{"id":9906,"date":"2013-11-24T07:20:57","date_gmt":"2013-11-24T07:20:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.appelloalpopolo.it\/?p=9906"},"modified":"2013-11-24T07:20:57","modified_gmt":"2013-11-24T07:20:57","slug":"limpresa-economica-nella-rilevanza-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=9906","title":{"rendered":"L&#8217;impresa economica nella rilevanza costituzionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tAntonio Pesenti (1947) &#8211; Relazione e proposta presentata nella Commissione per la Costituzione, terza sottocommissione (diritti e doveri economico-sociali)\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n\t***\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Per quanto non voglia invadere il campo altrui, non mi &egrave; possibile trattare l&#39;argomento che mi &egrave; stato affidato dalla terza Sottocommissione senza riferirmi ad alcuni principi generali da cui derivano gli altri pi&ugrave; particolari riferentesi al mio tema.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">1. &mdash; LIMITI DELLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">La Costituzione non &egrave; un programma: essa definisce principi generali che regolano rapporti e situazioni sociali gi&agrave; esistenti. Per&ograve; in tempo di rapida trasformazione sociale e di creazione di un nuovo assetto quale &egrave; il caso del nostro Paese, in cui si stanno creando rapporti e situazioni sociali nuove, non ancora definite, si pu&ograve;, senza cadere nella astrattezza e mantenendo alla formulazione delle norme costituzionali il carattere proprio di obbligo giuridico, sancire dei princip&icirc; che anticipino la realt&agrave; sociale che si sta creando. &Egrave; possibile sancire alcuni princip&icirc; cio&egrave; la cui realizzazione rappresenti una esigenza morale e giuridica della coscienza popolare e la cui attuazione non sia al di fuori della realt&agrave; sociale del nostro Paese e del nostro tempo.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Prendiamo come esempio l&#39;affermazione del diritto al lavoro, come diritto soggettivo che si trova espressamente nella Costituzione dell&#39;U.R.S.S. (art. 118) e nel progetto francese 1945 (art. 26) e che appare indirettamente in altre Costituzioni (jugoslava, articolo 32). Da un punto di vista di fatto &egrave; chiaro che soltanto un&#39;organizzazione sociale basata sulla propriet&agrave; collettiva dei mezzi di produzione e su di un piano economico dell&#39;investimento e della produzione pu&ograve; assicurare la realizzazione di tale principio, inteso appunto non come affermazione morale ma come obbligo giuridico dello Stato a procurare lavoro al cittadino.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Da questo deriva, forse, che tale principio non debba essere sancito in una Carta costituzionale moderna di uno Stato basato sulla propriet&agrave; privata? Mi pare di no. Io penso che tale principio debba essere sancito anche nella Carta costituzionale nostra. <span style=\"background-color:#FFFF00;\"><strong>Il principio del diritto al lavoro<\/strong> in una societ&agrave; in cui sia ammessa la libert&agrave; di investimento dei mezzi di produzione diventa un obbligo generico, <strong>una indicazione in favore di una politica di piena occupazione e di spesa pubblica<\/strong>, cio&egrave; di<strong> intervento dello Stato nella vita economica<\/strong>, con varie forme tendenti, nel loro complesso, al raggiungimento di tale meta, per quanto essa sia possibile nel sistema capitalistico di produzione e ci&ograve; <strong>in netto contrasto con i criteri informatori della politica economica della societ&agrave; capitalistica di concorrenza<\/strong> che hanno ovunque prevalso nel passato.<\/span> Questo principio, qualora venga sancito nella Costituzione, oltre a costituire una precisa indicazione di politica economica e affermare una esigenza della coscienza popolare moderna, ha inoltre conseguenze giuridiche importanti. Da esso, e non da altri, pu&ograve; derivare il principio del diritto al riposo retribuito, del diritto alla protezione sociale, intesa non come organizzazione assicurativa mutualistica di carattere privato &mdash; sia pure con riconoscimento e controllo statale &mdash; ma come preciso obbligo della societ&agrave; di garantire un minimo di vita e di difesa sociale a chi, per colpa non sua o per inabilit&agrave;, non ha il lavoro a cui avrebbe diritto. Ecco perch&eacute; anche nella nostra societ&agrave; &egrave; bene affermare il diritto al lavoro. Se esso nella sua forma principale non &egrave; immediatamente attuabile, esso sta alla base di diritti sussidiari, sostitutivi che possono essere immediatamente realizzati.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">2. &mdash; IL DIRITTO DI PROPRIET&Agrave;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Ci&ograve; premesso &mdash; e spero che l&#39;esempio abbia chiarito i limiti che a mio parere sono da dare alle formulazioni della Carta costituzionale &mdash; &egrave; indubbio che, alla base di ogni formulazione di carattere economico, deve stare una chiara definizione del principio di propriet&agrave;. Io credo che tutti convengano nella formulazione di una norma che, riconoscendo il principio della propriet&agrave; privata, non lo esprima secondo la vecchia formulazione del diritto romano, ma ponga delle limitazioni diverse e che appaiono pi&ugrave; o meno delle Carte costituzionali moderne anche se esse non sono di Paesi a regime socialista o tendenzialmente socialista. Infatti simili formulazioni noi le troviamo non solo nelle Costituzioni dell&#39;URSS o della Jugoslavia ma anche nel progetto francese e gi&agrave; prima nelle Costituzioni del dopoguerra (Weimar, articoli 34-35). La formulazione pu&ograve; seguire due metodi diversi: o partire dall&#39;affermazione generale del principio del diritto alla propriet&agrave; privata, aggiungendo poi le limitazioni che a questo principio sono da porre nell&#39;interesse dell&#39;intera societ&agrave;, cio&egrave; della Nazione, oppure, analiticamente, affermare e garantire le diverse forme di propriet&agrave; che sono andate costituendosi nella societ&agrave; moderna o che sono in via di costituirsi.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Il primo metodo, che si scosta meno dalla tradizione, si riscontra nelle nuove Carte costituzionali dei Paesi vecchi (Francia, per esempio), il secondo nelle Carte costituzionali dei Paesi come l&#39;URSS e la Jugoslavia. Il risultato sostanziale &egrave; lo stesso: il riconoscimento della nuova situazione sociale, di rapporti economici nuovi che devono essere garantiti, difesi, salvaguardati.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Quali sono i limiti sostanziali alla propriet&agrave; privata che esistono di fatto nella societ&agrave; contemporanea e che corrispondono, oltre che ad una esigenza economica dell&#39;interesse nazionale, anche ad una esigenza della coscienza popolare? &Egrave; bene ricordarli perch&eacute; ad essi corrispondono forme diverse di impresa. In breve ci si pu&ograve; richiamare alla funzione sociale della propriet&agrave;, riconosciuta da tutte le Carte costituzionali, ma &egrave; chiaro che questa formulazione eccessivamente generica trova la sua concretizzazione in fatti specifici, in limiti comuni a tutte le forme di propriet&agrave; e nella distinzione di forme particolari di propriet&agrave; che corrispondono a forme particolari di imprese economiche.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\"><span style=\"background-color:#FFFF00;\">La prima limitazione effettiva &egrave; che oggi tutta la propriet&agrave; &mdash; e quindi qualsiasi impresa economica &mdash; deve sottostare alle limitazioni poste dalla politica economica nazionale<\/span>, si esplichi essa in un piano organico di produzione cio&egrave; in un piano economico oppure soltanto <span style=\"background-color:#FFFF00;\">in piani di intervento parziali<\/span>. Di ci&ograve; del resto abbiamo esempio anche nella realt&agrave; economica italiana &mdash; e fossero essi maggiori e pi&ugrave; efficienti per il bene del Paese &mdash; nel <span style=\"background-color:#FFFF00;\">C.I.C.R.<\/span>, nel <span style=\"background-color:#FFFF00;\">&laquo;Piano di importazioni&raquo;<\/span>, nella <span style=\"background-color:#FFFF00;\">Commissione centrale dell&#39;industria<\/span>, e pi&ugrave; notevoli essi sono anche in Paesi che pure hanno struttura sociale simile alla nostra. Questa limitazione deve essere affermata da una Carta costituzionale moderna come una realt&agrave;, non solo inseparabile della nostra costituzione economica, ma corrispondente ad una esigenza della coscienza popolare e al principio della funzione sociale della propriet&agrave;. Essa potrebbe affermarsi con una formulazione positiva &laquo;nella sua funzione sociale la propriet&agrave; deve uniformarsi alle direttive della politica economica nazionale stabilita dallo Stato, ai piani economici fissati dagli organi statali&raquo; o negativa &laquo;&#8230; non pu&ograve; sottrarsi, ecc.&raquo;, o in modo ancora pi&ugrave; forte: &laquo;la vita economica del Paese &egrave; regolata dallo Stato nell&#39;interesse della Nazione mediante un piano economico di produzione a cui devono uniformarsi i singoli soggetti economici&raquo;. A questa limitazione di carattere generale sono soggette tutte le forme di propriet&agrave; (e quindi di impresa) siano esse statali, nazionalizzate, cooperative, sotto il controllo pubblico o privato, di grande o di piccola dimensione. Questa limitazione &egrave; espressa nelle Carte costituzionali in modo netto e deciso, in quella sovietica e in quella jugoslava (art. 15), ma si trova in molte altre Carte costituzionali del dopoguerra. <span style=\"background-color:#FFFF00;\">L&#39;altro principio fondamentale che pone un limite alla propriet&agrave; privata e dal quale deriva il fondamento dell&#39;organizzazione sindacale della protezione e della assicurazione sociale, &egrave; dato dal fatto che la produzione non ha fine a se stessa, ma serve per assicurare una vita degna e possibile al popolo italiano: la produzione serve cio&egrave; per l&#39;uomo e non l&#39;uomo per la produzione<\/span>. La base dell&#39;intervento del lavoratore nella produzione sta proprio qui. Perch&eacute; l&#39;impresa basata sulla propriet&agrave; privata dei mezzi di produzione non serva solo per creare profitti, indipendentemente dall&#39;interesse nazionale, ma per creare prodotti e lavoro, perch&eacute; la produzione sia potenziata, occorre che le masse lavoratrici partecipino direttamente alla direzione della vita economica, cio&egrave; dell&#39;impresa economica qualunque forma questa abbia. E ci&ograve; come formulazione generale deve risultare anche dalla Carta costituzionale (questo principio &egrave; genericamente espresso oltre dalle solite Costituzioni anche dall&#39;articolo 38 del progetto francese). Sotto questo aspetto la propriet&agrave; privata trova due limiti:<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">a<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) nell&#39;affermazione che il lavoratore attraverso le sue organizzazioni sindacali deve garantire al lavoro condizioni umane di retribuzione e quindi di vita, nei limiti alla durata e alle condizioni di lavoro posti per legge;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">b<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) nel riconoscimento del diritto al lavoratore come fattore fondamentale della produzione di intervenire nella direzione del processo produttivo assieme al proprietario dei mezzi di produzione.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Essendo due casi distinti, sarebbe bene che fossero espressi con due diverse formulazioni. Queste non farebbero altro che sancire una realt&agrave; sociale in atto e corrispondere ad un principio democratico vivo ed operante nella coscienza popolare del Paese. La seconda affermazione sta infatti alla base del riconoscimento giuridico dei Consigli di gestione o di impresa.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">3. &mdash; LE DIVERSE FORME DI IMPRESA<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo-paragrafo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Non c&#39;&egrave; differenza tra forma di propriet&agrave; e forma di impresa e pertanto dalla realt&agrave; sociale che esprime parecchie forme di propriet&agrave; e dal principio della funzione sociale della propriet&agrave;, deriva <span style=\"background-color:#FFFF00;\">il diritto dello Stato di avocare a s&eacute;, sotto diverse forme &mdash; statizzazione, nazionalizzazione, controllo &mdash; quelle forme di propriet&agrave; o di impresa la cui dimensione relativa possa costituire un pericolo per la societ&agrave;, per l&#39;interesse dell&#39;economia del Paese o possa rendere di fatto inefficienti i limiti generali posti al diritto di propriet&agrave; nell&#39;interesse della Nazione<\/span>.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Nella realt&agrave; sociale italiana contemporanea abbiamo forme diverse di propriet&agrave; a cui corrispondono necessariamente forme diverse di impresa. Esse abbisognano tutte di un riconoscimento e di una particolare tutela giuridica.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Abbiamo la <span style=\"background-color:#FFFF00;\">propriet&agrave; statale demaniale che non sarebbe male ricordare nella Carta costituzionale, perch&eacute; sia posta sotto la tutela dell&#39;intera cittadinanza<\/span>. Non sempre il cittadino la tratta come cosa sua, anzi molto spesso la considera cosa di nessuno e non la difende. Abbiamo <span style=\"background-color:#FFFF00;\">l&#39;impresa statizzata<\/span>: monopoli di Stato, ferrovie, per citare gli esempi pi&ugrave; importanti. Questo tipo di impresa, che corrisponde ad una particolare forma di propriet&agrave;, non differisce dal punto di vista funzionale dall&#39;impresa privata produttiva, e pertanto non deve essere sottratta ai due limiti fondamentali che riguardano tutte le forme di propriet&agrave; e di impresa, ma &egrave; bene che essa sia distintamente ricordata e distintamente tutelata. Abbiamo ancora un fenomeno sociale molto importante, che rappresenta una forma particolare di propriet&agrave; e quindi di impresa, non ancora definita dal nostro diritto costituzionale, mentre lo &egrave; in altre Carte costituzionali moderne (esempio: Francia, art. 36; Weimar, art. 156); ma che &egrave; una realt&agrave; sociale che noi dobbiamo affrontare e risolvere democraticamente con l&#39;unico principio moderno: quello cio&egrave; della nazionalizzazione. &Egrave; <span style=\"background-color:#FFFF00;\">la propriet&agrave; e l&#39;impresa che per la sua dimensione o la sua posizione monopolistica assume un interesse rilevante nella vita economica nazionale, sicch&eacute; rappresenta non pi&ugrave; un interesse privato o di privati ma un interesse nazionale e come tale deve essere posto sotto il controllo della Nazione<\/span>. Sono le imprese (e la propriet&agrave; delle imprese) esercenti <strong>servizi pubblici (telegrafi, telefoni)<\/strong> o di <strong>pubblica utilit&agrave; (acquedotti, ecc.)<\/strong>; sono le propriet&agrave; e le imprese riguardanti le <strong>fonti essenziali di energia (miniere, petroli, elettricit&agrave;)<\/strong> che in genere assumono anche forme monopolistiche, &egrave; la propriet&agrave; e l&#39;impresa che per la sua dimensione, per la sua posizione di monopolio e per la sua connessione nella vita economica del Paese assume tale importanza da cambiare di qualit&agrave;: divenire <strong><span style=\"background-color:#FFFF00;\">una forma particolare di propriet&agrave; e d&#39;impresa che non &egrave; ammissibile, rimanga forza potente in mano a privati cittadini<\/span><\/strong>. Non voglio fare esempi concreti della realt&agrave; italiana, poich&eacute; ci&ograve; potrebbe anche dividere le opinioni dei presenti. Il principio nella sua generalit&agrave; &egrave; accettato da tutti: <span style=\"background-color:#FFFF00;\">quando l&#39;impresa assume queste caratteristiche deve essere nazionalizzata<\/span>. Con questa parola si possono intendere realt&agrave; diverse: la Carta costituzionale si deve limitare a fissare il principio: la pratica attuazione sar&agrave; devoluta a leggi speciali, particolari, che si richiamino appunto a questo principio fondamentale stabilito dalla Costituzione. Queste leggi potranno stabilire e la nazionalizzazione in senso proprio di alcune imprese, cio&egrave; il passaggio della propriet&agrave; allo Stato e la gestione di esse attraverso forme particolari o di statizzazioni (nella forma indicata precedentemente, esempio; telefoni) o di nazionalizzazione, con autonomia di impresa, in forme diverse, dipendenti dalla situazione nazionale e della storia nazionale (esempio: nazionalizzazioni in Inghilterra, in Francia, delle miniere e delle banche &mdash; <span style=\"background-color:#FFFF00;\">in Italia esiste l&#39;I.R.I. la cui riforma potrebbe creare una forma particolare di nazionalizzazione<\/span>). In ogni caso <strong><span style=\"background-color:#FFFF00;\">la caratteristica della nazionalizzazione di fronte alla statizzazione dovrebbe consistere in una pi&ugrave; larga autonomia dell&#39;impresa con proprio Consiglio di amministrazione in modo da evitare ogni burocratizzazione e mantenere l&#39;agilit&agrave; caratteristica dell&#39;impresa industriale<\/span><\/strong>.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Da questo stesso principio potrebbe derivare una forma pi&ugrave; tenue di controllo possibile ed esistente di fatto, non giungente ad una vera e completa nazionalizzazione che comporta il passaggio della propriet&agrave; allo Stato, ma <strong><span style=\"background-color:#FFFF00;\">forme miste, in cui il capitale di comando sia in mano dello Stato<\/span><\/strong> e a <strong><span style=\"background-color:#FFFF00;\">forme di controllo limitate ad esami di bilanci aziendali e a fissazioni di tariffe<\/span><\/strong>.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Non credo opportuno esaminare in questa sede e le varie ipotesi e le varie possibilit&agrave; di concreta realizzazione di tali principi, in quanto credo che tale non sia il compito della Carta costituzionale. Voglio solo rilevare che questo principio cos&igrave; generale della limitazione sociale della propriet&agrave; e dell&#39;impresa e che pu&ograve; assumere varie forme concrete, vale non solo nel campo dell&#39;economia industriale, ma pure nel campo dell&#39;economia agraria: la propriet&agrave; e l&#39;impresa assenteistica o latifondista o oltre certe dimensioni, trova con questa generica enunciazione la possibilit&agrave; di una sua modificazione e del susseguente fondamento giuridico dell&#39;intervento dello Stato per una specifica riforma agraria.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Ma non sono queste sole le forme d&#39;impresa e di propriet&agrave; d&#39;interesse nazionale che la Costituzione dovrebbe ricordare e tutelare. <span style=\"background-color:#FFFF00;\">&Egrave; interesse nazionale tutelare<\/span> oltre che la propriet&agrave; e l&#39;impresa di Stato o nazionalizzata, l&#39;impresa e la propriet&agrave; Cooperativa, e <span style=\"background-color:#FFFF00;\">l&#39;impresa e la propriet&agrave; privata, in special modo quella di media e piccola dimensione<\/span>.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">L&#39;impresa cooperativa rappresenta un tentativo sociale di difesa dei lavoratori che uno Stato democratico non pu&ograve; trascurare e deve anzi proteggere. Un riconoscimento della funzione sociale di questa forma di propriet&agrave; e d&#39;impresa posto nella Carta costituzionale dovrebbe essere alla base di una legislazione particolare, a favore delle cooperative. Infine <strong><span style=\"background-color:#FFFF00;\">non &egrave; male che nella Carta costituzionale sia riaffermata l&#39;utilit&agrave; sociale dell&#39;impresa artigiana e media e ne sia assicurata la protezione da parte dello Stato<\/span><\/strong>.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Tutte queste realt&agrave; sociali, tutti questi interessi di rilevanza nazionale che io ho sommariamente ricordato potrebbero trovare la loro formulazione nella Carta costituzionale in pochi articoli nei quali il concetto d&#39;impresa viene necessariamente a confondersi con quello di propriet&agrave;: il che del resto &egrave; in tutte le Carte costituzionali o progetti di esse.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Senza nessuna pretesa per quello che riguarda la forma, ma solo per indicare la posizione dei vari concetti nella loro conseguenza logica, credo opportuno di formulare una serie di proposizioni soltanto per ci&ograve; che si riferisce al mio argomento:<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">a<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) la propriet&agrave; &egrave; il diritto di usare, di godere, di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">b<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) la propriet&agrave; dei mezzi di produzione pu&ograve; essere privata, cooperativa o di Stato. Lo Stato riconosce e garantisce e tutela la propriet&agrave; privata e l&#39;iniziativa economica privata. Lo Stato e tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la propriet&agrave; statale demaniale, la propriet&agrave; delle collettivit&agrave; pubbliche, la propriet&agrave; degli Enti pubblici e delle imprese statali e nazionalizzate;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">c<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) la propriet&agrave; privata non pu&ograve; essere espropriata che per legge;.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">d<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) il diritto di propriet&agrave; non potr&agrave; essere esercitato in contrasto con l&#39;utilit&agrave; sociale, con le direttive e i programmi economici stabiliti dallo Stato o in modo da arrecare pregiudizio alla propriet&agrave; altrui, alla sicurezza, alla libert&agrave;, alla dignit&agrave; umana col deprimere il livello di esistenza al di sotto del minimo stabilito dai bisogni umani essenziali;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">e<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) ogni propriet&agrave; che nel suo sviluppo ha acquistato o acquista, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, o a dimensioni relativamente rilevanti, caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, deve diventare propriet&agrave; della collettivit&agrave; nazionale o essere posta sotto il diretto controllo della Nazione;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">f<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell&#39;interesse nazionale l&#39;esercizio del diritto e delle forme di propriet&agrave; previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell&#39;impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<i><span lang=\"IT\">g<\/span><\/i><span lang=\"IT\">) lo stato riconosce la funzione sociale:<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"margin-left: 14.2pt; text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"margin-left: 14.2pt; text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">delle imprese cooperative;<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"margin-left: 14.2pt; text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">delle imprese private direttamente gestite dal proprietario.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Nell&#39;interesse della Nazione ne assicura lo sviluppo e la protezione.<\/span>\n<\/p>\n<p class=\"Testo\" style=\"text-align: justify;\">\n\t<span lang=\"IT\">Credo che nel complesso tali norme siano sufficienti per esprimere e proteggere la realt&agrave; sociale del nostro tempo e corrispondere alle esigenze della nostra coscienza popolare.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antonio Pesenti (1947) &#8211; Relazione e proposta presentata nella Commissione per la Costituzione, terza sottocommissione (diritti e doveri economico-sociali) *** Per quanto non voglia invadere il campo altrui, non mi &egrave; 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