La Cassazione boccia il dl Sicurezza: “Libertà fondamentali a rischio”
da L’INDIPENDENTE ONLINE (Stefano Baudino)

È arrivata l’ennesima batosta per il “decreto sicurezza” del governo Meloni. A infliggerla, questa volta, ci ha pensato l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che in una relazione di 129 pagine ha messo in fila dubbi di costituzionalità, forzature procedurali e rischi per diritti e libertà fondamentali derivanti dal provvedimento approvato dall’esecutivo. Nel mirino finisce anzitutto la scelta della compagine governativa di trasformare in decreto-legge un disegno di legge ormai vicino all’approvazione parlamentare, ma le critiche investono anche il contenuto delle norme introdotte, considerate – sulla base degli autorevoli pareri di numerosi penalisti e costituzionalisti – espressione di un ricorso «accentuato» allo strumento penale e di una logica marcatamente repressiva.
Le prime considerazioni degli autori della relazione – che, pur non essendo vincolante, detiene un elevato valore interpretativo, costituendo una guida autorevole per giudici e avvocati – riguardano proprio l’uso della decretazione d’urgenza. Il Massimario ricorda infatti che il decreto sicurezza «riproduce quasi alla lettera» il contenuto del ddl sicurezza già approvato dalla Camera e quasi concluso al Senato. Alla data del varo del decreto, sottolineano i giudici, il testo era già pronto per l’esame finale di Palazzo Madama e avrebbe potuto essere modificato con il normale iter parlamentare. Per questo la relazione dà ampio spazio alle critiche di costituzionalisti e penalisti sulla «(in)sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza». Si ricorda, inoltre, come le norme del provvedimento risultino «manifestamente eterogenee», accorpando materie disparate – dal terrorismo alla canapa, dalle carceri ai rimpatri – senza una ragione unitaria di necessità e urgenza. La relazione cita l’«Appello per una sicurezza democratica» firmato da 257 giuristi, che parla di «plateale colpo di mano» e di «vulnus causato alla funzione legislativa delle Camere». Vengono inoltre riportate le accuse di «mortificazione della funzione legislativa» e di «regressione democratica» avanzate durante le audizioni parlamentari sul decreto. Il Massimario richiama anche le osservazioni dell’Associazione italiana professori di diritto penale, che definisce il provvedimento un «anomalo ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale» e una pratica che rischia di «svilire il ruolo del parlamento».
Non meno severo risulta il giudizio sul contenuto del decreto. Tra i punti più controversi ci sono poi le norme che rafforzano i poteri di intervento delle forze dell’ordine in occasione delle manifestazioni. Su questo punto il Massimario richiama le critiche di giuristi e associazioni, evidenziando «l’ampia discrezionalità assicurata al questore» e «l’insufficiente precisione nell’individuazione delle condotte» che possono giustificare misure limitative della libertà personale. Basandosi sugli scritti di vari autori, la relazione avverte inoltre del rischio che il giudizio di pericolosità possa fondarsi su valutazioni arbitrarie, fino a trasformarsi in «un intuizionismo che tracima in arbitrio». L’OSCE, riportano i giudici, aveva già avvertito che il disegno di legge presentava «diverse criticità che potrebbero ostacolare l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali». Ancora più dura la posizione dei relatori speciali dell’ONU, secondo cui il decreto potrebbe limitare «la capacità degli individui […] di riunirsi pacificamente per proteste e manifestazioni» e favorire «procedimenti arbitrari e pene sproporzionate».
Sul fronte penitenziario, l’art. 26 introduce il delitto di rivolta in carcere (art. 415-bis c.p.) punendo anche la «resistenza passiva». La Cassazione sottolinea che «la tipizzata “passività” nella resistenza costituisce «un novum senza precedenti nell’ordinamento penale, sin qui solidamente ancorato al principio dell’irrilevanza penale delle condotte di mera inazione rispetto all’ordine impartito dall’autorità». Ne derivano «dubbi circa il rispetto dei principi di materialità e offensività», con il rischio di scivolare verso un «diritto penale d’autore». Rispetto all’art. 15 – che rende facoltativo il rinvio della pena per donne incinte o madri di figli sotto l’anno – viene riportato il parere una «patente violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31, comma secondo, Cost.) e di umanità della pena (art. 27, comma terzo, Cost.)». Non mancano contestazioni sul fronte della canapa industriale. L’art. 18 vieta le infiorescenze, con un divieto penalmente presidiato che, secondo la relazione, potrebbe confliggere con il diritto europeo. I giudici richiamano la sentenza Kanavape della Corte di giustizia, secondo cui gli Stati membri non possono vietare prodotti legalmente fabbricati in altri Stati membri «a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento».





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