Il pegno rotativo: un odioso privilegio a favore degli istituti di credito
di Stefano Rosati La nostra legge civile prevede che tutti i creditori abbiano “eguale” diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, nel caso in cui il loro credito resti insoddisfatto (articolo 2741 del codice civile). Questo principio acquista particolare significato in caso di fallimento del debitore. In tal caso nessuno dei creditori potrà agire individualmente. Il legislatore, infatti, appronta una speciale procedura volta a liquidare il patrimonio del debitore per ripartire proporzionalmente il ricavato tra...
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