Perché lo stato di emergenza non può (mai) derogare l’art. 3 Cost.
di DAVIDE MURA
Leggevo ieri un’assurda giustificazione: “la situazione di emergenza (legata al covid) giustifica l’attenuazione dei diritti costituzionali per via del bilanciamento dei beni giuridici costituzionali”. Immancabilmente, dunque, a supporto di questa affermazione (piuttosto diffusa), si tira fuori il “principio di bilanciamento dei diritti costituzionali”, che, in un’apparente coerenza, imporrebbe il sacrificio della libertà di scelta (sul proprio corpo) e di conseguenza, giustificherebbe l’obbligo vaccinale e la discriminazione per chi – in assenza di obbligo – non vuole vaccinarsi (il green pass). Il bilanciamento verrebbe fatto in rapporto alla tutela della salute pubblica, che è bene giuridico costituzionale.
Il principio di bilanciamento dei beni costituzionali, in verità, sarebbe pure un valido argomento, ma questo principio trova esso stesso un argine nei principi fondamentali inderogabili della nostra Carta fondamentale. Si dicono inderogabili, non perché possono essere derogati, ma proprio perché non è possibile sacrificarli in nome di una qualsiasi ragione. Per essi non può applicarsi nessun principio di bilanciamento: non è proprio possibile! In altre parole, affermare che sia accettabile discriminare un cittadino rispetto a un altro perché, in un contesto emergenziale, l’art. 3 Cost. deve essere bilanciato con altri beni costituzionali, altrettanto meritevoli di tutela, è fuori da qualsiasi argine costituzionale.
Il principio di uguaglianza (e in particolare quello sostanziale) è principio supremo, tra i più importanti dei pilastri della nostra Carta e dai quali discende la definizione, il contenuto e la forma degli altri diritti fondamentali e l’intera struttura democratica del nostro Stato. Sicché, bilanciare il principio di uguaglianza, che significa derogarlo in nome dell’emergenza, si traduce in un’immediata e inappellabile violazione della Carta costituzionale. Significa ammettere che il potere politico, individuando, a sua discrezione, uno stato di eccezione (che a questo punto, potrebbe essere imposto per qualsiasi ragione, anche solo di convenienza contingente), è legittimato a sospendere il principio di uguaglianza ed è altrettanto legittimato a discriminare i cittadini, invocando un presunto principio di bilanciamento con altri diritti costituzionali (es. la sicurezza).
E invece così non può essere. Nella nostra carta, l’art. 3 (e con esso l’art. 1, 2, 4 e 139 Cost.) non può essere scalfito, né scheggiato, né aggirato o derogato da una qualsiasi legge, compresa una legge costituzionale. Sicché, il bilanciamento dei diritti costituzionali sottostanti dovrà sempre essere fatto rispettando l’art. 3 Cost. e gli altri diritti inderogabili e inalienabili del cittadino.
Se così è (e lo è), l’istituzione del green pass non può in alcun modo rispondere a un’esigenza di bilanciamento dei diritti costituzionali, nei cui piatti si abbia da una parte il principio di uguaglianza (che cede davanti all’esigenza di combattere l’epidemia da coronavirus) e dall’altra la salute pubblica. E ciò prescindendo dal vero significato dell’art. 32.1 Cost., che – ribadisco – non codifica il diritto alla salute in quanto tale, ma il diritto alle cure (lo Stato che si adopera perché tutti i cittadini abbiano le giuste cure).
Ammettere che l’art. 3 rientri nel bilanciamento dei beni giuridici costituzionali, significa ammettere la possibilità che l’intera carta costituzionale possa essere sospesa e derogata, sulla base di una qualsivoglia emergenza definita dal Governo contingente, con le conseguenti limitazioni dei diritti e del principio di uguaglianza. Sicché, più chiaramente, ogni norma emergenziale emanata possa derogare ciò che i nostri padri costituenti e una giurisprudenza cinquantennale considerano come inderogabile, in quanto pilastro portante dell’intero assetto costituzionale.
ADDENDUM: solo in un caso la nostra Carta prevede uno stato di emergenza che potrebbe portare alla deroga o alla sospensione, in tutto o in parte, dei diritti costituzionali: lo stato di guerra (ex-art. 78 Cost.). Ma in tal caso è il Parlamento che conferisce al Governo tutti i poteri necessari, che però dovranno essere proporzionati ad affrontare il conflitto, sicché, v’è un forte dubbio che questa norma possa considerarsi un escamotage per aggirare i principi fondamentali inderogabili, altrimenti basterebbe modificarla con la procedura ex-art. 138, per aprirsi anche all’ipotesi di un’emergenza pandemica o di un’altra qualsivoglia emergenza definita dal Governo, capace in questo caso di sospendere i principi fondamentali inderogabili, con il rischio di degenerazione in una forma di Stato autoritaria permanente. Tutto per dire che l’art. 78 non è estendibile all’emergenza pandemica né potrebbe essere soggetto a modifiche in tal senso (nemmeno con la procedura ex-art. 138), sicché la pandemia, ancor meno dello stato di guerra, potrebbe derogare i principi fondamentali inderogabili poiché allo stato non ha alcuna base costituzionale, che certo non può essere trovata nell’art. 32 Cost. (che è norma solo di principio e programmatica, ma non è norma procedurale come lo è l’art. 78) o nell’art. 16 Cost., che mira a impedire l’accesso ai territori per ragioni sanitarie o di sicurezza, ma non conferisce certo al Governo il potere di limitare i diritti costituzionali fondamentali ovvero derogare il principio di uguaglianza, che è principio inderogabile.
Fonte: https://www.davidemura.com/perche-lo-stato-di-emergenza-non-puo-mai-derogare-lart-3-cost-7321/
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