le conseguenze dirette, ovvero quelle immediatamente riconducibili a previsioni dell\u2019articolato, unitamente alle conseguenze di cui questo costituisce un preludio. Per documentare come questo non solo non risolva i problemi della giustizia, ma rappresenti un attentato all\u2019autonomia e indipendenza della magistratura e quindi un aggravamento di quei problemi.<\/p>\n<p>Per fortuna parliamo di una riforma che non \u00e8 ancora legge: l\u2019articolato realizza una revisione costituzionale votata a maggioranza assoluta e non anche dei due terzi, e per questo verr\u00e0 sottoposto a referendum (art. 138 Cost.). E si badi che il referendum sar\u00e0 valido a prescindere dal numero di coloro che andranno a votare: non \u00e8 previsto un quorum per i referendum confermativi di una revisione costituzionale. Di qui l\u2019importanza di comprendere le ragioni per respingere una riforma che finir\u00e0 per trasformare il processo da strumento per l\u2019affermazione di diritti a rito alla merc\u00e9 del potere politico.<\/p>\n<p>Punta a questo obiettivo innanzi tutto la separazione della carriera dei magistrati giudicanti, quelli che decidono la causa civile o penale, dalla carriera dei magistrati requirenti, ovvero che esercitano l\u2019accusa nelle cause penali: i pubblici ministeri.<\/p>\n<p>Al momento vi \u00e8 una separazione piuttosto rigida delle funzioni: i magistrati possono passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa una sola volta nella loro carriera, solo nei primi dieci anni del loro servizio, solo cambiando sede e solo dopo un corso di riqualificazione<a id=\"_ftnref9\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn9\">[9]<\/a>. E si badi che questa possibilit\u00e0 viene presa in considerazione da un numero irrisorio di magistrati: negli ultimi cinque anni solo 0,83 per cento dei pubblici ministeri \u00e8 passato al ruolo di giudice e solo lo 0,21 per cento dei giudici al ruolo di pubblico ministero<a id=\"_ftnref10\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Due Consigli superiori della magistratura con l\u2019estrazione a sorte della componente togata<\/strong><\/p>\n<p>La separazione delle carriere impedirebbe anche questi ultimi passaggi, il che avrebbe un impatto minimale. Neppure vi sarebbero effetti diretti sulla formazione dei magistrati: giudici e pubblici ministeri continuerebbero a essere selezionati attraverso lo stesso concorso e ad acquisire competenze inerenti il loro ruolo nella fase successiva al suo superamento.<\/p>\n<p>Molto diverso invece l\u2019impatto sul sistema di autogoverno della magistratura: si passerebbe da un Consiglio superiore della magistratura (Csm) a due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. In entrambi i casi l\u2019organo di autogoverno perderebbe una importante competenza: non si occuperebbe pi\u00f9 degli illeciti disciplinari dei magistrati<a id=\"_ftnref11\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn11\">[11]<\/a>, funzione trasferita a una Alta corte appositamente costituita.<\/p>\n<p>La divisione in due Csm sarebbe poi in quanto tale un fattore di indebolimento della magistratura, della sua capacit\u00e0 di assolvere a un suo compito tanto delicato quanto importante: quello di valutare unitariamente le vicende che riguardano il mondo della giustizia. Un compito che la legge affida ora al Consiglio superiore della magistratura nel momento in cui lo incarica di fornire \u201cpareri sui disegni di legge concernenti l\u2019ordinamento giudiziario, l\u2019amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie\u201d<a id=\"_ftnref12\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn12\">[12]<\/a>.\u00a0 La riforma vuole insomma ridurre l\u2019autogoverno della magistratura a una mera gestione burocratica delle carriere dei magistrati e a nulla di pi\u00f9.<\/p>\n<p>E passiamo alla composizione dei due Csm. L\u2019attuale comprende tre membri diritto: il Presidente della Repubblica che lo presiede, il Primo presidente e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Vi sono poi sedici componenti eletti tra i magistrati (membri togati) e otto componenti eletti dal Parlamento riunito in seduta comune\u00a0<a>tra i professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di attivit\u00e0 professionale<\/a>\u00a0(membri laici). I due Csm previsti dalla riforma sarebbero entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e avrebbero come membri di diritto il Presidente della Corte di Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione a seconda che si tratti, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente. In entrambi gli organi vi sarebbero poi un terzo dei componenti estratti a sorte da un elenco di eletti dal Parlamento tra le medesime categorie appena ricordate (professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di attivit\u00e0 professionale).<\/p>\n<p>La novit\u00e0 maggiore riguarda i due terzi dei componenti in rappresentanza dei magistrati, i quali sarebbero tutti estratti a sorte<a id=\"_ftnref13\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn13\">[13]<\/a>. Il risultato sarebbe un evidente ulteriore indebolimento dei due Csm, o meglio della componente togata al loro interno: verr\u00e0 rappresentata da personalit\u00e0 prive di legittimazione e di reale rappresentanza delle istanze della magistratura. E possibilmente privi anche della capacit\u00e0 di prendere parte in modo efficace alla vita di un organismo la cui complessit\u00e0 richiede il possesso di competenze non improvvisate: sarebbero pi\u00f9 cha altro accostabili a pallidi tecnocrati o burocrati privi di autorevolezza.<\/p>\n<p>Per i sostenitori della riforma l\u2019estrazione a sorte consentirebbe di limitare quanto viene considerato un malcostume della magistratura: la sua divisione in correnti capaci di condizionare il complesso delle attivit\u00e0 che la Costituzione continuerebbe ad affidare al Csm, ovvero \u201cle assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalit\u00e0 e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati\u201d (art. 105).<\/p>\n<p>Certo, la magistratura non \u00e8 immune da vizi che non sono peraltro una sua esclusiva, e che in anni recenti hanno offerto esempi particolarmente urticanti<a id=\"_ftnref14\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn14\">[14]<\/a>. E tuttavia la soluzione prospettata non risolve il problema, che si potrebbe affrontare potenziando la libert\u00e0 di scelta dei magistrati nella elezione dei loro rappresentanti al Csm.<\/p>\n<p>Di pi\u00f9. Il ricorso al sorteggio fornisce una visione distorta del giudicare, a rappresentarlo come un procedimento di tipo matematico che pu\u00f2 dunque valutarsi esclusivamente dal punto di vista della preparazione tecnico professionale di chi lo affronta: tanto che i rappresentanti di coloro i quali sono chiamati a giudicare ben posso essere intercambiabili. Ma non \u00e8 cos\u00ec: applicare la legge non \u00e8 un fatto matematico ma politico, tale in quanto il suo esito non discende da meri procedimenti logici, bens\u00ec da sensibilit\u00e0 culturali in quanto tali parziali sebbene tutte giocate entro il perimetro dei valori costituzionali. E l\u2019associazionismo giudiziario \u00e8 uno strumento di organizzazione di queste sensibilit\u00e0 in modo trasparente e partecipato. \u00c8 questo il valore che viene svilito da chi lo degrada a mero correntismo che l\u2019estrazione a sorte vorrebbe sradicare.<\/p>\n<p>Questo modo di intendere la giurisdizione, ovvero il meccanismo attraverso il quale \u201csi dice il diritto\u201d e dunque lo si accerta e afferma, \u00e8 stato acquisito in una epoca non certo caratterizzata da strappi violenti con la tradizione. \u00c8 stato invero formalizzato in occasione del 12. Congresso dell\u2019Associazione nazionale magistrati tenutosi a Gardone nel 1965, quando venne approvata all\u2019unanimit\u00e0 una mozione con cui si rigettava la \u201cconcezione che pretende di ridurre l\u2019interpretazione a una attivit\u00e0 puramente formalistica indifferente al contenuto e all\u2019incidenza concreta della norma nella vita del Paese\u201d. Per affermare che il giudice deve essere \u201cconsapevole della portata politico costituzionale della propria funzione di garanzia, cos\u00ec da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un\u2019applicazione della norma conforme alle finalit\u00e0 fondamentali volute dalla Costituzione\u201d<a id=\"_ftnref15\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftn15\"><sup>[15]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Chi insiste nel ritenere che l\u2019applicazione della legge sia un fatto meramente tecnico non invoca dunque una sua interpretazione neutrale, bens\u00ec mira a presentare una certa interpretazione come neutrale. E svilisce cos\u00ec la funzione dell\u2019interprete, e del giudice in particolare, come operatore del diritto che non agisce nel vuoto pneumatico, bens\u00ec in uno spazio affollato di valori costituzionale che richiedono di essere affermati e bilanciati attraverso il processo.<\/p>\n<p><strong>Il Pubblico ministero non \u00e8 l\u2019avvocato dell\u2019accusa<\/strong><\/p>\n<p>Si diceva che la riforma non produce solo le conseguenze esplicitamente previste dal legislatore, ma costituisce anche e soprattutto il preludio di ulteriori conseguenze. Si presta cio\u00e8 a divenire la sponda costituzionale per misure regressive destinate a ulteriormente rafforzare il controllo della politica sulla giustizia.<\/p>\n<p>Le misure pi\u00f9 insidiose sono probabilmente quelle che potrebbero riguardare il pubblico ministero, la cui carriera sarebbe distinta da quella del giudice sebbene nell\u2019ambito di un ordine comune: l\u2019ordine della magistratura. Dal punto di vista formale questo potrebbe bastare per tutelarne l\u2019autonomia e indipendenza in quanto potere distinto da quello legislativo e da quello esecutivo. Sul paino della sostanza le cose per\u00f2 cambierebbero, dal momento che la separazione delle carriere finirebbe inevitabilmente per scollegare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, ovvero la cultura dell\u2019accertamento e dell\u2019affermazione del diritto. Il pubblico ministero sarebbe cio\u00e8 indotto ad abbracciare la cultura delle indagini, ovvero la cultura delle forze di pubblica sicurezza, nei cui confronti si troverebbe in una relazione a parti invertite: il pubblico ministero continuerebbe a essere colui il quale dirige le indagini, ma di fatto verrebbe diretto da coloro i quali materialmente le svolgono e comunque sarebbe indotto a replicarne le logiche. Il tutto realizzando nei fatti una ambigua commistione tra potere esecutivo e potere giudiziario, dal momento che \u00e8 al primo che le forze di pubblica sicurezza fanno capo.<\/p>\n<p>Questa trasformazione sarebbe in linea con una retorica oramai impadronitasi del discorso pubblico: quella per cui il pubblico ministero \u00e8 l\u2019avvocato dell\u2019accusa chiamato a confrontarsi ad armi pari con l\u2019avvocato della difesa sotto lo sguardo vigile del giudice in quanto soggetto terzo rispetto alla contesa tra i due fronti del processo. Si usa dire che questo schema \u00e8 coerente con il modello processuale accolto con la riforma del Codice di procedura penale del 1988, il modello accusatorio di matrice statunitense, ma si tratta di una semplificazione o meglio di una mistificazione.<\/p>\n<p>Il legislatore italiano ha in effetti accolto il modello accusatorio: quello per cui il giudice \u00e8 in effetti un soggetto terzo rispetto alla dialettica processuale tra accusa e difesa. Tuttavia, come sempre avviene quando si imitano modelli altrui, lo si \u00e8 fatto adattandoli alla realt\u00e0 del Paese importatore del modello e dunque discostandosi almeno in parte da quanto avviene nel Paese esportatore. Se non altro perch\u00e9 negli Stati Uniti chi esercita l\u2019accusa viene eletto all\u2019esito di una campagna elettorale squisitamente politica (a livello statale) o nominato dal potere politico (a livello federale). Di qui l\u2019opportunit\u00e0 di evitare richiami al modello accusatorio, almeno se si vuole evitare una deriva che rappresenterebbe un insopportabile stravolgimento del nostro modo di intendere la giustizia e la separazione dei poteri.<\/p>\n<p>Che il processo penale italiano non sia la traduzione fedele del modello accusatorio, lo ricaviamo in modo evidente da quanto il Codice di procedura penale dice a proposito del pubblico ministero: che \u201csvolge altres\u00ec accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini\u201d (art 538). Il pubblico ministero non mira cio\u00e8 a condannare, bens\u00ec ad accertare la verit\u00e0. A questo punto la distanza dall\u2019avvocato della difesa \u00e8 evidente: quest\u2019ultimo mira innanzi tutto a ottenere l\u2019assoluzione o almeno la limitazione della pena per il suo cliente. E non potr\u00e0 agire a suo sfavore, perch\u00e9 se lo facesse commetterebbe un illecito disciplinare e probabilmente anche qualcosa di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Credo basti questo per far comprendere la distanza tra la cultura delle indagini, la cultura delle forze di pubblica sicurezza, e la cultura della giurisdizione, la cultura del pubblico ministero in quanto magistrato. La riforma produrrebbe una confusione di piani che non altera il dettato costituzionale, ma che finirebbe per incidere profondamente sulle caratteristiche del processo e in ultima analisi sulla qualit\u00e0 della giustizia come servizio e diritto di tutti noi.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n<p><a id=\"_ftn1\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref1\">[1]<\/a>\u00a0Comunicazione della Commissione\u00a0<em>Quadro di valutazione Ue della giustizia 2025<\/em>\u00a0del 1. luglio 2025, Com\/2025\/375 final. V. anche C.A. Calcagno,\u00a0<em>Sintesi<\/em><em>\u00a0del Quadro Ue di valutazione della giustizia 2025<\/em>, https:\/\/mediaresenzaconfini.org\/2025\/08\/10\/quadro-di-valutazione-2025-e-caso-italia.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn2\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0Cfr.\u00a0<em>Special file \u2013 Report European judicial systems \u2013 CEPEJ Evaluation report \u2013 2024 Evaluation cycle<\/em>, https:\/\/www.coe.int\/en\/web\/cepej\/special-file.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn3\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref3\">[3]<\/a>\u00a0Poi art. 633bis Codice penale: cfr. decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn4\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref4\">[4]<\/a>\u00a0Rispettivamente nuovo art. 634bis Codice penale e nuovo art. 1bis decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66: cfr. decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn5\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref5\">[5]<\/a>\u00a0La legge 9 agosto 2024 n. 114 ha abrogato il reato di cui all\u2019art. 323 Codice penale e riformulato l\u2019art. 346bis Codice penale.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn6\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref6\">[6]<\/a>\u00a0P. Nappi,\u00a0<em>Il diritto di agire in giudizio nell\u2019Italia competitiva<\/em>, in A. Somma (a cura di),\u00a0<em>Diritti fondamentali e conflitto sociale. Un dialogo fra le discipline<\/em>, Roma, 2024, p. 307 ss. Il volume \u00e8 liberamente scaricabile online: www.editricesapienza.it\/book\/9602.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn7\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref7\">[7]<\/a>\u00a0R. Caponi,\u00a0<em>Processo civile e conflitto sociale<\/em>,\u00a0<em>ivi<\/em>, p. 97 ss.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn8\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref8\">[8]<\/a>\u00a0Il testo approvato \u00e8 identico al disegno di legge costituzionale presentato dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro della giustizia il 13 giugno 2024 (Atti Camera 1917).<\/p>\n<p><a id=\"_ftn9\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref9\">[9]<\/a>\u00a0Art. 13 decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, cos\u00ec come modificato dalla legge 17 giugno 2022 n. 71: la cosiddetta Riforma Cartabia.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn10\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref10\">[10]<\/a>\u00a0Lo ha ricordato la Prima Presidente della Corte di Cassazione durante l\u2019audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 23 luglio 2024.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn11\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref11\">[11]<\/a>\u00a0Materia ora disciplinata dal decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn12\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref12\">[12]<\/a>\u00a0Art. 10 legge 24 marzo 1958 n. 195.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn13\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref13\">[13]<\/a>\u00a0Uno schema analogo viene utilizzato anche per determinare la composizione dell\u2019Alta corte disciplinare. Tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di attivit\u00e0 professionale. Altri tre membri sono estratti a sorte da un elenco di eletti dal Parlamento tra le medesime categorie appena ricordate. Infine vi sono \u201csei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie o che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn14\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref14\">[14]<\/a>\u00a0Si pensi alle inquietanti vicende che hanno interessato Luca Palamare, Presidente dell\u2019Associazione nazionale magistrati tra il 2008 e il 2012.<\/p>\n<p><a id=\"_ftn15\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/#_ftnref15\">[15]<\/a>\u00a0Associazione nazionale magistrati,\u00a0<em>Atti e commenti XII Congresso nazionale Brescia-Gardone 25-28-IX-1965<\/em>, Roma, 1966, p. 307 s.<\/p>\n<div class=\"addtoany_share_save_container addtoany_content addtoany_content_bottom\">\n<div class=\"a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list\" data-a2a-url=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/\" data-a2a-title=\"Giustizia \u00e8 sfatta\"><a class=\"a2a_button_facebook\" title=\"Facebook\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/#facebook\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"a2a_label\">Facebook<\/span><\/a><a class=\"a2a_button_twitter\" title=\"Twitter\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/#twitter\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"a2a_label\">Twitter<\/span><\/a><a class=\"a2a_button_whatsapp\" title=\"WhatsApp\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/#whatsapp\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"a2a_label\">WhatsApp<\/span><\/a><a class=\"a2a_button_telegram\" title=\"Telegram\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/#telegram\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"a2a_label\">Telegram<\/span><\/a><a class=\"a2a_button_copy_link\" title=\"Copy Link\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/#copy_link\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"a2a_label\">Copy Link<\/span><\/a><a class=\"a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share\" href=\"https:\/\/www.addtoany.com\/share#url=https%3A%2F%2Fwww.lafionda.org%2F2026%2F03%2F10%2Fgiustizia-e-sfatta%2F&amp;title=Giustizia%20%C3%A8%20sfatta\"><span class=\"a2a_label a2a_localize\" data-a2a-localize=\"inner,Share\">Condividi<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: left\">Di:\u00a0<span class=\"nome-autore\"><a class=\"author url fn\" title=\"Articoli di Alessandro Somma\" href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/author\/somma\/\" rel=\"author\">Alessandro Somma<\/a><\/span><\/p>\n<div class=\"cont-donazioni\" style=\"text-align: left\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/\">https:\/\/www.lafionda.org\/2026\/03\/10\/giustizia-e-sfatta\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di LAFIONDA (ALESSANDRO SOMMA) 10 Mar , 2026|Alessandro Somma\u00a0|\u00a02025\u00a0|\u00a0Visioni Sulla cosiddetta riforma della giustizia e la separazione delle carriere Le riforme che aggravano la crisi della giustizia Che la giustizia italiana sia sofferente, \u00e8 una affermazione largamente condivisa e sorretta da dati eloquenti, ad esempio quelli contenuti nel Quadro di valutazione Ue della giustizia 2025. L\u00ec si ricavano in particolare da ritenersi le due facce della medesima medaglia: che la durata dei procedimenti civili in&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":97,"featured_media":89999,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[32],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/IMG_0516-1.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-oxh","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94319"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/97"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=94319"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":94358,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94319\/revisions\/94358"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/89999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=94319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=94319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=94319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}