Programma di Riconquistare l’Italia per la Regione Lazio: tributi regionali
[Dal programma della lista Riconquistare l’Italia per le elezioni regionali del 4 marzo 2018 – candidato Presidente Stefano Rosati]
La riforma tributaria dei primi anni ‘70 recava dentro sé una concezione centralista dell’imposizione fiscale. Le regioni, private a ragion veduta della capacità di imporre tributi, potevano dedicare le proprie energie sull’indirizzamento della spesa pubblica, quest’ultima finanziata con trasferimenti dello Stato che rispondevano al criterio della “spesa storica”. Negli anni ’80, mosse da pruriti contabili che in realtà celavano un disegno di contenimento della spesa pubblica, venivano studiate riforme volte a decentrare verso le regioni le capacità impositiva e inserite in un generale processo di revisione del sistema delle autonomie locali (cfr. l. 8.6.1990, n. 142), nonché dell’autonomia finanziaria delle regioni (cfr. d. lgs. 21.12.1990, n. 398). Si procedette pertanto nella direzione di aumentare il grado di autonomia tributaria di regioni ed enti locali, ciò anche per effetto dell’introduzione di nuovi tributi definiti “propri”: ICI (D.Lgs n. 504/’92) e, successivamente IRAP (D.Lgs n. 446/’97). Il legislatore statale, tuttavia, manteneva a livello centrale il potere di stabilire i caratteri fondamentali delle introdotte fattispecie impositive, ancorché fosse stato assegnato agli enti locali il potere di intervenire sulla misura delle aliquote all’interno di una forbice già fissata con legge statale, o l’attivazione di agevolazioni, anch’esse già previste dalla legislazione statale. Ne derivava che i tributi regionali rispondevano a meccanismi compartecipativi rispetto ai tributi erariali.
Ribattezzato come “federalismo fiscale”, il dibattito sull’autonomia impositiva regionale non perdeva vigore nel corso degli anni ‘90, giungendo così ad alimentare la riforma del titolo V della Costituzione del 2001. Un pasticciaccio legislativo che ha creato una marea di conflitti di competenza tra Stato e Regioni su cui si è dovuta ripetutamente pronunciare la Corte Costituzionale.
Considerato inoltre che, avendo il novellato art. 117 Cost. assegnato alla legislazione statale il compito di determinare i principi fondamentali del coordinamento nelle materie di legislazione concorrente, in mancanza di detta legge ordinaria la Corte Costituzionale non ha tardato ad affermare che le regioni non avessero il potere di incidere su tributi già disciplinati con legge dello Stato, o su tributi caratterizzati dagli stessi presupposti o dalle stesse basi imponibili di tributi erariali già vigenti, limitando di fatto l’autonomia tributaria regionale a pochi prelievi “di scopo”, ovvero caratterizzati da presupposti per lo più a matrice “corrispettiva”, diversi da quelli dei tributi statali (cfr. C. cost., 26.9.2003, nn. 296 e 297, 15.10.2003, n. 311).
La delega prevista dall’art. 117 Cost. arriva con la legge n. 42/2009. Tale normativa dichiara esplicitamente le sue disposizioni come volte a stabilire, in via esclusiva, i principi generali del federalismo fiscale e quelli fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, finendo così per riaffermare un primato centralistico. Infatti nel disciplinare le entrate tributarie, assegna la funzione di assicurare il finanziamento di regioni ed enti locali a compartecipazioni di tributi erariali e a tributi regionali e locali di tipo derivato (istituiti e disciplinati dalla legge statale), lasciando ai tributi regionali propri in senso stretto (istituiti cioè dalle regioni con proprie leggi e riferiti a presupposti non già assoggettati a tributi erariali) un ruolo marginale.
Inoltre la norma concede al legislatore statale di introdurre tributi che si sovrappongono alle basi imponibili e alle aliquote di tributi regionali propri derivati, non potendo viceversa esso intervenire sui tributi regionali propri in senso stretto.
Per quanto concerne i tributi regionali, la legge n. 42/2009 ha avuto attuazione ad opera del d.lgs. 6.5.2011, n. 68.
I tributi regionali oggi istituiti ed in vigore nella Regione Lazio sono i seguenti:
- IVA (esclusiva compartecipazione gettito);
- IRAP;
- addizionale regionale all’IRPEF;
- tassa automobilistica;
- tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;
- imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione dei beni del patrimonio indisponibile;
- tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
- tasse di concessioni Regionali (Posti letto-Farmacie-Fisioterapia e radioterapia generale-Tartufi);
- tributo discariche (Ecotassa);
- addizionale accisa gas naturale (Arisgam);
- Imposta Regionale Benzina per Autotrazione (IRBA);
- Imposta Regionale sulle Concessioni Statali del Demanio Marittimo;
- Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA);
Le riforme adottate dalla fine degli anni ’80 in poi hanno determinato una contrazione della capacità di spesa pubblica in capo alle regioni e di converso un aggravio del peso fiscale. L’incapacità amministrativa ha determinato il collasso delle finanze regionali, dovuto soprattutto al debito accumulato per la spesa sanitaria. Il peso fiscale sostenuto dai cittadini della regione Lazio è enorme, considerando che sia le aliquote delle addizionali IRAP che quelle IRPEF sono al massimo della forbice consentita.
Riconquistare l’Italia intende ribaltare questa situazione in primo luogo eliminando le maggiorazioni per i redditi IRPEF più bassi e In secondo luogo abbassando l’aliquota IRAP facendo attenzione a premiare i settori di attività e le categorie di soggetti passivi meritevoli.
Commenti recenti