{"id":962,"date":"2010-05-31T00:01:26","date_gmt":"2010-05-31T00:01:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=962"},"modified":"2010-05-31T00:01:26","modified_gmt":"2010-05-31T00:01:26","slug":"capitalismo-contratti-standard-e-contratti-del-consumatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=962","title":{"rendered":"Capitalismo, contratti standard e contratti del consumatore"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">di <strong>Stefano D&#39;Andrea<\/strong><\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Anche se tendiamo a dimenticarlo, il nostro ordinamento conferisce alle imprese capitalistiche il potere di dettare unilateralmente il testo contrattuale. Trattiamo forse il contenuto delle clausole dei contratti bancari? O delle polizze assicurative? O dei contratti di utenza telefonica? O dei contratti di utenza relativi al gas e alla energia elettrica, o all&rsquo;acqua? O il contenuto dei contratti di trasporto aereo, marittimo o ferroviario? O dei contratti di pedaggio autostradale? O dei contratti di leasing? di credito al consumo? O dei contratti di compravendita di un&#39;autovettura?<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">La risposta &egrave; negativa. Al pi&ugrave; trattiamo, talvolta, i prezzi, gli interessi e marginali condizioni (il termine di consegna di una autovettura, il tasso di interessi di un mutuo). Ma il testo contrattuale &egrave; completamente o quasi completamente sottratto al nostro potere negoziale.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">L&rsquo;art. 1341 del codice civile, sotto la rubrica, &ldquo;condizioni generali di contratto&rdquo;, prevede che &ldquo;<i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Le condizioni generali di contratto <\/i>predisposte da uno dei contraenti<i style=\"mso-bidi-font-style: normal\"> sono efficaci nei confronti dell&rsquo;altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l&rsquo;ordinaria diligenza<\/i>&rdquo;. In quasi settanta anni di vigenza di questa norma, sembra che nessuna sentenza abbia mai accertato che le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti non fossero conoscibili dall&rsquo;altro: basta che siano depositate presso un notaio; o affisse in bacheca; o pubblicate su internet. Quindi la impresa che conclude, nell&rsquo;esercizio della propria attivit&agrave; economica, contratti standard, dei quali redige il testo, impone il contenuto contrattuale al cliente. E si badi che talvolta impone un testo contrattuale. Talaltra impone regole che non figurano sul testo contrattuale (per esempio, quando si acquista, oralmente, il diritto ad un viaggio in aereo): le condizioni generali pubblicate sul sito internet o depositate presso il notaio si applicano anche se non sono conosciute, purch&eacute; conoscibili (e lo sono intrinsecamente perch&eacute; pubblicate).<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Prendere o lasciare &egrave; la situazione in cui ci troviamo come cittadini. <\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Peraltro, nella medesima situazione si trovano <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">anche le imprese<\/i>, le piccole imprese e in certo senso anche le medie imprese e le grandi imprese (nei confronti di quelle pi&ugrave; grandi e potenti). L&rsquo;art. 1341 conferisce all&#39;impresa capitalistica la possibilit&agrave; di derogare unilateralmente e in proprio favore alla disciplina legale, imponendo il contenuto contrattuale alle controparti. Con regolarit&agrave; universale, quando una norma giuridica attribuisce un potere, il soggetto che ne &egrave; titolare, tende ad avvalersene nella misura maggiore possibile. Soltanto il &ldquo;cliente particolare&rdquo;, avr&agrave;, talvolta, il potere di negoziare una o altra condizione. Sicch&eacute;, tendenzialmente, le grandi imprese capitalistiche negoziano tra loro il contenuto dei contratti, mentre lo impongono ai clienti, ai fornitori, ai professionisti, agli agenti e ai concessionari di cui si avvalgono. Altre imprese, sono, di fatto, costrette ad aderire ai testi contrattuali imposti dalle imprese pi&ugrave; grandi ma impongono il contenuto contrattuale ai clienti e ai fornitori di modeste dimensioni. Altre imprese ancora soggiacciono al potere normativo (di dettare unilateralmente il contenuto contrattuale) sia dei fornitori che dei clienti. Gli acquirenti finali di beni e servizi si trovano pressoch&eacute; sempre in quest&rsquo;ultima situazione.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Distinguiamo, perci&ograve; tra <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">predisponenti<\/i> e <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">aderenti<\/i>.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Qui non si discute il potere di predisporre (contratti standard) in s&eacute; stesso, bens&igrave; il potere di predisporre clausole che deroghino alla disciplina legale in favore del predisponente. Ossia il potere di imporre agli aderenti una disciplina deteriore e diversa da quella che si applicherebbe in mancanza della deroga. Il non giurista tenga presente che un contratto valido trova sempre una disciplina legale, che &egrave; posta dalla legge ed &egrave; derogabile dalle parti. Il problema &egrave;: si deve consentire di derogare alla disciplina legale dispositiva (derogabile appunto) soltanto alle parti che trattino (negozino) il contenuto delle clausole, o comunque quando nessuna delle due parti aderisca ad un testo standard predisposto dall&rsquo;altra per la conclusione di una pluralit&agrave; di contratti? O si deve consentire la deroga anche quando una parte predispone un testo standard al quale l&rsquo;altra aderisce?<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Il potere di predisporre unilateralmente condizioni generali di contratto trova fondamento nella necessit&agrave; di velocizzare gli scambi, ridurre i costi, servirsi di commessi che non hanno il potere di rappresentanza e quindi il potere di negoziare per conto dell&rsquo;impresa, e cos&igrave; via. Non intendiamo muovere una critica a queste ragioni, la quale sarebbe irragionevolmente antimoderna e implicherebbe la volont&agrave; di un ritorno alla societ&agrave; agricolo-industriale. E tuttavia altro &egrave; il potere di predisporre unilateralmente il testo contrattuale; altro il potere di derogare unilateralmente<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>e in proprio favore alla disciplina legale.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Il<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>problema politico dovrebbe essere il seguente: dobbiamo lasciare la possibilit&agrave; di predisporre, mediante un atto unilaterale, condizioni generali che deroghino alla disciplina legale a favore del predisponente? O dobbiamo sancire che le deroghe predisposte unilateralmente alla disciplina legale sono valide soltanto se sono favorevoli all&rsquo;aderente?<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Questa ultima soluzione sembra opportuna. Essa non nuocerebbe a questa o quella impresa, perch&eacute; tutte si troverebbero nella medesima situazione giuridica. Le imprese addirittura concorrerebbero offrendo agli aderenti discipline pi&ugrave; favorevoli rispetto a quella legale e rispetto a quelle offerte dalle imprese concorrenti. Le esigenze di uniformit&agrave;, con conseguente riduzione dei costi e possibilit&agrave; di avvalersi di commessi senza potere rappresentativo, sarebbero realizzate. <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/span>Il potere di predisporre unilateralmente il contenuto del contratto tutela interessi generali. Il potere di derogare unilateralmente alla disciplina legale dispositiva tutela un diverso interesse: un autonomo e diverso interesse del predisponente.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Il legislatore del 1996 ha scelto un&rsquo;altra strada.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Non ha tutelato tutti gli aderenti; bens&igrave; soltanto gli aderenti, che siano <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">persone fisiche e che stipulino il contratto per ragioni estranee alla propria attivit&agrave; professionale<\/i>. La tutela non &egrave; stata offerta a tutti gli aderenti. La tutela non &egrave; stata offerta n&eacute; alle societ&agrave;, n&eacute; alle associazioni senza scopo di lucro, n&eacute; ai singoli che acquistino beni e servizi strumentali all&rsquo;esercizio della propria attivit&agrave; professionale o di impresa. La tutela &egrave; stata offerta a tutte le persone fisiche, compresi l&rsquo;amministratore delegato della grande multinazionale, il presidente della associazione non riconosciuta e coloro che nella vita svolgono una libera professione o un&rsquo;impresa. <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Tutte le persone fisiche sono, dunque, consumatori quando acquistano beni e servizi per uso personale<\/i>.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Le persone fisiche, nel compimento dell&rsquo;atto di (acquisto per il) consumo, ossia nel loro essere consumatori in senso giuridico, non sono state tutelate stabilendo che le clausole predisposte dalla controparte e<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>che derogano alla disciplina legale siano sempre e comunque invalide. Quelle clausole sono invalide soltanto quando comportano un &ldquo;significativo squilibrio&rdquo; nei diritti e negli obblighi delle parti. Non dunque uno squilibrio, bens&igrave; un &ldquo;significativo&rdquo; squilibrio. <\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Inoltre, questa tutela che gi&agrave; abbiamo visto essere limitata sotto tre profili &ndash; <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">i)<\/i> riguarda soltanto le persone fisiche; <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">ii)<\/i> riguarda soltanto gli atti di (acquisto per il) consumo; <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">iii)<\/i> reprime soltanto le clausole che comportino un &ldquo;significativo&rdquo; squilibrio, non tutte quelle che derogano in senso sfavorevole al consumatroe &ndash; &egrave; limitata sotto un quarto profilo:<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>non si applica ad alcune clausole contenute<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>nei contratti che hanno ad oggetto &ldquo;la prestazione di servizi finanziari&rdquo; <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/span>(art 33 cod. cons., 3&deg;, 4&deg;, 5&deg; e 6&deg; co.)<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">La<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/span>nuova disciplina &egrave; del tutto irragionevole e non sembra avere una chiara <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">ratio<\/i>.La ragione della tutela non consiste nella mancata conoscenza delle caratteristiche tecniche del bene acquistato. Infatti, il titolare di un piccolo agriturismo, che sia del tutto digiuno di elettronica e informatica, non &egrave; tutelato se acquista un personal computer per ragioni professionali, mentre un ingegnere elettronico, che acquisti un personal computer per uso personale, &egrave; tutelato. La ragione della tutela non consiste nella tutela di chi non ha capacit&agrave; di contrattare (di chi non conosce le tecniche del negoziare), perch&eacute; la medesima persona fisica, che acquisti due beni, uno per uso personale e uno per uso professionale, nel primo caso &egrave; tutelata, nel secondo no. La ragione della tutela non risiede nella dignit&agrave; della persona, come pure si &egrave; detto, per giustificare l&rsquo;applicabilit&agrave; della disciplina alla persona fisica e non alle associazioni non riconosciute (le quali altro non sono che una organizzazione di persone fisiche). Perch&eacute; il contadino che vende i frutti di mesi di lavoro aderendo al contratto predisposto dal grossista non &egrave; tutelato (il contadino aderisce, ma non per acquistare beni di consumo); mentre quando quel medesimo contadino si reca in un negozio ad acquistare, per il figlio,&nbsp;l&rsquo;ultimo modello della play station &egrave; tutelato. La ragione della tutela non risiede nella debolezza di una delle parti contrattuali, perch&eacute; altrimenti sarebbero stati tutelati tutti gli aderenti, anche le imprese, i liberi professionisti e le associazioni non riconosciute, a prescindere dall&rsquo;uso personale o professionale del bene o del servizio.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Concludendo. La disciplina della tutela del consumatore va nella giusta direzione. Ma oblitera il problema fondamentale, che &egrave; quello relativo al potere dei predisponenti di derogare alla disciplina legale in sfavore degli aderenti. Senza alcuna plausibile ragione, la disciplina introdotta nel 1996, limita la tutela all&rsquo;atto di consumo &#8211; spostando appunto, l&rsquo;attenzione dal fondamentale tema della tutela dell&rsquo;aderente a quello della tutela del consumatore &ndash; alla persona fisica e alle clausole che comportino un &ldquo;significativo&rdquo; squilibrio. E infine contiene l&rsquo;odioso privilegio per coloro che predispongono contratti di prestazione di servizi finanziari.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">Richiamando le tre ipotesi formulate in un <a href=\"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=599\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">precedente articolo<\/b><\/a>, nel quale ci eravamo domandati in che misura la composita e vasta disciplina di tutela del consumatore sia un indennizzo per la spoliazione di diritti verificatasi nell&rsquo;ultimo quindicennio, in che misura sia valium e in che misura sia lubrificante, <span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/span>diremmo che la disciplina dei contratti del consumatore &egrave; un <b style=\"mso-bidi-font-weight: normal\">indennizzo<\/b> per la spoliazione. Effettivamente &egrave; tutela dei cittadini contro possibili soprusi. Tuttavia questa disciplina di tutela non avrebbe dovuto essere disciplina di tutela del &ldquo;consumatore&rdquo;, bens&igrave; di ogni soggetto giuridico <i style=\"mso-bidi-font-style: normal\">aderente<\/i>. &Egrave; soltanto la rimozione del problema politico fondamentale o la volont&agrave; di non risolverlo in modo equo ad aver aperto la via alla figura dei contratti del consumatore.<\/font><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt\"><font color=\"#000000\" face=\"Calibri\" size=\"3\">La scelta del legislatore ha condotto a vedere nell&rsquo;atto di (acquisto per finalit&agrave; di) consumo un atto che meritasse un privilegio. Una tutela privilegiata. Mentre si tratta semplicemente dell&rsquo;applicazione, parziale e limitata sotto i profili sopra segnalati, di un principio sacrosanto &#8211; alla legge si pu&ograve; derogare soltanto mediante trattative e negoziazione &#8211; che in linea generale continua ad essere negato.<\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Stefano D&#39;Andrea Anche se tendiamo a dimenticarlo, il nostro ordinamento conferisce alle imprese capitalistiche il potere di dettare unilateralmente il testo contrattuale. Trattiamo forse il contenuto delle clausole dei contratti bancari? O delle polizze assicurative? O dei contratti di utenza telefonica? O dei contratti di utenza relativi al gas e alla energia elettrica, o all&rsquo;acqua? O il contenuto dei contratti di trasporto aereo, marittimo o ferroviario? O dei contratti di pedaggio autostradale? O dei&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[156,2,158,100,6],"tags":[364,187,61],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7ZaJ4-fw","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/962"}],"collection":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}