Perché voterò NO, o non voterò, i 5 referendum sulla “Giustizia Giusta”
di La Croce quotidiano (Danilo Bassan)
In molti comuni d’Italia il 12 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale, ma in tutta Italia quello stesso giorno potremo esprimere il nostro parere sui quesiti referendari “per la giustizia giusta”.
Come già accaduto in passato cerco di darmi una risposta sulle ragioni per andare a votare (come si sa per essere valido un referendum deve anche raggiungere il quorum dei votanti) e capirne un po’ di più, e per farlo mi rivolgo a chi ne sa più di me, ovvero al Centro Studi Rosario Livatino. Ricordo inoltre che si può decidere di votarne uno, nessuno o solo alcuni.
Le schede per i referendum che saranno a nostra disposizione hanno la seguente descrizione nel sito del Ministero dell’Interno:
• scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
• scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
• scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
• scheda di colore grigio per il Referendum n. 4: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
• scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.”
Parto dal principio che i quesiti referendari non sono “un atto ostile nei confronti della magistratura”, come ha dichiarato il presidente dell’Anm-Associazione nazionale magistrati, ma una domanda rimane: se i referendum sono stati appoggiati da partiti che hanno ministri in carica ed appoggiano l’attuale governo, perché non si è scelta la strada di proporre riforme in parlamento? Visto che se i referendum abrogativi venissero approvati, si dovrebbe ugualmente tornare in Parlamento per tutte le modifiche nelle leggi e materie interessate dalla decadenza (abrogazione) di queste norme.
1. ABROGAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (LEGGE SEVERINO) (scheda rossa)
Il quesito. “Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?”
Il referendum (scheda rossa) si propone come effetto quello di tornare al regime delle incandidabilità vigente prima del 2013. Il regime precedente alla legge Severino non prevedeva norme di carattere generale in materia di “incandidabilità” per deputati, senatori, membri del Parlamento europeo e incarichi di Governo, ma in relazione a una serie di reati, si poteva attivare l’interdizione dai pubblici uffici.
Sul piano politico, la legge Severino denota un maggiore intento di esercitare l’incandidabilità di soggetti condannati in via definitiva per reati di una certa gravità. Inoltre visto che ci si trova di fronte a condanne definitive, il ritorno al precedente sistema potrebbe escludere dall’incandidabilità reati di grave disvalore, e tali da incidere sull’onorabilità delle istituzioni. Per concludere: la legge Severino può essere migliorata, ma il referendum abrogativo non è il sistema adatto per modificarla.
2. CUSTODIA CAUTELARE (scheda arancione)
Il quesito. “Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?”
Le limitazioni della libertà personale prima della sentenza definitiva, e quindi con misure cautelari, sono consentite se vi sono gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato per il quale si procede. Il quesito in realtà non si preoccupa del pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di fuga dell’indagato, ma si interessa del pericolo di reiterazione del reato.
Punta ad abrogare il pericolo di tornare a commettere “delitti della stessa specie di quello per cui si procede”. È vero che la custodia cautelare ha conosciuto gravi abusi, vista la quantità di richieste per ingiusta detenzione che ogni anno vengono accolte, tanto da raggiungere nel 2019 la ragguardevole somma di oltre 43 milioni di € detenzione qualificata ingiusta. Gli errori ci possono essere, ma in appena dodici mesi oltre 1000 persone sono andate in carcere o agli arresti domiciliari e poi assolte.
Nel bilanciare il diritto di libertà e le esigenze di sicurezza sociale il quesito proposto con l’abrogazione è sbilanciato a favore dell’indagato/imputato. A seguito della modifica, infatti verrebbero esclusi: la commissione reiterata di reati di istigazione o aiuto al suicidio, come ad esempio chi su siti o altri mezzi incoraggia giovani e non al suicidio, fornendo lanche consigli sui modi per togliersi la vita. Se vincesse il Sì cesserebbe la misura cautelare per reati come la rapina o l’estorsione, se compiute senza armi e senza mezzi di violenza personale, oppure lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche di rilevante entità, purché non accompagnate dalla partecipazione ad associazioni per delinquere volte al traffico della droga. Col risultato della rimessa in libertà di piccoli e grandi spacciatori poche ore dopo l’arresto.
3. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI SULLA BASE DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI (scheda gialla)
Il quesito. “Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; …….. [omissis]
Il testo del quesito occuperà gran parte della scheda e per brevità non elenco tutti gli articoli oggetto di abrogazione, ma sono davvero tanti. L’approvazione di questo referendum avrà l’effetto di precludere al magistrato che sia stato destinato, all’atto dell’assunzione in servizio, a una funzione – P.M. o giudice -, sia precluso definitivamente il passaggio all’altra funzione. Ad oggi esiste un unico concorso di magistratura che consente di accedere sia alle funzioni giudicanti che a quelle requirenti. Gli art. 106 Cost. e 107 stabiliscono che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Quindi essendo unico il concorso, chi accede alla magistratura ha il diritto di svolgere entrambe le funzioni.
4. VOTO PER I MEMBRI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI (scheda grigia)
Il quesito. “Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?”
Il quesito punta ad abrogare alcuni articoli che disciplinano le competenze dei componenti non togati dei Consigli giudiziari distrettuali, e intende eliminare i limiti funzionali dei componenti non togati senza che le norme perdano efficacia. Non è certo però che siano sufficienti questi interventi per le modalità di designazione degli avvocati nei consigli giudiziari, che andrebbe resa elettiva.
5. ABOLIZIONE RACCOLTA FIRME LISTA MAGISTRATI. (scheda verde)
Il quesito. “Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”
L’articolo di legge in questione riguarda le modalità di presentazione delle candidature per l’elezione dei componenti togati del C.S.M. Con l’abrogazione non sarà più necessario accompagnare la candidatura con una lista di presentatori. Però l’eliminazione dell’obbligo di sostenere con le firme le liste per le elezioni del C.S.M. non limiterebbe il potere delle correnti, mentre servirebbe una completa riforma del sistema elettorale, e un referendum abrogativo non è lo strumento adatto.
In conclusione, i quesiti referendari risultano complessi da decifrare e molto tecnici, ma con l’analisi del CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO (lascio il riferimento in calce) sono venuto a conoscenza dei rischi che un’affrettata lettura porti a seguire pedissequamente le indicazioni di voto da parte di alcuni schieramenti politici. In pratica, personalmente voterei NO a tutti i referendum, ma se questo dovesse servire a raggiungere il quorum ne sarei dispiaciuto: L’unico quesito al quale convintamente voterò NO è la scheda arancione (Misura Cautelare), perché la possibilità che l’aiuto e l’istigazione al suicidio possano essere escluse dalla limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva dell’indagato, per chi come me fa parte del Popolo della Famiglia, è intollerabile. Inoltre essendo Padova, città dove vivo, una delle piazze d’Italia con maggiore presenza di spaccio, immagino lo stupore di chi, dopo aver colto in flagranza uno spacciatore lo vedrebbe liberamente circolare a distanza di poche dall’arresto.
Trovate l’analisi completa sui quesiti referendari da parte del Centro Studi Rosario Livatino al link: https://www.centrostudilivatino.it/referendum-per-la-giustizia-giusta-una-lettura-ragionata-dei-quesiti-proposti/
Commenti recenti