Prescrizione penale e stabilità di governo
di IL PONTE (Massimo Jasonni)
Dal primo gennaio del prossimo anno dovrebbe entrare in vigore la nuova disciplina che sostanzialmente abroga la prescrizione penale, ovvero cancella, in concreto, un istituto che da tempo immemore nobilita la battaglia condotta dall’illuminismo giuridico nei confronti dei retaggi della Controriforma. Prescrizione ha significato fissazione legislativa di un limite temporale per l’esercizio e per la definizione della giustizia; ma non solo, giacché essa ha significato anche affermazione della coscienza statuale dei limiti della propria giurisdizione.
Lo Stato moderno, pure erettosi sulla sovranità, dunque sull’indisponibilità a consentire impunità o fasce di privilegio nell’intervento punitivo del Pubblico Ministero, tuttavia affermava la sua idiosincrasia per logiche autoritarie, quali quelle su cui si era formato, nel Medioevo “borghese”, il diritto della Chiesa cattolica e su cui si sarebbero tragicamente improntate, nel Secolo breve, le legislazioni dei regimi totalitari.
Non a caso la rigidità delle procedure penali, depauperate da prefissati confini cronologici, aveva trovato il consenso delle più svariate forme di imperialismo e di nazionalismo e aveva conosciuto una radicale ostilità nel pensiero di Cesare Beccaria e nelle attuazioni concrete dello Stato di diritto, tra cui anche la nostra Costituzione repubblicana.
Ora, il ministro Alfonso Bonafede ritorna impudicamente sul tema: trascura di dire che le problematiche poste dall’istituto della prescrizione penale sono quelle dianzi accennate; insiste sull’obiettivo di «non voler rompere con il Partito democratico e di non voler provocare una crisi di governo». Anzi, l’autorevole esponente del M5S sottolinea una sua, e quanto grande, bontà d’animo: «c’è la mia massima totale e sincera disponibilità a vagliare le proposte del Pd e degli altri partiti della maggioranza. Sono disponibile al dialogo, allora lavoriamo per dialogare meglio su questi temi».
Con queste parole ci imbattiamo, ancora una volta, non tanto in una crisi di sistema, quanto in una vera e propria débâcle della Politica. L’arte politica si arrende al mercato, le istituzioni si piegano al dominio tecnocratico con la dimenticanza delle battaglie con cui Erasmo e, con Erasmo, i grandi dell’umanesimo europeo, non ultimi il nostro Socino e i sociniani, sconfissero i dogmatismi religiosi e affermarono primi, ma già ben saldi lineamenti della laicità.
La questione non sta nel trovare un accordo, o non, con Zingaretti o con altre eminenze partitiche di oggi; né sta nell’avvalorare la riforma, come pure il Bonafede ha tenuto a rimarcare, per il fatto che «magistrati e avvocati hanno collaborato alla stesura del testo». Viceversa, sta nel riflettere sul peso che l’istituto della prescrizione del reato (o della pena, giacché, come abbiamo già scritto sulle pagine di questa rivista, si tratta di due facce ben distinte di una pur medesima medaglia) ha assunto nella definizione del ruolo della democrazia. Quanto ai professionisti consultati, non conosciamo il nome dei magistrati sentiti, né quali avvocati siano stati chiamati a convegno; ma abbiamo ben presente cosa pensasse Calamandrei di certi legulei faccendieri quando prospettava l’opportunità di escluderne l’eleggibilità in Parlamento. Le costituzioni dei moderni, proprio in quanto erette sul principio di sovranità popolare, muovono dalla premessa della storicità, non già della dogmaticità degli interessi penalisticamente tutelati; e, per ciò stesso, dalla consapevolezza che una sentenza, espressa a troppi decenni di distanza dal tempo del commesso reato, non è più scritta «in nome del popolo», come la legge pretende, ma sulla sabbia. Quella tardiva pronuncia è destinata a vaporare alla prima raffica di vento, inevitabilmente provoca malessere e disaffezione nell’opinione pubblica.
La sconfitta dei nostri governi non sta nell’aver consentito impunità per spazio eccessivo attribuito all’istituto della prescrizione, ma nella pessima gestione dell’amministrazione pubblica e, più in particolare, dell’amministrazione della giustizia. Basti pensare al Csm.
La verità, dietro questo ennesimo, misero dibattito parlamentare è ben altra rispetto a quanto il signor ministro ci vuole rappresentare: il populismo mira a compiacere a un’offesa della Magistratura (Berlusconi docet, Renzi con lui), mediaticamente sostenuta, che finisce per avvilire la figura del Giudice, riducendola alla stregua del persecutore dei deboli.
Questa degradata concezione della Legge e della Giustizia, di cui il M5S (ma non solo il M5S) si fa portavoce, fa il paio con la proposta giustizialistica di un processo “eterno”, privato di limiti: non più un processo, quale i padri costituenti intendevano, ma una reviviscenza di odi mai sopiti, di antiche vendette. Non a caso la caduta in disgrazia della prescrizione segue all’approvazione di una riforma illiberale della legittima difesa e interviene tra clamori che sempre più invocano inasprimento delle sanzioni e ritorno a una concezione autoritariamente retributiva della pena.
La classe politica è attesa – dio sa quando, dio sa come – da una radicale rifondazione. Il nuovo ceto dirigente dovrà responsabilmente attingere a quel percorso della civiltà occidentale, cui l’attuale ministro della Giustizia non presta alcuna attenzione. Appena un cenno di storia, sul punto: è già il diritto romano che dapprima stabilisce, per giurisprudenza, confini temporali alle varie fasi del processo; poi, avvedendosi del pericolo di un’eccessiva prolissità delle cause, conferma limiti invalicabili all’accusatore per esaurire l’attività istruttoria. Costantino e, a seguire, Giustiniano propongono barriere tassative, oggettivamente invalicabili. Né sorprende che il diritto barbarico ignori la prescrizione, salve rare eccezioni di cui qui sarebbe superfluo disquisire; ma soprattutto è significativo che sia il diritto penale della Chiesa di Roma a disconoscere, nei crimini contro la fede, la prescrizione. Ciò in forza dell’impronta inquisitoriale che mira al raggiungimento di una verità metastorica, a qualunque costo, fosse pure al prezzo di una confessione estorta.
Fonte: https://www.ilponterivista.com/blog/2019/12/08/prescrizione-penale-e-stabilita-di-governo/
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