Articolo 18, Giovanni Maria Flick (membro della Consulta nel 2003): “Nella Corte ha prevalso la valutazione politica e istituzionale su quella giuridica”
di GIOVANNI MARIA FLICK (intervista dell’Huffington Post)
Stessa domanda, ma valutazioni e contesti diversi. La decisione di dichiarare inammissibile il quesito referendario che reintroduceva l’articolo 18 abolito dal Jobs Act, architrave del riformismo renziano, ha spaccato la Corte Costituzionale. Otto giudici su tredici hanno sposato la linea di Giuliano Amato che sosteneva come il quesito fosse “manipolativo” perché non si limitava ad abrogare una legge ma ne allargava la disciplina estendendola anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. Per la relatrice Silvana Sciarra e altri quattro giudici invece non si trattava di un quesito “propositivo”. E nel sostenere questa tesi è stato richiamato il precedente della sentenza 41 del 2003, quando la Consulta dichiarò ammissibile un quesito analogo che estendeva l’articolo 18 anche alle aziende con un solo dipendente. Il referendum in quel caso non raggiunse il quorum.
Per questo motivo l’Huffington Post ha intervistato il professore Giovanni Maria Flick, ex presidente della Consulta e membro della Corte che nel 2003 dichiarò ammissibile il quesito considerato da più parti analogo a quello bocciato mercoledì.
Professor Flick, perché la Corte Costituzionale di cui lei faceva parte nel 2003 aveva dichiarato ammissibile un quesito analogo a quello considerato inammissibile mercoledì?
C’è la necessità di guardare i due momenti di attività della Corte: il momento più giuridico da un lato e il momento più istituzionale dove la componente politica è più forte dall’altro. I limiti all’ammissibilità del referendum, a parte quelli previsti esplicitamente dalla Costituzione, sono stati introdotti dalla Corte stessa nella sua elaborazione. C’è l’interesse che questo discorso sull’elaborazione della Corte rimanga costante, per la prevedibilità e la certezza delle decisioni; ma c’è anche la possibilità che cambi il contesto in cui la domanda di abrogazione deve operare.
Secondo la linea che ha prevalso in seno alla Consulta, il quesito proposto dalla Cgil era manipolativo.
A mio parere si deve fare sempre tutto il possibile per andare incontro alla volontà del popolo e valorizzare la richiesta di referendum. Sempre nei limiti dell’ammissibilità. Il carattere propositivo e non meramente abrogativo però si presta a diverse interpretazioni. Quando viene abrogata parzialmente una legge può verificarsi lo stimolo al suo allargamento sotto altro aspetto. Il confine è abbastanza difficile da stabilire.
Infatti la Corte si è divisa
Non si può parlare di totale uguaglianza tra il contesto nel quale la Corte ha deciso nel 2003 e quello in cui si è espresso la Corte in riferimento al Jobs Act. Risulta evidente dai voti della Consulta: cinque hanno visto una continuità tra le due decisioni, otto non l’hanno vista. Qui la certezza del diritto – che passa attraverso l’interpretazione dei limiti all’ammissibilità del referendum – ha ceduto di fronte alla diversità di valutazione del contesto politico e istituzionale in cui il referendum è stato richiesto.
Molti sostengono che la Corte abbia smentito se stessa con due decisioni diverse su un quesito analogo.
Premetto che la Corte non ha bisogno che un ex presidente la difenda. Non mi sembra che abbia smentito se stessa. Ha semplicemente fatto prevalere il contesto politico e istituzionale rispetto alla valutazione tecnico-giuridica. E quando parlo di contesto politico mi riferisco alla politica in senso alto, non a considerazioni di tipo elettorale o a calcoli delle forze politiche in campo. Sono le due dimensioni nelle quali si muovono le valutazioni della Consulta. È la stessa Corte che costruisce, attraverso la sua giurisprudenza, i limiti dell’ammissibilità di un quesito. Nell’ambito di questo discorso si può oscillare tra il prevalere della dimensione di certezza e la dimensione della valutazione politico-istituzionale. Evidentemente non c’era un’uguaglianza se per cinque giudici su tredici c’era un’identità tra le due sentenze mentre per gli altri otto invece non c’era. Non c’è un corto circuito né spazio per strumentalizzazioni. Il quesito nel 2003 aveva un determinato significato, nel 2017 ne ha un altro.
Siccome la domanda è sempre la stessa cos’è cambiato?
Nell’interpretazione della maggioranza della Corte è cambiato il contesto in cui quella domanda doveva trovare una risposta.
La leader della Cgil Susanna Camusso ha annunciato che valuterà se ricorrere alla Corte di Giustizia europea. Ci sono le basi?
Non ho approfondito l’argomento. Ma non è la prima volta che la Corte dà una valutazione che si discosta da una data precedentemente. Già in passato ha applicato il principio secondo il quale l’abrogazione di una legge può comportare l’applicazione di una disciplina preesistente allargandola. Possiamo con certezza dire che Strasburgo non è un ulteriore grado di giudizio.
C’è chi sostiene che il quesito sia stato scritto male dai proponenti.
Le motivazioni le leggeremo quando saranno diffuse. Il problema non è se il testo è scritto bene o male, ma la differenza di efficacia di una abrogazione come questa rispetto a quella precedente. Perché l’abrogazione di una parte del Jobs Act, in questo momento, poteva avere effetti diversi.
Commenti recenti