Storia dell’Unione Europea, 2016-2026. VII Parte: la gabbia d’acciaio
di PIER PAOLO DAL MONTE
In quella situazione d’emergenza (seppur artatamente creata) era necessario agire in fretta, senza passare da tutte le farragini che caratterizzavano il processo decisionale europeo. La Commissione Europea compì un passo che fu decisivo per il futuro dell’Unione: convocò un Consiglio Europeo straordinario nel quale ottenne la sospensione temporanea delle funzioni delle altre istituzioni politiche dell’Unione, avocandole a sè e, come vedremo tra poco, ne approfittò per rendere quella condizione permanente. Quindi, mise in scena un ridicolo “gioco delle parti”, la Commissione interpretò il ruolo di “poliziotto buono”, ruolo che consistette nel fingere di implorare alla severa BCE (il “poliziotto cattivo”) di costituire un fondo nel quale fare confluire i debiti pubblici dei paesi difficoltà, convertendo i titoli di stato in titoli di debito europei, i cosiddetti “eurobond”. Quest’ ultima, inoltre, avrebbe dovuto assumere il controllo delle banche, garantendo a queste liquidità illimitata allo scopo di evitarne la bancarotta. È inutile specificare che i paesi in crisi furono posti sotto “commissariamento” da parte Commissione stessa.
Inoltre essa venne incaricata di stilare, nel più breve tempo possibile una nuova Costituzione europea, che fosse l’atto fondativo di una Federazione a tutti gli effetti.
La nuova Costituzione venne stilata in pochi mesi, visto che l’entità incaricata di elaborarla era una semplice commissione di “esperti” che agiva secondo precise direttive[1], che erano state elaborate da tempo, in attesa, appunto, di una crisi propizia alla loro messa in opera. Essa manteneva i “principi” essenziali del Trattato di Maastricht, ma introduceva cambiamenti radicali per ciò che riguardava il sistema di governo dell’Unione, sia dal punto di vista politico che da quello economico
In primo luogo veniva introdotto il principio che la nuova Costituzione europea avrebbe goduto del primato giuridico rispetto alle costituzioni nazionali (per sancire questo principio, venne imposto agli stati di modificare queste ultime in accordo con le linee guida dettate dalla commissione e dalla BCE).
In secondo luogo, essa ridisegnava, in maniera profonda, la struttura delle istituzioni dell’Unione.
L’istituto denominato “Consiglio dell’Unione Europea” venne soppresso, e tutte le sue attribuzioni vennero trasferite alla Commissione.
Le modifiche che riguardarono il Parlamento Europeo, furono molte. Innanzitutto fu diminuito il numero di parlamentari, che venne portato a 350[2]. Tuttavia, l’innovazione più rimarchevole fu quella del sistema elettorale che portava alla nomina dei parlamentari. Bisogna proprio dire che, in questo, l’inventiva degli euroburocrati fu davvero impareggiabile. Con un complicato meccanismo, così complicato da poter essere partorito solo dalle menti bacate di codesti sociopatici, l’Unione venne divisa in 100 collegi, per così dire, “funzionali”, e non “territoriali”. Il che significava che ogni collegio non corrispondeva ad un determinato territorio fisico, ma era puramente virtuale, tant’è che veniva definito con un numero, non da un toponimo.
A ciascun collegio veniva assegnato un numero uguale di elettori, assegnati casualmente da un computer nell’ambito di liste elettorali comuni a tutta l’Unione, e non pertinenti alle singole nazioni come era stato in passato. Anche i candidati venivano assegnati causalmente ai collegi virtuali e non erano quindi raggruppati su base territoriale. Gli elettori venivano informati circa il collegio di appartenenza 3 mesi prima delle elezioni, in modo che vi fosse tempo, per le forze politiche e i candidati, di preparare la campagna elettorale. Quest’ultima, dovendo essere giocoforza condotta in tutto il territorio dell’Unione era molto complicata da gestire e, soprattutto, molto costosa e, pertanto, era al di là delle possibilità di qualsiasi partito il cui ambito fosse quello nazionale.
E qui giungiamo al punto più ingegnoso della “riforma”, quello che era concepito per cancellare definitivamente il senso di appartenenza nazionale dei cittadini-elettori. Le forze politiche ammesse alla competizione elettorale, dovevano essere “paneuropee” o, comunque, dovevano essere presenti in almeno sette Pesi dell’Unione. Pertanto, alla fine, essi vennero a coincidere coi gruppi parlamentari europei, che si trasformarono in formazioni politiche (partiti) a tutti gli effetti.
Questo processo, insieme all’innalzamento all 8% della soglia che consentiva ad un partito la rappresentanza parlamentare ( in parole povere, la “soglia di sbarramento”) portò alla dissoluzione dei gruppi parlamentari più esigui, quelli che non erano rappresentati in tutti gli stati paesi, e che non avevano i mezzi per affronatre una campagna elettorale costosa e complessa.
Le riforme elettorali introdotte contenevano un’altra norma piuttosto interessante, ossia quella che vietava espressamente qualsiasi forma di finanziamento alle formazioni politiche. Quest’ultima andava nella direzione, imboccata da diversi decenni da parte dell’Unione, verso la “privatizzazione” di ogni consesso della vita civile e venne spacciata al volgo, inebetito da decenni di campagne contro i “costi della politica”, come una virtuosa riduzione della spesa pubblica Tuttavia essa recava con sé due fastidiosi “effetti collaterali”.
Il primo era dato dal fatto che, con le nuove norme, le formazioni politiche potevano essere finanziate soltanto da quelle entità economiche private che erano dotate di mezzi economici sufficienti da poter effettuare elargizioni tali da consentire ai partiti di competere in una battaglia elettorale così dispendiosa. Le entità citate, quindi, potevano essere soltanto grandi aziende o banche[3], e queste, ovviamente, non si mettevano certo a gettare soldi nella macina della competizione elettorale per generosità o per passione civica: altrettanto ovviamente, questo esborso non era altro che un investimento in quel particolare tipo di “capitale umano” che aveva un ruolo (seppur modesto, come vedremo) nelle decisioni politiche.
In ultima analisi, i partiti e i singoli politicanti, una volta eletti, diventavano una sorta di “rappresentanti” o “agenti di commercio” (in poche parole: “piazzisti”) delle entità che “generosamente” avevano finanziato le loro imprese politiche.
Il secondo “effetto collaterale”, forse meno evidente ma altrettanto rilevante, era dato dal fatto che le suddette entità economiche prediligevano indirizzare le loro sovvenzioni (visto che erano un “investimento) verso le formazioni politiche che avevano maggiori probabilità di ben figurare nell’agone elettorale e che avevano posizioni politiche, per così dire, “market friendly”, ovvero già allineate ai generici interessi delle entità in questione. Queste formazioni, naturalmente tendevano ad essere quelle che venivano definite “moderate” ed occupavano il cosiddetto “centro” dello schieramento politico (centro-destra e centro-sinistra che, ca va sans dire, erano anche quelle di più certa “fede europeista”)[4].
Da questa prima disamina delle “riforme” introdotte dalla nuova costituzione, chiunque può comprendere che il concetto di “democrazia” fosse stato completamente espunto dalla “Brave New Europe”.
Tuttavia, il lettore non pensi che l’operato della Commissione si fosse limitata a ciò che abbiamo appena enunciato, perché le “riforme” furono assai più radicali e profonde, specialmente per ciò che concerneva gli organi di governo dell’Unione. Per comodità enunceremo, sotto forma di elenco, solo quelle più importanti:
- Il presidente della commissione che, come si è detto, veniva proposto ed eletto dal parlamento[5], era responsabile della scelta dei commissari (che veniva ratificata dal parlamento).
- Con la nuova costituzione veniva abolita la norma che prevedeva che ciascun paese avesse diritto di essere rappresentato da un proprio membro nella Commissione. Non vi era nemmeno un limite massimo al numero di commissari espressi da un singolo paese. È facile comprendere che, con le nuove regole, la composizione della commissione riflettesse i rapporti di forza tra i paesi dell’Unione.
- Siccome, a questo punto, l’Unione Europea veniva a coincidere con l’”eurozona”, venne abolito anche quell’agenzia, informale (ma sostanziale), che si chiamava “Eurogruppo”, che venne sostituita da un commissario europeo all’economia che doveva provenire obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo della BCE, su esclusiva indicazione di quest’ultima.
- Per alcuni aspetti, l’’Unione Europea veniva ad assumere lo status giuridico di Stato Sovrano, con la propria rappresentanza diplomatica (che sostituì quelle dei singoli stati, il proprio esercito, e la possibilità di emettere titoli di stato (i cosiddetti “Eurobond”)
- Il Parlamento Europeo veniva ad avere come unica funzione di fatto, quella di nominare il presidente della Commissione. Le funzioni del parlamento europeo divennero, sempre più, quelle di un simpatico club, un passatempo per premiare i politici fedeli alla linea.
Un cambiamento così radicale degli organi politici e di governo, non poteva non essere accompagnato da cambiamenti altrettanto radicali nelle strutture politiche degli stati membri. In primo luogo, come abbiamo detto, nella nuova costituzione europea era stabilito il principio ch’essa aveva preminenza giuridica su quelle nazionali, la qual cosa non poteva avvenire solamente de facto, ma doveva essere sancita de jure. Per dare corso a questo provvedimento, tutti i paesi dovettero istituire assemblee costituenti per modificare le proprie Costituzioni seguendo le linee-guida che erano dettate dai burocrati di Bruxelles.
Dal momento che, date le misure di emergenza adottate dall’Unione Europea per fronteggiare la “crisi”, la più parte degli stati membri era già in condizioni di “sovranità limitata”, questi non poterono far altro che eseguire pedissequamente ciò che era loro imposto dalla Commissione.
Naturalmente, le leggi elettorali dei singoli paesi vennero uniformata a quella che regolava l’elezione del Parlamento europeo, compresa la soglia di sbarramento e, l’abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti (o i “rimborsi elettorali” o qualsivoglia altro nome assumessero a livello nazionale).
Tuttavia, quella che, a nostro modesto avviso, rappresentò l’innovazione più significativa, fu la norma che aboliva i compensi ai membri dei parlamenti nazionali. A quel punto, solo coloro che erano funzionari stipendiati dai partiti (o che erano facoltosi), potevano permettersi di occupare cariche pubbliche. D’altra parte, con la nuova Costituzione europea, la funzione dei parlamenti nazionali era soltanto quella di ratificare le decisioni della Commissione Europea. Il che rendeva i parlamenti nazionali completamente pleonastici.
Comprendiamo che qualche lettore possa avere qualche perplessità su questo punto e sarebbe legittimo se si chiedesse: «Visto che i parlamenti nazionali erano de facto superflui, perché non si è deciso di abolirli tout court?’». Il fatto è che, in quest’epoca informata dal mito della “razionalità economica”, si tende a considerare gli accadimenti storici come se fossero determinati da motivi che seguano quella logica. Viceversa, ancora oggi, la teologia politica determina le relazioni di potere, e l’argomento principale della teologia politica sono gli “arcana imperii”. Non è importante ciò che succede, la “lettera”, l’aspetto razionale delle cose, bensì che il popolo continui a credere nel mito della democrazia. Per questo l’esercizio del suffragio, seppur perfettamente inutile, serviva a dare ai cittadini l’illusione di esercitare i propri “diritti democratici” e, finanche, di avere un ruolo nel “processo politico”.
Era importante, quindi, concedere loro tutte le ritualità della democrazia parlamentare, affinchè essi potessero credere che vi fosse una parvenza di democrazia sostanziale e, in questa sceneggiata, l’esercizio del voto, se non era utile a fornire il panem, almeno somministrava loro una buona dose di circenses.
[1] Senza pericolo di incorrere nelle interminabili discussioni e negoziazioni che avrebbe implicato un’assemblea costituente
[2] 1 parlamentare ogni milione di abitanti (la popolazioe della “nuova Europa” era di 350 milioni)
[3] Dato che, come abbiamo detto, I partiti paneuropei non potevano esser radicati sul territorio, nè potevano fare appello al senso di appartenenza, il pensare ad una raccolta di sufficienti fondi tramite le donazioni di singoli cittadini o aderenti, era fuori discussione.
[4] Che erano anche quelle che avevano, in partenza, buone probabilità di ben figurare alle elezioni perché, in questi casi, avevano buone probabilità di un buon ritorno sull’investimento
[5] Vedi art 17.7 TUE
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