{"id":94501,"date":"2026-03-24T10:12:13","date_gmt":"2026-03-24T09:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=94501"},"modified":"2026-03-24T10:12:13","modified_gmt":"2026-03-24T09:12:13","slug":"la-linea-strategica-delleuropa-dallo-stretto-di-hormuz-la-via-per-la-de-escalation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=94501","title":{"rendered":"La linea strategica dell\u2019Europa: dallo Stretto di Hormuz la via per la de-escalation"},"content":{"rendered":"<p><strong>da ANALISI DIFESA (Maurizio Delli Santi)<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-94502\" src=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/3c819f1e-ae85-46c6-ac7a-ff0069dc8959dsc_2283-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/3c819f1e-ae85-46c6-ac7a-ff0069dc8959dsc_2283-300x169.jpg 300w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/3c819f1e-ae85-46c6-ac7a-ff0069dc8959dsc_2283-768x432.jpg 768w, https:\/\/appelloalpopolo.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/3c819f1e-ae85-46c6-ac7a-ff0069dc8959dsc_2283.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><em>Le recenti determinazioni dell\u2019Europa, da quelle del formato E4 al G7 al \u201cdocumento dei Sei\u201d sullo Stretto di Hormuz, delineano una strategia alternativa all\u2019escalation militare: riaffermare il diritto internazionale, evitare il coinvolgimento diretto e costruire una soluzione multilaterale sotto egida ONU. Tra diritto del mare, legittima difesa e diplomazia regionale, l\u2019Europa responsabile pu\u00f2 promuovere una via d\u2019uscita dalla crisi iraniana.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Il ritorno dell\u2019Europa \u201cresponsabile\u201d: dal G7 al \u201cdocumento dei Sei\u201d<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Di fronte all\u2019escalation della guerra ingaggiata da Stati Uniti e Israele contro l\u2019Iran, l\u2019Europa ha mostrato un inatteso segnale di responsabilit\u00e0 e coesione strategica<\/strong>. Il formato E4 \u2013 Italia, Francia, Germania e Regno Unito \u2013 con il sostegno del Canada, ha assunto una posizione autonoma rispetto alla linea bellicista di Donald Trump e di Netanyahu, riaffermando la centralit\u00e0 del diritto internazionale e della de-escalation.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195788\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/1404122010045512135970424.jpg\" alt=\"\" width=\"857\" height=\"597\" \/><\/p>\n<p>Al vertice G7, il riformato asse delle principali leadership europee ha sostenuto il ritorno alla\u00a0<strong>Risoluzione 1701 per il Libano<\/strong>, chiedendo cessazione delle ostilit\u00e0 e stabilizzazione regionale, quindi un formale altol\u00e0 alla progressione militare di Israele. Parallelamente, il 19 marzo,\u00a0<strong>sei Paesi \u2013 Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Giappone \u2013 hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sullo Stretto di Hormuz<\/strong>, poi appoggiata dal Canada, che di fatto segna una netta presa di distanza dalla posizione di Trump.<\/p>\n<p>Di fatto,\u00a0<strong>gli europei sono stati accorti nel non estendere la missione difensiva Aspides non cedendo alla trappola\u00a0 che fosse l\u2019Iran a violare il diritto internazionale avendo interdetto il traffico marittimo nello stretto<\/strong>: in realt\u00e0 l\u2019Iran, che stava conducendo una negoziazione diplomatica, \u00e8 stato messo di fronte al fatto compiuto di una aggressione armata (in assenza di legittimazione internazionale,\u00a0<em>Statement Regarding the Use of Force Against Iran<\/em>\u00a0ASIL March 2, 2026), venendo cos\u00ec costretto a difendersi con misure di interdizione su Hormuz e, quindi, anche attaccando le basi americane presenti nell\u2019area.<\/p>\n<p>Beninteso, il documento non \u00e8 una netta contrapposizione agli Stati Uniti tanto che condanna comunque gli attacchi iraniani e la \u201cchiusura di fatto\u201d dello stretto posto che nelle linee generali anche in un conflitto bellico il traffico marittimo pu\u00f2 essere \u2018regolato\u2019, ma introduce un elemento decisivo: si offre la disponibilit\u00e0 a garantire la sicurezza della navigazione solo in presenza di una cessazione delle ostilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Non si parla dunque, di predisporre una missione militare offensiva, bens\u00ec di una postura politica e diplomatica volutamente funzionale a evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto e ad avviare una possibile ripresa del traffico una volta assicurata la riapertura di una via diplomatica.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Il regime giuridico dello Stretto di Hormuz e i limiti all\u2019interdizione<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico globale: vi transita circa il 20\u201325% del commercio mondiale di petrolio. Le acque dello stretto sono delimitate dalle coste iraniane a nord e da quelle dell\u2019Oman e degli Emirati Arabi Uniti a sud, con isole strategiche iraniane come Qeshm e Abu Musa che rafforzano il controllo geografico di Teheran.<\/strong>\u00a0Poich\u00e9 il punto pi\u00f9 stretto dello Stretto di Hormuz dista ventuno miglia nautiche, tutte le navi che attraversano lo Stretto devono attraversare le acque territoriali di Iran e Oman.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195616 size-full\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/7E371088-8D0D-46A7-ACD0-448573B1D071_w1023_r1_s.jpg\" alt=\"\" width=\"1023\" height=\"575\" \/><\/p>\n<p>Tuttavia, tale prossimit\u00e0 territoriale non consente allo Stato costiero di interrompere unilateralmente il traffico internazionale:\u00a0<strong>in generale, il regime degli stretti si regge sul \u201ctransit passage\u201d, declinato anche nel \u2018passaggio inoffensivo\u2019, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS art. 37\u201144, parte III, Sezione 2), di norma riconosciuto come principio di diritto consuetudinario<\/strong>\u00a0anche da parte degli Stati che non hanno ratificato la UNCLOS, come gli Usa e l\u2019Iran.<\/p>\n<p>Anche la Corte internazionale di giustizia, a partire dal caso\u00a0<em>Corfu Channel<\/em>\u00a0(<strong>(Regno Unito c. Albania, sentenza ICJ del 9 aprile 1949, n. 1)<\/strong>, ha chiarito che gli Stati costieri hanno l\u2019obbligo di non ostacolare il passaggio e di garantire la sicurezza della navigazione, inclusa la segnalazione di pericoli come mine navali.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, nel 1946 due navi britanniche furono danneggiate da mine nel Canale di Corf\u00f9 collocate durante la seconda guerra mondiale senza notifiche. \u00a0L\u2019Albania tent\u00f2 di sostenere la tesi che il Regno Unito aveva omesso di notificare il passaggio, e che le successive operazioni di dragaggio della marina inglese dopo le esplosioni violava la sovranit\u00e0 albanese.<\/p>\n<p>La Corte riconobbe invece che l\u2019Albania aveva violato il dovere di diligenza verso le navi straniere e afferm\u00f2 il principio secondo cui la sovranit\u00e0 statale non pu\u00f2 tradursi in ostacoli al passaggio inoffensivo, imponendo agli Stati costieri l\u2019obbligo di garantire la sicurezza della navigazione internazionale notificando i pericoli noti.<\/p>\n<p>Tuttavia, il quadro cambia necessariamente quando si entra nella dimensione di un conflitto armato, specie a rischio di forte escalation come quello in atto nel Golfo. Come sottolinea la dottrina di Natalino Ronzitti (<em>Diritto internazionale dei conflitti armati<\/em>, 2022) il diritto del mare si integra con il diritto dei conflitti armati: la libert\u00e0 di navigazione non pu\u00f2 essere arbitrariamente sospesa, ma pu\u00f2 subire limitazioni temporanee se strettamente necessarie alla legittima difesa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Legittima difesa e interdizione: il caso iraniano<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attuale crisi presenta un elemento decisivo: l\u2019Iran \u00e8 stato oggetto di attacchi armati compiuti con sistematicit\u00e0 nell\u2019ambito della discussa dottrina della \u2018guerra preventiva\u2019, che per il diritto internazionale non \u00e8 ammissibile, valendo sempre il principio che in assenza di un mandato delle Nazioni Unite, la legittima difesa \u00e8 consentita solo di fronte ad un attacco concretamente \u201cimminente\u201d (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195615\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/d8c8bdbd-58c6-4475-b42e-eeb5bc7609a2.jpg\" alt=\"\" width=\"860\" height=\"484\" \/><\/p>\n<p>Dopo reiterati attacchi su larga scala \u2013 inclusi bombardamenti mirati contro vertici politico-militari, infrastrutture strategiche, e che hanno coinvolto la popolazione civile \u2013 Teheran ha reagito con misure di interdizione nello stretto di Hormuz e attacchi contro basi militari americane presenti nell\u2019area.<\/p>\n<p>Anche in questo caso vale l\u2019articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, per \u00a0la legittima difesa \u00e8 consentita in caso di attacco armato, purch\u00e9 rispetti i principi generali del diritto bellico, ovvero i criteri di necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0. Cos\u00ec \u00e8 ribadito anche nel\u00a0<strong>Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare (1994, Sezione II, paragrafi 3 e 4)<\/strong>\u00a0, che pur non essendo un trattato vincolante, \u00e8 una raccolta sistematica di norme riconosciute come consuetudinarie.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, l\u2019Iran pu\u00f2 dunque legittimamente sostenere che l\u2019uso dello Stretto di Hormuz da parte di forze ostili o alleate dell\u2019aggressore costituisca una minaccia diretta alla propria integrit\u00e0 territoriale. Siamo pertanto in una \u201czona grigia\u201d in cui l\u2019interdizione dello stretto, pur problematica in linea generale sul piano del diritto del mare che tutela i traffici marittimi pacifici, pu\u00f2 essere considerata \u2013 in circostanze estreme \u2013 una legittima misura difensiva. Daltro canto \u00e8 noto che durante la\u00a0<strong>Seconda Guerra del Golfo<\/strong>\u00a0(2003, quando la coalizione guidata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito attacc\u00f2 l\u2019Iraq di Saddam Hussein) alcune zone marittime furono temporaneamente interdette per motivi di sicurezza (cfr.\u00a0<em>Maritime Security Review<\/em>, 2003).<\/p>\n<p>Analogamente, esperienze simili si riscontrano nelle Falkland (1982) e nella Guerra del Golfo (1990\u201391). In sostanza, altre misure di interdizioni marittime sono ampiamente riscontrabili nella prassi di ogni conflitto, non ultimi i \u2018blocchi navali\u2019 per la Striscia di Gaza e le misure di limitazione nel Mar Nero per la guerra in Ucraina.<\/p>\n<p>Per inciso, un focus essenziale \u00e8 per\u00f2 opportuno con riferimento alla\u00a0<strong>disciplina delle mine navali galleggianti<\/strong>, strumenti particolarmente sensibili nel contesto dello Stretto di Hormuz. Si tratta di strumenti bellici ad alto rischio per la navigazione civile e internazionale e il loro uso \u00e8 strettamente regolamentato dal diritto internazionale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195794\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/1405010111020228636120334.jpg\" alt=\"\" width=\"875\" height=\"609\" \/><\/p>\n<p>La\u00a0<strong><em>Convention on Certain Conventional Weapons<\/em>\u00a0(CCW, Protocol II)<\/strong>\u00a0vieta l\u2019impiego di mine non controllabili e non disattivabili, cd. \u2018mine navali vaganti\u2019, per il loro carattere\u00a0<strong>indiscriminato<\/strong>, che pu\u00f2 mettere in pericolo civili e navi neutrali. Il\u00a0<strong>Manuale di San Remo\u00a0<\/strong>richiede infatti che le mine siano\u00a0<strong>segnalate, controllabili e mirate esclusivamente a obiettivi militari<\/strong>, ribadendo i principi di\u00a0<strong>necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0<\/strong>\u00a0nel diritto bellico. Una misura da imporre senza esitazioni nello scenario dello\u00a0<strong>Stretto di Hormuz<\/strong>, \u00e8 dunque che l\u2019uso di mine da parte dell\u2019Iran \u2013 anche in nome della legittima difesa nazionale \u2013 sia intanto sempre segnalato e controllabile, secondo le\u00a0<strong>norme umanitarie e del diritto del mare<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>La scelta europea: una exit strategy con la diplomazia regionale e l\u2019Onu<\/u><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 in questo contesto che si comprende la prudenza europea. Un intervento navale, anche con finalit\u00e0 difensive, rischierebbe di essere percepito come parte dell\u2019azione ostile contro l\u2019Iran, con conseguente delegittimazione giuridica e possibile escalation militare.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Italia e i partner europei \u2013 \u00e8 qui il caso di apprezzare la ricostruita intesa soprattutto tra Italia e Francia, che si spera possa rilanciare il Trattato del Quirinale \u2013 hanno quindi evitato di aderire a una missione armata, mantenendo una linea coerente con il diritto internazionale e con le valutazioni strategiche<\/strong>: qualsiasi operazione senza mandato ONU potrebbe risultare illegittima e trasformare una missione di sicurezza in atto di guerra.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195425\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/03a0d0d4-c8ee-4d1c-a8cb-8e92e35bd62e03.jpg\" alt=\"\" width=\"863\" height=\"573\" \/><\/p>\n<p>Inoltre, come evidenziato negli studi di Natalino Ronzitti, l\u2019utilizzo di basi NATO per operazioni offensive non autorizzate potrebbe esporre gli Stati ospitanti a responsabilit\u00e0 internazionale e a legittime ritorsioni. Ci\u00f2 rafforza la necessit\u00e0, per Paesi come l\u2019Italia, di mantenere una posizione di neutralit\u00e0 rispetto alle operazioni offensive nel Golfo.<\/p>\n<p><strong>La linea strategica europea appare dunque chiara: evitare l\u2019escalation militare e costruire una soluzione multilaterale.\u00a0<\/strong>In questo quadro\u00a0<strong>va colto il crescente distacco di diversi esponenti autorevoli dei Paesi del Golfo<\/strong>, come il magnate ed ex diplomatico emiratino Khalaf Al Habtoor, che in una lettera aperta ha rivolto parole dure al presidente Trump: \u00abHai calcolato i danni collaterali prima di sparare?<\/p>\n<p>Hai messo i Paesi del Golfo al cuore di un pericolo che non hanno scelto\u00bb. E ancora, ha ammonito: \u00abLa vera leadership non si misura dalle decisioni di guerra, ma dalla saggezza, dal rispetto degli altri e dalla spinta verso il raggiungimento della pace\u00bb. Una lettera amara che poteva essere sottoscritta benissimo anche dai leader europei.<\/p>\n<p>Allora \u00e8 bene che l\u2019Europa non si fermi, avvii la strada della cooperazione con tutti gli attori dell\u2019area e anche con il resto del Global South messo in ginocchio dalle conseguenze della guerra in Iran.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-195555 size-full\" src=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/HDSLUS0WkAEQKeM.jpg\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" srcset=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/HDSLUS0WkAEQKeM.jpg 1280w, https:\/\/www.analisidifesa.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/HDSLUS0WkAEQKeM-1024x682.jpg 1024w\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"853\" \/><\/p>\n<p>Occorre perci\u00f2 sviluppare intese per approdare con un nucleo forte alle Nazioni Unite: queste rimangono l\u2019unica cornice possibile di legalit\u00e0 rispetto agli scenari della nuova guerra, che occorrerebbe fermare attraverso una Risoluzione dell\u2019Onu, anche dell\u2019Assemblea Generale (il precedente \u00e8 la Risoluzione Uniting for Peace che nel 1950 ha fermato la guerra di Corea) per superare un veto Usa al Consiglio di Sicurezza.<\/p>\n<p>La Risoluzione deve essere centrata su tre passaggi chiave:<\/p>\n<p>1) il cessate il fuoco per tutte le parti coinvolte, con la designazione di un team di negoziatori capaci di guidare il processo di de-escalation;<\/p>\n<p>2) ispezioni urgenti da parte dell\u2019AIEA sulla controversa questione nucleare, affidandosi alla sua mediazione imparziale;<\/p>\n<p>3) per la repressione interna in Iran, un programma guidato dal Comitato ONU per i Diritti Umani per riaffermare i diritti riconosciuti universali indipendentemente dal credo religioso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La speranza dunque va rivolta a una forte iniziativa diplomatica dell\u2019Unione Europea che, insieme ad altri gruppi regionali della comunit\u00e0 internazionale, pu\u00f2 promuovere la de-escalation nel quadro multilaterale delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p><strong>In definitiva, stavolta i giuristi del diritto internazionale non possono che plaudire alle scelte di responsabilit\u00e0 dell\u2019Italia e dell\u2019Europa: la strategia europea, prudente, giuridicamente fondata e diplomaticamente orientata finalmente a rilanciare il ruolo delle Nazioni Unite rappresenta oggi l\u2019unica via credibile per una de-escalation. Ritorna l\u2019attualit\u00e0 del pensiero di Hans Kelsen: la pace si persegue non con la forza, ma attraverso il diritto (<em>Peace through Law<\/em>, 1944).<\/strong><\/p>\n<p>Foto: Tasnim e\u00a0 Marina Militare Italiana<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Principali riferimenti:<\/strong><\/p>\n<p>Iran Update Special Report \u2013\u00a0<em>Institute for the Study of War<\/em><\/p>\n<p>UN Security Council,\u00a0<em>Resolution 1701<\/em>, 11 August 2006, S\/RES\/1701.<\/p>\n<p>Statement Regarding the Use of Force Against Iran, ASIL, 2 March 2026.<\/p>\n<p>Carta delle Nazioni Unite, art. 51, 26 June 1945.<\/p>\n<p>UNCLOS, 1982, art. 37\u201344, Parte III, Sezione 2.<\/p>\n<p>ICJ,\u00a0<em>Corfu Channel Case<\/em>, UK v Albania, Judgment of 9 April 1949.<\/p>\n<ol start=\"2022\">\n<li>Ronzitti,\u00a0<em>Diritto internazionale dei conflitti armati<\/em>, 2022.<\/li>\n<\/ol>\n<p>ICRC,\u00a0<em>Customary International Humanitarian Law<\/em>, vol. 1, Rules 11\u201312.<\/p>\n<p>International Institute of Humanitarian Law,\u00a0<em>San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea<\/em>, 1994, Sec. II, pars. 3\u20134.<\/p>\n<p>Maritime Security Review, 2003.<\/p>\n<ol start=\"1944\">\n<li>Kelsen,\u00a0<em>Peace Through Law<\/em>, Yale University Press, 1944.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>FONTE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.analisidifesa.it\/2026\/03\/la-linea-strategica-delleuropa-dallo-stretto-di-hormuz-la-via-per-la-de-escalation\/?_gl=1*13klk7t*_up*MQ..*map__ga*MTAyMzQ4NzA0NS4xNzc0MzQzMDk0*map__ga_QBRKXG4M97*czE3NzQzNDMwOTQkbzEkZzAkdDE3NzQzNDMwOTQkajYwJGwwJGgw\">https:\/\/www.analisidifesa.it\/2026\/03\/la-linea-strategica-delleuropa-dallo-stretto-di-hormuz-la-via-per-la-de-escalation\/?_gl=1*13klk7t*_up*MQ..*map__ga*MTAyMzQ4NzA0NS4xNzc0MzQzMDk0*map__ga_QBRKXG4M97*czE3NzQzNDMwOTQkbzEkZzAkdDE3NzQzNDMwOTQkajYwJGwwJGgw<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da ANALISI DIFESA (Maurizio Delli Santi) Le recenti determinazioni dell\u2019Europa, da quelle del formato E4 al G7 al \u201cdocumento dei Sei\u201d sullo Stretto di Hormuz, delineano una strategia alternativa all\u2019escalation militare: riaffermare il diritto internazionale, evitare il coinvolgimento diretto e costruire una soluzione multilaterale sotto egida ONU. 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