La Costituzione prima dei vincoli europei
di L’INTELLETTUALE DISSIDENTE (Matteo Volpe)
Con una sentenza storica, la Consulta ha deciso che i vincoli di bilancio non possono condizionare l’attuazione delle garanzie costituzionali, le quali sono da intendersi come valide a prescindere. Ciò rimette implicitamente in discussione i trattati dell’Unione Europea.
In una sentenza che entra nella storia della giurisprudenza italiana, la Corte Costituzionale ha stabilito illegittima una norma della Regione Abruzzo, la legge n. 78 del 1978. La norma stabilisce che il reperimento dei fondi necessari per garantire il diritto allo studio dei disabili
Debba avvenire nella misura del 50% “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio”
Ed proprio questa la parte oggetto della controversia. La Provincia di Pescara aveva protestato, poiché la Regione non aveva garantito la metà di quei fondi come scritto nella norma, appellandosi al TAR. La Regione replicava, che, sempre secondo quanto stabilito dalla legge regionale, essa può contribuire solo nelle misura in cui ciò sia permesso dalle esigenze del bilancio. Il TAR aveva ravvisato una possibile incostituzionalità della norma e aveva per questo sottoposto la questione ai giudici della Consulta. La Corte, infine, si è espressa a favore della Provincia, in seguito a un pronunciamento molto interessante, con il quale si asserisce – ed è, notiamo noi, quasi una tautologia – che i diritti incomprimibili non possono dipendere da logiche di bilancio. In particolare, nell’articolo 6 comma 2-bis della norma, si ravvisano profili di incostituzionalità. L’articolo 38 della Carta costituzionale sancisce il diritto all’educazione di ogni cittadino inabile al lavoro. L’articolo 10, invece, recepisce le norme del diritto internazionale; tra queste, nota la Consulta, vi è anche la Convenzione delle Nazioni Uniti riguardo ai diritti delle persone disabili. Nella motivazione della sentenza si legge che condizionare l’attuazione di una norma costituzionale alla necessità del bilancio vorrebbe dire rendere tale norma aleatoria, quindi di fatto potenzialmente inattuabile. I giudici, inoltre, affermano:
“Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria”
L’articolo 81, cioè quello che impegna lo Stato al perseguimento del pareggio di bilancio, infatti, non può mettere in discussione la garanzia dei diritti fondamentali, altrimenti si tratterebbe “di una visione non corretta” poiché “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Questa sentenza, che si rifà ad altre precedenti, pone un nucleo inviolabile di principi come prioritario rispetto a tutto il resto, soprattutto a ragioni di contabilità. Il pareggio di bilancio non può essere un motivo valido per sottrarre fondi necessari alla realizzazione di tale nucleo di principi. L’articolo 81 sull’equilibrio tra entrate e uscite è stato inserito in Costituzione su attuazione delle direttive dell’Unione Europea e del Fiscal Compact, il quale impegna gli stati membri ad adeguare ad esso i propri ordinamenti. L’Unione Europea, in modo unilaterale e antidemocratico, aveva del tutto arbitrariamente deciso che i vincoli dei trattati dovessero essere anteposti alle leggi degli stati, fossero anche le loro leggi fondamentali. La Corte Costituzionale ora, implicitamente, ribalta questa infondata asserzione:
Sono le norme costituzionali ad avere la precedenza sui vincoli alla finanza pubblica
Il pronunciamento della Consulta conferma ciò che sembrava già a molti evidente, e cioè che i trattati dell’Unione Europea, che sottopongono la finanza pubblica a stretto controllo e che costringono i governi nazionali a tagliare fondi per i servizi e le garanzie essenziali, sono contrari ai principi sanciti dalla nostra Costituzione. Un governo potrebbe pertanto, con piena legittimità giuridica, decretare l’uscita, anche unilaterale e senza consultazione, da tali trattati in quanto ostacoli all’attuazione della propria legge fondamentale. La Costituzione, come espresso dalla sentenza in esame, condiziona il rispetto dei vincoli di bilancio alla previa garanzia dei diritti essenziali. Dunque, qualora quest’ultima sia impedita da tali vincoli, la loro infrazione sarebbe un atto legittimo, ma andrebbe incontro alla contrarietà di Bruxelles che potrebbe avviare procedure di infrazione o minacciare ritorsioni. L’ostinatezza dell’Unione Europea nel pretendere il rispetto dei trattati contro le leggi costituzionali sarebbe quindi motivo più che valido per esigere l’uscita dell’Italia senza condizioni.
Fonte: http://www.lintellettualedissidente.it/italia-2/la-costituzione-viene-prima-dei-vincoli-europei/
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