Covid. Tribunale dei ministri archivia inchiesta su Bergamo contro Attilio Fontana e membri del Cts
di QUOTIDIANO SANITÀ (Redazione)
Dopo l’archiviazione dell’inchiesta di Conte e Speranza, cadono le accuse contro la gestione della prima ondata del Covid nella provincia di Bergamo a carico del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e altri indagati, tra cui l’allora assessore Gallera e i membri del Cts. Per i giudici l’ipotesi di omicidio colposo è “una congettura priva di basi scientifiche” e l’accusa di epidemia colposa in forma omissiva smentita dal fatto “tutti i Paesi sono stati colpiti dalla pandemia”.
Dopo il proscioglimento in Corte d’appello sul caso camici, arriva un’altra buona notizia per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: il Tribunale dei Ministri ha deciso di archiviare l’accusa di epidemia e omicidio colposi nell’ambito dell’inchiesta a carico suo e di altri 12, tra cui l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera, per la presunta sbagliata gestione della prima ondata di Covid-19 nella provincia di Bergamo. Archiviate anche le accuse contro i membri del Cts Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D’Amario e Giuseppe Ippolito. Una decisione che segue l’archiviazione, a giugno, dell’inchiesta contro l’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza.
Dell’inchiesta, dunque, resta in piedi solo l’ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio, contestata all’ex capo della Protezione civile Angelo Borrelli, al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, al membro del Cts Claudio D’Amario e agli allora assessore e dg del welfare lombardo, Giulio Gallera e Luigi Cajazzo. Ai primi tre la procura di Bergamo contesta la mancata attuazione del piano nazionale di risposta a una pandemia influenzale, a Gallera e Cajazzo quella del piano regionale. Un’ipotesi di reato che, riferiscono le agenzie citando l’ordinanza emessa dal Tribunale dei Ministri, presieduto dalla giudice Mariarosa Pipponzi, non sarebbe competente a giudicare, dal momento che “non contempla alcun concorso di Conte, Speranza, né di altri componenti del governo e pertanto deve essere disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché proceda nelle forme ordinarie”.
Pronunciandosi invece sull’ipotesi di omicidio colposo, il tribunale dei ministri di Brescia la definisce “congettura priva di basi scientifiche”, perché “manca del tutto la prova che le 57 persone, che sarebbero morte per la mancata estensione della zona rossa, rientrino tra le 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero stati se fosse stata attivata la zona rossa”, si legge nelle 34 pagine di ordinanza di archiviazione. Si porta in evidenzia che nemmeno il microbiologo Andrea Crisanti, nel suo studio teorico su quanto accaduto nella Bergamasca all’inizio dell’emergenza pandemica, “è stato in grado di rispondere circa il nesso di causa tra la mancata attivazione della zona rossa e la morte di persone determinate”. Per questo, sottolineano i giudici, “la contestazione dell’omicidio colposo in relazione alla morte delle persone indicate in imputazione si basa quindi su una mera ipotesi teorica sfornita del ben che minimo riscontro”, dal momento che “la possibilità di contrarre il virus tramite contatti con persone infette non è mai stata esclusa neppure all’interno delle zone rosse”.
Per il Tribunale dei Ministri, dunque, non ravvede neanche un nesso tra le condotte contestate a Fontana e ad altri (come la mancata proposta al Governo di istituzione della zona rossa, l’estensione della sorveglianza ai voli indiretti dalla Cina, la mancata verifica della dotazione dei Dpi, il censimento dei reparti di malattie infettive solo a partire dal 24 febbraio 2020 e la mancata verifica della formazione del personale sanitario) e la morte delle 57 persone: l’ipotesi di omicidio colposo “non è supportata neppure dalla consulenza Crisanti e si riduce a nulla più che a una congettura priva di basi scientifiche”.
Per quanto riguarda l’ipotesi di reato di “epidemia colposa in forma omissiva” per il giudici “non è configurabile” dal momento che questo caso riguarda “la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni”. Inoltre, “data la natura stessa della pandemia da Sars-CoV-2, che ha coinvolto l’intera umanità, sarebbe comunque irrealistico ipotizzare che la stessa sia stata cagionata, anche solo a livello nazionale o regionale, da asserite condotte omissive”. Per i giudici “la dimostrazione empirica, ma inconfutabile, di tale assunto è data dal fatto tutti i Paesi sono stati colpiti dalla pandemia – sia quelli che hanno adottato misure più restrittive, tra cui l’Italia, sia quelli che hanno adottato misure meno restrittive – e quindi è un non senso affermare che, se fossero state adottate le misure asseritamente omesse, l’epidemia non si sarebbe verificata”.
Inoltre “la contestazione al presidente della Regione Lombardia di non aver introdotto la zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano è, anche astrattamente, infondata”, considerato che tale competenze “era, in prima battuta, del presidente del Consiglio”, scrivono i giudici, sottolineando poi che “in ogni caso, comunque, la Regione, salvi casi eccezionali, non avrebbe potuto adottare tali provvedimenti senza confrontarsi con il Governo, dovendo simili misure essere inquadrate nell’ambito di una gestione dell’epidemia unitaria e non frammentaria ed episodica”.
I giudici ricordano inoltre che “l’istituzione di una zona rossa, per sua natura, incide e comprime diritti costituzionalmente garantiti” e ha “ricadute gravissime in termini di occupazione, di crisi sociale e di produzione del Pil nazionale. Si tratta quindi di valutazioni che, per la loro gravità, non è esigibile e neppure auspicabile che vengano assunte senza un’adeguata ponderazione dei dati di conoscenza acquisiti, del loro grado di certezza e delle conseguenze derivanti dall’istituzione di una zona rossa”. E “nei giorni in cui viene formalmente contestata un’omissione al presidente della Regione Lombardia persisteva un grado di incertezza non trascurabile sul livello di infettività del virus”.
A Fontana la procura di Bergamo contestava anche “di non aver segnalato, con le mail del 27 e 28 febbraio 2020, la situazione di criticità relativa alla diffusione del contagio nei comuni della Val Seriana e di non aver richiesto ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle in essere di cui, invece, chiedeva la conferma”. Anche in questo caso, dal momento che “il 28 febbraio 2020 la segreteria del presidente della Regione Lombardia inviava al Governo, ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Interno, nonché al commissario Borrelli, una nota alla quale era allegato un report contenente l’andamento epidemiologico al 28 febbraio 2020”, i giudici del tribunale dei ministri di Brescia concludono che “il presidente della Regione Lombardia, alla luce dei dati conosciuti e conoscibili, ha operato nel solco di quanto previsto dal decreto-legge n. 6 del 2020 e ha correttamente fornito al Governo i dati a sua disposizione e pertanto la notizia di reato è, anche sotto questo profilo, infondata”.
“Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il Covid”, commenta dai social il presidente Fontana. “Su questa indagine – aggiunge – una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e proprio odio contro la Lombardia e il nostro operato. Nelle pagine della sentenza di archiviazione vedo smontate molte delle bufale costruite ad arte su quei mesi drammatici che hanno sconvolto le nostre comunità e provocato un immenso dolore a tante famiglie”.
Fonte: https://www.quotidianosanita.it/m/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=115784
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