Se non è comprensibile al popolo non è più la nostra Costituzione
di RETE MMT (Veronica Frattini)
La semplicità, intesa come il saper togliere, il lavoro di limatura che porta a lasciare solo l’essenza, è una caratteristica della poesia.
La semplicità di un testo ne consente la fruibilità ad un pubblico ampio, privo di studi specialistici o privo di tanto tempo da dedicare alla lettura.
Al contrario, l’opacità e la contraddittorietà di un testo lo rendono soggetto a interpretazioni future, dando molto potere a chi dovrà giudicarne la corretta interpretazione.
Cesare Beccaria, secoli fa, scrisse che “Le nostre leggi oscure finiscono per esser benevolmente interpretate se alla porta bussa un amico e viceversa applicate in modo rigido ai nemici e ai forestieri”. Perché “le leggi scritte in una legge oscura al popolo” lo pongono “nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso quale sarebbe l’esito della sua libertà”.
Per questi motivi i padri costituenti, nello scrivere la nostra Costituzione, usarono un linguaggio semplice ed essenziale, senza opacità, cercando di definire in maniera chiara le caratteristiche, le funzioni e le relazioni tra le diverse istituzioni in cui la Repubblica si articola.
Fecero anche di più, in realtà: scrissero la Costituzione nel linguaggio universale della poesia, per trasmetterne i contenuti a chiunque sia in grado di leggere e prima di approvare il testo lo fecero persino rivedere da scrittori e letterati dell’epoca.
Il noto linguista ed ex-Ministro Tullio De Mauro, parlando della “Costituzione più bella del mondo”, spiegò infatti come la Costituzione vigente abbia “una media esemplare di poco meno di 20 parole per frase”. Per il 93% è scritta con un vocabolario base “che già nelle scuole elementari, per chi le fa, può essere noto”. Insomma, secondo De Mauro la Costituzione Italiana è uno dei pochi testi comprensibili alla maggioranza della popolazione.L’esempio più eclatante?
In totale, la Costituzione vigente ha 1357 vocaboli. L’articolo 70, sul funzionamento delle due Camere, ha oggi 9 parole. La riforma proposta aggiunge a questo articolo 430 parole, con rimandi interni ad altri articoli. La forma in cui è scritta la nuova legge è confusa e apre così ampio spazio a possibili contenziosi tra Camera e Senato sulla corretta scelta dell’iter da attribuire ad una legge, sulla corretta interpretazione della legge scritta.
A) Costituzione: testo vigente:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
B) Costituzione: testo modificato:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.
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Questa riforma apre le porte della legge fondamentale dello Stato all’oscurità, all’ambiguità, infine alla necessità che la legge sia interpretata, non essendo più di immediata comprensione da parte di ogni cittadino. La riforma darà un potere maggiore a chi sarà preposto ad interpretare le norme della Costituzione, come la Corte Costituzionale e quindi, indirettamente, gli organi che ne decidono la composizione.
La Costituzione quindi non potrà più essere lo strumento principe a tutela dell’uguaglianza, nelle mani di ogni cittadino. Si rimette pericolosamente in discussione la certezza della legge scritta. Il cittadino comune, privo di competenze specifiche, non potrà aver la pretesa di comprenderla e pretenderne l’applicazione, dovrà comunque fare sempre riferimento alla manzoniana figura dell’”azzeccagarbugli”. Il portato di queste modifiche ha un effetto dirompente come una bomba: mette in discussione uno dei pilastri della nostra democrazia.
La cesura tra i cittadini ed il chiaro progetto di società democratica scritta nella Costituzione rischia di ampliarsi ancor di più. In questo senso, questa riforma si inserisce nell’alveo di quel processo di alienazione del cittadino dal disegno di società democratica ideale contenuta nelle Costituzioni scritte, conquistate con secoli di lotte e rivoluzioni.
I futuri cittadini italiani guarderanno alla Costituzione Italiana come ad un testo tecnico, lungo, per specialisti, complesso, intricato, con il disinteresse con cui i cittadini europei oggi guardano ai Trattati dell’Unione Europea?
Se vogliamo che la Costituzione rimanga comprensibile al popolo, possiamo votare No il prossimo 4 dicembre!
Fonte:http://www.retemmt.it/non-comprensibile-al-popolo-non-piu-la-nostra-costituzione/
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