Chi ha paura della libertà? Lo Scudo europeo per la democrazia e la deriva autoimmune dell’UE
da ROARS (Federica Cappelluti)

Lo Scudo europeo per la democrazia viene presentato come un argine a disinformazione e interferenze straniere, ma finirà per istituzionalizzare la censura preventiva nello spazio informativo. Diventano suscettibili di limitazioni contenuti “altrimenti legali” ma “rischiosi”, una categoria tanto elastica da inglobare qualunque contenuto politicamente scomodo. La “difesa della democrazia” comporta la stigmatizzazione del conflitto delle idee come devianza e la costruzione di una filiera di segnalazione, fact-checking e neutralizzazione finalizzata a “tutelare l’integrità dello spazio informativo” e che coinvolge piattaforme online, ONG e istituzioni pubbliche sotto un’opaca regia del potere esecutivo. È un dispositivo che, se attuato, minerà alla radice i diritti fondamentali della libertà di espressione e della libera circolazione delle idee, pietre angolari di una democrazia sostanziale. (Prima parte)
Ero su una collina, e di là vidi avvicinarsi il
vecchio, ma veniva come se fosse il nuovo.
BERTOLT BRECHT
Contesto
La Commissione europea a novembre 2025 ha presentato ufficialmente lo Scudo europeo per la democrazia (European Democracy Shield, EDS – JOIN(2025) 791/final): un insieme di “misure concrete per rinforzare, proteggere e promuovere democrazie forti e resilienti in tutta l’UE” in risposta alle minacce, interne ed esterne, di “manipolazione dell’informazione e disinformazione”. Si tratta dell’ultima tappa di un processo avviato oltre un decennio fa, quando una serie di shock (geo)politici (la crisi ucraina e l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, la Brexit e l’elezione di Donald Trump nel 2016) portarono al centro dell’agenda europea il tema della disinformazione online e delle interferenze malevole, domestiche e straniere. Questi temi hanno occupato l’agenda politica dell’Unione con enfasi crescente a partire dalla pandemia COVID-19, con lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022 e con l’escalation delle ostilità[i] a Gaza nel 2023, e infine in occasione delle elezioni europee del 2024, culminando nell’enunciazione pubblica dell’EDS nel discorso di candidatura di Ursula von der Leyen per la presidenza 2024-2029.
Lungi dall’essere uno slogan elettorale, l’EDS è una “struttura dedicata” che riunisce una gamma estremamente articolata di strumenti, legislativi e non, tesi a mobilitare istituzioni, società civile e attori privati (whole-of-government e whole-of-society approach, così la JOIN(2025) 791/final) per la “protezione della democrazia”.
Parallelamente al consolidarsi dell’idea che la democrazia sia esposta a rischi crescenti (“Democracy cannot be taken for granted – it needs to be actively nurtured and defended”, COM(2020) 790 final), ha fatto il suo ingresso nel lessico della Commissione la parola resilienza: inizialmente riferita alle infrastrutture critiche, essa è stata progressivamente estesa alla sfera sociale e politica. Sicché l’ultimo Strategic Foresight Report (2025) ha introdotto il concetto di “resilienza 2.0” come approccio “trasformativo, pro-attivo e lungimirante” da attuare in diverse aree strategiche, tra cui una “rafforzata democrazia”. “Quando le democrazie sono messe a dura prova, possono (e dovrebbero) ‘contrattaccare’”, osservano Bressanelli e Bernardi (2025)[ii], sintetizzando la strategia europea. Registriamo che, sempre nel 2025, il Consiglio d’Europa (CdE) ha lanciato l’iniziativa “Un Nuovo Patto Democratico Europeo”, descritto nelle parole del segretario generale del CdE come un “reset” necessario per l’Europa.
Uno Scudo per proteggere la democrazia… dalla democrazia?
Il progetto dell’EDS, sotto la responsabilità del Commissario designato per la Democrazia, la Giustizia e lo Stato di Diritto (e Protezione dei Consumatori), riprende e sistematizza misure legislative e strumenti già presenti in diversi package, tra cui lo European Democracy Action Plan (2020), che integra strumenti legislativi in ambito digitale quali il Digital Services Act (DSA, 2022) e l’AI Act (2024), e il Defence of Democracy Package (2023), dedicato alle interferenze straniere e alla trasparenza politica.
Come descritto nella JOIN(2025) 791/final, l’architettura dell’EDS si articola in tre assi prioritari:
1) salvaguardare l’integrità dello spazio dell’informazione;
2) rafforzare le istituzioni democratiche, la libertà e la regolarità delle elezioni e la libertà e l’indipendenza dei media;
3) aumentare la resilienza della società e il coinvolgimento dei cittadini (“citizens’ engagement” nel lessico della Commissione europea).
Mi soffermo sul primo asse, relativo all’integrità dell’informazione. A tale scopo è utile leggere le definizioni ufficiali di disinformazione e di Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), che secondo l’UE costituiscono le maggiori minacce nella sfera dell’informazione.
Secondo il Piano d’azione contro la disinformazione (JOIN(2018) 36 final)
“Disinformation is understood as verifiably false or misleading[iii] information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm. Public harm includes threats to democratic processes as well as to public goods such as Union citizens’ health, environment or security. Disinformation does not include inadvertent errors, satire and parody, or clearly identified partisan news and commentary. The actions contained in this Action Plan only target disinformation content that is legal under Union or national law”.
Inoltre:
“The actors behind disinformation may be internal, within Member States, or external, including state (or government sponsored) and non-state actors”.
La Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) è introdotta dal Servizio Diplomatico Europeo (European External Action Service, EEAS) nel Stratcom Activity Report (2021) come:
“a pattern of behaviour that threatens or has the potential to negatively impact on values, procedures and political processes. It is manipulative in character, conducted in an intentional and coordinated manner. Actors can be state or non-state, including their proxies.”
Si tratta di definizioni che hanno come oggetto contenuti legali e non necessariamente falsi, bensì ingannevoli/fuorvianti, passibili di censura[iv], secondo la Commissione, in virtù dei loro potenziali effetti nocivi sui processi politici democratici. Per un’approfondita analisi critico-giuridica rimando a Benedetto Ponti (2025)[v]. Anche a un occhio non specialista, però, dovrebbe essere evidente che siamo di fronte a definizioni che, per costruzione, si prestano a interpretazioni estensive, con un perimetro così elastico da poter ricomprendere, secondo opportunità, una varietà di manifestazioni del pensiero tipiche dell’opposizione politica, della propaganda politica, della critica istituzionale o scientifica, della mobilitazione civile: in sintesi, tutto quanto caratterizza la vita sociale e politica di una vera democrazia. Inoltre, come nota Ponti[vi], le due definizioni sono fortemente permeabili e costruite “per rivolgersi indistintamente a tutti gli attori, interni od esterni che essi siano”. Pongono, cioè, sullo stesso piano gli Stati e le entità “straniere” e i cittadini e le diverse componenti della società dell’UE, insinuando la figura del “nemico interno” in quella che dovrebbe essere normale dialettica democratica. Al di là dei proclami, l’approccio UE sembra voler neutralizzare, se non proprio militarizzare, il discorso pubblico ed appare inconciliabile con la libertà d’espressione, diritto fondamentale cardine di un’effettiva democrazia, sancito dalla Costituzione italiana (Art. 21) e anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Art. 11.1):
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
La Commissione ne è senz’altro consapevole[vii] e sembra voler aggirare il problema demandando a piattaforme e media digitali, giornalisti, organizzazioni non governative (ONG) e mondo della ricerca, sempre in dialogo con le istituzioni europee, la tutela dell’integrità dell’informazione online.
Le piattaforme online sono ingaggiate attraverso lo Strengthened Code of Practice on Disinformation (2022) e il DSA, con i quali la Commissione ha introdotto una serie di commitment, validi per tutte, e di obblighi (si vedano, per esempio, gli Art. 34 e 35 del DSA) per le Very Large Online Platform (cioè piattaforme con numero medio mensile di utenti dell’UE pari o superiore a 45 milioni), investendole della responsabilità di analisi e mitigazione dei “rischi sistemici” (ovvero “eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica”, come definiti nell’Art. 34 del DSA) legati alla disinformazione, attraverso la collaborazione con “fact-checker affidabili” e “fonti autorevoli”.
Si prevede inoltre l’istituzione di un Centro Europeo per la Resilienza Democratica, con funzioni di coordinamento tra Stati membri, Commissione e EEAS, e di governo di una Stakeholder Platform sulla quale convergeranno “comunità” finanziate dalla Commissione, quali lo European Digital Media Observatory (EDMO), la futura Rete Europea di Fact-Checkers (attualmente esiste una European Fact-Checking Standards Network (EFCSN)) e il futuro framework di supporto alla ricerca con annessa una Recommendation on supporting scientific evidence in policymaking.
Tra le misure da mettere in campo per contrastare la disinformazione figurano la promozione dell’alfabetizzazione mediatica e digitale[viii] e il ricorso, oltre che al debunking (confutazione ex post), al cosiddetto pre-bunking, inteso come “confutazione preventiva dell’argomento persuasivo”[ix], prima che quest’ultimo circoli e attecchisca nello spazio pubblico. Degno di nota, a questo riguardo, è il progetto “Prebunking at Scale” della EFCSN, finanziato da Google.org: un esempio della crescente intersezione tra politiche europee e iniziative di attori privati globali.
Si delinea una sorta di Ministero della Verità diffuso nella forma di partnership pubblico-privata “epistemica”, ove il pubblico è costituito da entità (ONG, media, lo stesso mondo della ricerca) che dipendono in larga misura dai finanziamenti europei per la loro sussistenza[x],[xi], configurando un enorme problema di conflitto di interessi e di mancanza di indipendenza, mentre i privati sono giganteschi oligopoli tecno-finanziari con capitalizzazioni comparabili o superiori a quelle di Stati sovrani. Il tutto avviene sotto la regia opaca della Commissione europea, che getta il sasso (delineando finalità e obiettivi della lotta a disinformazione e FIMI, nonché incentivi e sanzioni) e nasconde la mano (delegando a soggetti terzi e alle piattaforme online la “verifica” dell’informazione e la “mitigazione del rischio”). Come osserva Ponti5, si assiste a un quasi ribaltamento dei fini dichiarati del DSA: invece di “contenere o limitare il potere esercitato dalle piattaforme” si “mira piuttosto a sfruttarlo e ad indirizzarlo alla finalità (pubblica) della lotta alla disinformazione”. Anche le recenti iniziative della Commissione in tema di deregulation dello spazio digitale attraverso il Digital Omnibus sembrano andare in questa direzione, in linea con quell’impostazione del rapporto Draghi, “irricevibile”, come scrive Maurizio Borghi[xii], che vorrebbe presentare la tutela dei diritti fondamentali come un ostacolo alla competitività.
Fa inoltre attrito, con questa urgenza protettiva verso la democrazia, il fatto che la Commissione non sembri troppo preoccupata della dipendenza europea da tecnologie e infrastrutture non europee: dalla microelettronica ai servizi cloud, dalle piattaforme social all’AI, solo per restare nel campo dell’informazione digitale[xiii]. Come osserva Juan Carlos De Martin, l’Europa, negli ultimi trent’anni, ha rinunciato a controllare le infrastrutture di trasmissione, archiviazione ed elaborazione dell’informazione, diventando dipendente da una manciata di imprese statunitensi[xiv].
La situazione che emerge in questo contesto è profondamente asimmetrica. Negli Stati Uniti, l’integrazione tra potere pubblico, apparato militare e industria tecnologica si è sviluppata lungo l’arco di decenni, grazie ad ingenti investimenti statali e militari che hanno dato origine alle infrastrutture digitali oggi determinanti[xv]. Ciò ha prodotto una stretta integrazione tra potere pubblico e potere privato che, come scrive Maurizio Tirassa in “Intelligenza artificiale e mondi reali”[xvi], si struttura come complesso politico-militare-tecnologico-finanziario ai vertici della catena di potere. Una lettura puramente economicista di un tale assetto risulta riduttiva, poiché il suo funzionamento va compreso all’interno di una gerarchia di potere ampia, in cui il confine tra pubblico e privato risulta sfumato attraverso politiche non solo di finanziamento, ma anche di porte girevoli che coinvolgono apparati statali, militari e grandi imprese tecnologiche, come ben visualizzato dal progetto Authoritarian Stack. In Europa, e in particolare in Paesi come l’Italia, dove manca una filiera digitale lontanamente comparabile, è invece in atto una vera e propria cessione di sovranità attraverso l’esternalizzazione di infrastrutture statali (in tutti i domini critici: dati, difesa, spazio, energia e denaro) ai colossi privati[xvii] parte integrante del complesso politico-militare-tecnologico-finanziario statunitense. In un mondo computerizzato e interconnesso[xviii], “‘The Stack’ – strati interconnessi di hardware, software, reti e dati – è diventato il sistema operativo del potere politico ed economico moderno”, osserva Francesca Bria[xix]. Si tratta dunque di una dipendenza che può essere definita a pieno titolo “esistenziale”, poiché, “nel XXI secolo, chi controlla le infrastrutture digitali controlla le condizioni di possibilità della democrazia stessa.”
L’UE, così ambiziosa quando si tratta di regolamentare il discorso pubblico, è dunque una colonia digitale [xx]e con lo Scudo consolida questo status, affidando la sorveglianza della propria sfera informativa a quegli stessi attori privati ed extra-territoriali da cui dipende strutturalmente e rispetto ai quali, sul versante dei dati personali, ha sempre mostrato una certa esitazione nel perseguire un pieno enforcement del GDPR, esitazione che oggi, anche sotto pressione di aziende e governi europei, rischia di tradursi in vera e propria deregulation nella già richiamata proposta del Digital Omnibus[xxi].
Per cogliere la portata delle conseguenze della dipendenza digitale infrastrutturale dagli USA e dei suoi effetti a livello politico e geopolitico, anche sul piano giurisdizionale, basti pensare alla recente vicenda delle sanzioni nei confronti della relatrice speciale dell’ONU Francesca Albanese e di giudici e funzionari della Corte Penale Internazionale (CPI), inseriti nella lista delle Specially Designated Nationals (SDN) dell’OFAC, l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro statunitense. Le persone inserite nella lista SDN non possono intrattenere rapporti economici o professionali con soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense. La conseguenza pratica è l’esclusione di queste persone, cittadini europei e titolari di funzioni internazionali, dal sistema bancario e dallo spazio digitale del proprio Paese. In Italia, neppure Banca Etica ha potuto aprire un conto corrente a Francesca Albanese[xxii]; in ottemperanza alle stesse sanzioni, Microsoft ha sospeso l’account email del Procuratore capo della CPI, Karim Khan[xxiii]. Il controllo di infrastrutture digitali e finanziarie globali consente così l’applicazione extraterritoriale di provvedimenti made in USA a individui e istituzioni non soggetti alla giurisdizione statunitense.
Questo stato di cose, in cui il complesso politico-militare-tecnologico-finanziario che ha il suo perno negli Stati Uniti esercita un’influenza determinante anche sugli Stati europei attraverso la dipendenza infrastrutturale, non nasce con l’attuale amministrazione statunitense, né può essere ricondotto a un improvviso cambio di paradigma. Esso rappresenta, piuttosto, l’esito maturo di un processo ormai quarantennale che, nel contesto europeo, ha visto le politiche neoliberali ridefinire in profondità il rapporto fra Stato, economia e società. Come ricostruisce Carlo Iannello[xxiv], con la “svolta di fine secolo” il mercato ha progressivamente eclissato la politica, assumendo il ruolo di ordinatore della vita sociale e determinando un ribaltamento degli equilibri costituzionali: al governo è stata sostituita la governance, gli organi politici rappresentativi della collettività sono stati marginalizzati e l’assunzione delle decisioni è stata spostata in sedi di concertazione in cui interviene
“una pluralità di attori pubblici e privati (dalle organizzazioni internazionali ai singoli portatori di interesse, i cosiddetti stakeholders), senza titolo a rappresentare democraticamente i cittadini che saranno destinatari delle decisioni assunte.”
Lungo questa traiettoria sono state create le condizioni della dipendenza infrastrutturale dalle grandi corporation digitali e, più in generale, della crescente permeabilità della sovranità degli Stati democratici europei a poteri transnazionali, una trasformazione che, avverte Iannello, “negli ultimi tempi ci sta conducendo verso un’ulteriore trasformazione in senso illiberale.”
Sintomo palese di questa trasformazione in senso illiberale è la tendenza globale dei governi a intervenire sul discorso pubblico, con alcune significative differenze, però, tra modello statunitense ed europeo, che emergono con particolare chiarezza osservando alcuni episodi recenti: le ammissioni di Mark Zuckerberg[xxv] sul fatto che Meta si adeguò alle richieste “informali” di censura da parte dell’amministrazione Biden durante la pandemia; lo scontro tra la Commissione europea ed Elon Musk, il quale ha denunciato pressioni “sottobanco” per allineare X agli standard europei di moderazione[xxvi]; le dichiarazioni di Pavel Durov[xxvii] secondo cui anche Telegram avrebbe ricevuto richieste analoghe da parte di un governo europeo.
Negli Stati Uniti il Primo emendamento fa sì che la censura possa verificarsi in conseguenza di pressioni politiche, ma resti priva di un fondamento normativo e dunque – almeno in linea di principio – esposta a contestazione pubblica, ricorsi giudiziari ed ammissioni ex post. A questo proposito, nel caso di Francesca Albanese già richiamato, lo stesso Dipartimento del Tesoro USA, interpellato in merito, ha chiarito che per associazioni accademiche statunitensi resta lecito ospitare un suo intervento, rivolgerle domande e condividere con lei ricerca e materiali di studio, perché lo scambio di idee è protetto dal Primo emendamento e non può essere compresso per via sanzionatoria[xxviii]. Sebbene anche negli Stati Uniti la libertà di espressione sia stata storicamente oggetto di compressioni in nome della sicurezza nazionale (un caso per tutti può essere quello dei Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam), esiste tuttavia una differenza rilevante sul piano giuridico rispetto all’Unione europea. Il Primo emendamento, infatti, viene di norma interpretato come una protezione quasi assoluta della libertà di espressione[xxix], mentre la limitazione di quest’ultima è formalmente prevista nella legislazione dell’Unione come esito del bilanciamento con “altri interessi collettivi”, tra cui la “sicurezza nazionale”[xxx]. In una fase storica segnata da gravi crisi geopolitiche e da conflitti armati, come quella attuale, l’impostazione europea pone una seria ipoteca sull’effettiva tenuta di questo diritto fondamentale.
Nei fatti, in Europa e in Italia, proprio a partire da scuole e università, si va consolidando un clima di censura preventiva. È istruttivo in questo senso analizzare l’uso strumentale del binomio pluralismo/contraddittorio: (i) si classificano, più o meno esplicitamente, determinati temi come “sensibili” (nella sfera politica e sociale, ma anche in quella tecnico-scientifica); (ii) si subordinano le libertà di espressione e di insegnamento a una par condicio ex-ante di relatori/posizioni[xxxi],[xxxii], spostando la questione dal merito alla procedura organizzativa o al contenzioso giuridico[xxxiii]. In questo modo si aprono spazi per interventi gerarchici di cancellazione prudenziale e si produce un effetto dissuasivo che si traduce in autocensura. Nella prassi, l’obbligo di pluralismo/contraddittorio tende a scattare su posizioni non allineate con l’interpretazione mainstream, mentre quelle conformi vengono veicolate come informazione, educazione civica, strumenti per formare un’opinione autonoma e non condizionata.
Nel medesimo quadro vanno lette alcune recenti iniziative che investono direttamente l’università come istituzione. Da un lato, nel dibattito sul DDL “sicurezza” (poi confluito nel D.L. n. 48/2025) figurava una disposizione (art. 31) che avrebbe esteso l’obbligo di collaborazione con le agenzie di informazione e sicurezza anche a università ed enti pubblici di ricerca; la sua successiva scomparsa dal testo in vigore è stata letta come rivelatrice (e potenzialmente reversibile) di un clima in cui l’eccezione resta disponibile come opzione normativa latente[xxxiv]. Dall’altro lato, emergono proposte legislative come il DDL A.S.1722 (cd. Delrio), il quale prevederebbe che l’organismo di vigilanza di ogni università individui al proprio interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni di contrasto all’“antisemitismo” secondo la definizione operativa dell’IHRA, ampiamente discussa e contestata in ambito accademico e giuridico[xxxv], stabilizzando, così, una funzione di controllo interna alla governance dell’ateneo[xxxvi].
In nome di un’“emergenza” presentata come autoevidente, ma non provata, la libertà accademica da principio costituzionale diventa libertà condizionata da valutazioni di opportunità o conformità di ordine politico e contingente. Non si tratta di singolarità del sistema, o di questo o quel governo, ma di fenomeni destinati a moltiplicarsi perché manifestazioni di una “logica derogatoria” di governo dell’eccezione, che “rischia di essere intrinsecamente espansiva e pertanto non arginabile”.[xxxvii]
Nel solco di questa logica derogatoria, l’Unione europea sta istituzionalizzando l’intervento sullo spazio informativo – fino alla censura di contenuti altrimenti legali – attraverso gli strumenti che convergono nello Scudo. In questo quadro, vale la pena rilevare che Donatella Della Porta, in una recente pubblicazione[xxxviii], ha mostrato come in Germania, in nome della lotta all’antisemitismo, si sia consolidata una macchina burocratico-amministrativa che ha radicalmente compromesso il diritto alla libertà di espressione, alla libertà di insegnamento e alla libertà artistica. Alla luce dell’influenza esercitata dalla Germania sull’Unione europea, nonché del ruolo della presidente della Commissione, è lecito interrogarsi sul peso di tale modello nell’impostazione sottesa allo Scudo.
Ciò che negli USA appare come abuso contingente, nell’Unione europea si va dunque configurando come dispositivo strutturale di governance dell’informazione, la cui attuazione è affidata, in misura decisiva, a infrastrutture e piattaforme tecnologiche detenute da una manciata di grandi aziende statunitensi.
La governance dello spazio pubblico digitale, una funzione che incide sull’esercizio di diritti fondamentali, finisce così per appoggiarsi a veri e propri “governi privati”[xxxix], come li definisce in modo particolarmente pregnante Daniela Tafani, che operano all’interno del complesso politico-militare-finanziario già richiamato secondo una razionalità del profitto che può essere intesa, a seconda della posizione nella gerarchia di potere, come fine sovrano dell’azione oppure come strumento di incentivazione e di disciplinamento. Una razionalità che, in ogni caso, certamente nulla ha a che fare con la deontologia della democrazia e con i cosiddetti “nostri valori” che, almeno nominalmente, la definiscono. Assumendo che per “nostri valori” si intenda il riconoscimento alla persona umana di un “valore incondizionato, una dignità e dei diritti”, sui quali dovrebbe fondarsi l’obiettivo ultimo del nostro ordinamento democratico di “promuovere l’uguaglianza e la libertà dei cittadini” (art. 3 della Costituzione italiana), è difficile non vedere l’incoerenza nel delegare funzioni regolative di diritti fondamentali a soggetti la cui razionalità può essere accostata, come scrive Tafani, al “profilo dello psicopatico”:
“si può infatti ritenere razionale uccidere un lavoratore, come scrive Cory Doctorow, se “uccidere un lavoratore mi costa 1.000.000 di dollari in sanzioni e mi fa risparmiare 1.000.000,01 dollari in spese operative”[xxxix].
Se, invece, stessimo parlando di valori puramente formali, come il fatto di essere convocati ogni tanto alle urne[xl], allora i conti tornerebbero. Temo che siamo in presenza di un grande, radicale equivoco, tra cittadini e istituzioni europee, su cosa si intenda oggi per democrazia. Come ha osservato Luciano Canfora, il sistema cosiddetto “democratico” vigente negli Stati Uniti e in Europa “può accostarsi, per molti aspetti, alla pratica ateniese, dove una élite proveniente dai ceti mercantili e industriali […] dirige la cosa pubblica facendosi periodicamente legittimare dalle masse”[xli].
A supporto di tale timore, va osservato che, nello stesso solco dello Scudo, si collocano altre iniziative di rilievo. Da un lato, la proposta di Information Security Regulation (ISR, COM(2022) 119 final), volta a rafforzare la sicurezza informativa all’interno delle istituzioni europee, estendendo la nozione di diritto alla riservatezza anche a documenti non classificati, sulla base di valutazioni discrezionali delle singole istituzioni. Dall’altro, la proposta di regolamento per il contrasto agli abusi sessuali su minori online (CSAR, spesso indicata come “Chat Control 2.0”), che prefigura la scansione generalizzata delle comunicazioni private dei cittadini. Si tratta di due iniziative di segno opposto ma funzionalmente convergenti: la ISR tende a ridimensionare la trasparenza dell’operato delle istituzioni, sottraendole al controllo pubblico; Chat Control 2.0, per contro, prefigura cittadini sempre più trasparenti per le istituzioni e per i loro intermediari tecnologici. Insieme allo Scudo, esse delineano gli assi portanti di un progetto di controllo pervasivo della sfera dell’informazione che, in nome della sicurezza e della resilienza, renderebbe costitutivo della cosiddetta “democrazia rafforzata” un sistema di sorveglianza di massa cognitivo e sociale.
Nota. La citazione in apertura è di Bertolt Brecht, Parata del vecchio nuovo, ed è riportata in V. Giacché, La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea, 3a ed., Imprimatur, 2016, p. 259.
Ringraziamenti. Ringrazio di cuore Juan Carlos De Martin e Maurizio Tirassa per l’attenta lettura della prima versione di questo lavoro e per i preziosi consigli e spunti che mi hanno offerto, nonché Fabrizio Barpi per la segnalazione di alcuni utili riferimenti. Desidero inoltre ringraziare l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) per le occasioni di confronto e discussione sul rapporto tra scienza, conoscenza e democrazia.
Dichiarazione di responsabilità. Le opinioni espresse sono di mia esclusiva responsabilità, così come eventuali imprecisioni, e non riflettono necessariamente le posizioni delle istituzioni o delle organizzazioni cui afferisco.
[i] Si usa qui “escalation delle ostilità” in linea con la terminologia ricorrente nei report ONU (OCHA/OHCHR) su Gaza.
[ii] Bressanelli, E. & Bernardi, L. (2025), Strengthening Resilience – Towards the European Democracy Shield, European Parliament Special Committee. Lo studio, commissionato dal Parlamento europeo, mappa gli strumenti UE che convergono nello European Democracy Shield. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)777917.
Cfr. anche Lewis, N. (2025). A shield against democracy – How the Democracy Shield protects the EU from the electorate. MCC Brussels.
[iii] Sottolineature aggiunte.
[iv] In questo testo “censura” è intesa in senso funzionale, non limitata alla rimozione dei contenuti. Essa include, ai sensi della legislazione EU, anche forme di intervento ex ante o “soft” che incidono sulla circolazione dell’informazione, quali: de-prioritizzazione/de-ranking e limitazione della visibilità (shadow banning); labeling e “correzioni”/contestualizzazioni obbligate; demonetizzazione e altre leve economiche che disincentivano la produzione di contenuti; restrizioni di account (sospensioni, limitazioni funzionali); notice-and-action e trusted flaggers; obblighi di risk assessment e risk mitigation azionati attraverso algoritmi di gestione e raccomandazione.
[v] Ponti B. (2025), The “Ideal Informational Order”: the Use of Disinformation as a Restrictive Device on Freedom of Expression, in “Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini” 2/2025, pp. 561-591, doi: 10.1438/118296.
[vi] Ponti B. (2022), Disinformation e nemico interno, in a/simmetrie blog, https://asimmetrie.org/interventi/opinions/disinformation-e-nemico-interno/.
[vii] Come annota Ponti (2025, Nota 22): Già nel preambolo del Code of practice del 2018 si poteva leggere che “the Signatories are mindful of the fundamental right to freedom of expression and to an open Internet, and the delicate balance which any efforts to limit the spread and impact of otherwise lawful content must strike”; più di recente, all’atto della qualificazione del Code of practice del 2022 in un “Codice di condotta” ai sensi del DSA, tale consapevolezza appare confermata, laddove il preambolo ribadisce che “the Signatories are mindful of the fundamental right to freedom of expression, freedom of information, and privacy, and of the delicate balance that must be struck between protecting fundamental rights and taking effective action to limit the spread and impact of otherwise lawful content”.
[viii] Sul versante educativo, si veda per esempio: European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248.
[ix] European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Final report of the Commission expert group on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training – Final report, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/283100. Per la definizione di pre-bunking (“pre-emptive refutation of the persuasive argument”), v. p. 25 e i riferimenti ivi citati; nello stesso contesto il report richiama la Inoculation Theory che, con metafore di tipo medico, introduce la logica del“prevention is better than a cure” e i concetti di vaccino e anticorpi psicologici. Tra i riferimenti richiamati, cfr. J. Roozenbeek e S. van der Linden, Inoculation Theory and Misinformation (NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021), spec. sez. 3, in cui si ricostruisce la genealogia di questo approccio, collocandone l’origine negli anni Sessanta, nel contesto della guerra del Vietnam. Per l’uso esplicito di tali metafore mediche nel discorso politico della Commissione, cfr. infra, Nota 43.
[x] Fazi, T. (2025) Professors of propaganda. How the EU’s Jean Monnet Programme corrodes academia; Brussel’s media machine – EU media funding and the shaping of public discourse; The EU’s propaganda machine – How the EU funds NGOs to promote itself. MCC Brussels.
[xi] Con riferimento alla Germania, si veda il rapporto di liber-net “The Censorship Network: Regulation and Repression in Germany Today”, 19 novembre 2025, che documenta più di 300 organizzazioni e più di 420 grants/finanziamenti collegati ad attività di soppressione di contenuti online.
[xii] Borghi, M., L’Europa futura, meno diritti per più competitività, in Centro per la Riforma dello Stato, 11 ottobre 2024. https://centroriformastato.it/leuropa-futura-meno-diritti-per-piu-competitivita/.
[xiii] Gineikyte-Kanclere, V., et al., European Software and Cyber Dependencies. Document requested by the European Parliament’s Committee on Industry, Research and Energy (ITRE). Dicembre 2025. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/ECTI_STU%282025%29778576. Il report evidenzia la posizione dominante di imprese statunitensi lungo più livelli dello stack digitale europeo; per alcuni segmenti (cybersecurity) segnala anche la presenza di fornitori israeliani. Per un approfondimento giornalistico sul versante israelo-occidentale, v. anche M. Antonellis, “Israele, la cassaforte digitale dell’Occidente: ecco perché nessuno lo critica mai davvero”, L’Espresso, 2 ottobre 2025, https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/2/israele-tecnologia-digitale-dipendenza-occidente/57329.
[xiv] Mingori, E., “Le Big Tech sono una minaccia per la democrazia”: intervista al prof. Juan De Martin, TPI – The Post Internazionale, 19 dicembre 2025 (agg. 20 dicembre 2025). https://www.tpi.it/politica/big-tech-minaccia-per-democrazia-intervista-prof-juan-de-martin-202512191212216/. Cfr. supra, Nota 13.
[xv] Mazzucato, M. (2020) Lo Stato innovatore. Nuova edizione. Laterza. Cap. IV: Lo Stato innovatore negli Stati Uniti e Cap. V: Lo Stato dietro l’iPhone.
[xvi] Tirassa, M. (2025), Intelligenza artificiale e mondi reali. https://nexa.polito.it/intelligenza-artificiale-e-mondi-reali/.
[xvii] Bria, F., United States of Palantir, in “Le Monde diplomatique”, 13 novembre 2025, https://monde-diplomatique.de/artikel/!6113232.
[xviii] De Martin J.C., The computerization of the world and international cooperation, in “Nexa Center for Internet & Society”, dicembre 2024, https://nexa.polito.it/community-articles/.
[xix] Bria F., Riconquistare la sovranità digitale dell’Europa, in “Forum Disuguaglianze Diversità”, 28 ottobre 2025. https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/riconquistare-la-sovranita-digitale-delleuropa/.
[xx] Un caso emblematico è quello di ASML, azienda europea leader mondiale nella litografia avanzata per semiconduttori, le cui esportazioni di macchinari EUV verso la Cina sono state di fatto bloccate a seguito delle restrizioni statunitensi del 2022–2023, nonostante sede e governance formale europee. The Guardian (28 febbraio 2025); Reuters (5 marzo 2025).
[xxi] Sul dibattito relativo all’enforcement limitato di GDPR e AI Act e, più in generale, alle proposte di semplificazione introdotte con il Digital Omnibus, nonché al rischio conseguente di consolidare la dipendenza europea dai grandi operatori statunitensi, si vedano, per esempio: Ryan, Riekeles, The Guardian, 12 novembre 2025; https://www.eunews.it/en/2025/12/02/gdpr-privacy-eu-reset/.
[xxii] Sulle conseguenze delle sanzioni a Francesca Albanese: https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/francesca-albanese-liste-ofac-banche-notizie/8135994/; https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/sanzioni-usa-a-francesca-albanese-perche-sono-un-test-per-la-sovranita-europea/; https://www.osservatoriodiritti.it/2025/10/22/francesca-albanese/.
[xxiii] Sulla vicenda si veda: https://nltimes.nl/2025/05/20/microsofts-icc-email-block-triggers-dutch-concerns-dependence-us-tech. Recentemente la CPI ha annunciato l’intenzione di passare dalla piattaforma Microsoft a una piattaforma open source: https://www.digitalworlditalia.it/applicazioni-enterprise/office/dopo-il-blocco-dellemail-del-procuratore-capo-la-corte-penale-internazionale-abbandona-microsoft-365-176261.
[xxiv] Iannello C. (2025), Lo Stato del Potere. Politiche e diritto ai tempi della post-libertà. Meltemi.
[xxv] Mark Zuckerberg, Letter to Rep. Jim Jordan, Chairman, House Committee on the Judiciary (26 agosto 2024). Nella lettera Zuckerberg afferma che nel 2021 “senior officials” dell’amministrazione Biden, inclusa la Casa Bianca, avrebbero esercitato ripetute pressioni su Meta per rimuovere/censurare contenuti sul COVID-19 (inclusi “humor and satire”), e dichiara che tali pressioni erano “wrong” e che alla luce di quanto emerso successivamente non avrebbe rifatto le stesse scelte. Si vedano anche https://www.pbs.org/newshour/politics/zuckerberg-says-the-white-house-pressured-facebook-to-censor-some-covid-19-content-during-the-pandemic e https://time.com/7015026/meta-facebook-zuckerberg-covid-biden-pressure-censorship/.
[xxvi] Musk ha sostenuto pubblicamente che la Commissione avrebbe proposto a X un “illegal secret deal” (“quietly censored speech… they would not fine us”), nell’ambito delle contestazioni UE su presunte violazioni del DSA (luglio 2024). https://www.euronews.com/next/2024/07/12/elon-musk-claims-eu-offered-an-illegal-secret-deal-as-x-charged-with-dsa-breaches. https://www.axios.com/2024/07/12/elon-musk-x-twitter-eu-violation-investigation. Il 12 agosto 2024 il commissario Thierry Breton ha scritto una lettera a Musk richiamando gli obblighi di conformità al DSA per la piattaforma X in relazione alla moderazione di contenuti/disinformazione, in particolare in vista dell’annunciata intervista live su X del candidato alla presidenza Donald Trump: https://www.reuters.com/world/eus-breton-says-musk-must-comply-with-eu-law-ahead-trump-interview-2024-08-12/.
[xxvii] Pavel Durov (Telegram). Reuters, Telegram founder says he rejected a Western request to “silence” conservative voices in Romania (18 maggio 2025): Durov ha dichiarato in un post di aver rifiutato la richiesta del governo francese (non nominato, ma simboleggiato da una baguette) a Telegram di “silenziare” canali/voci conservatrici in Romania in vista del ballottaggio presidenziale. Accuse respinte dal ministro degli esteri francese. Da notare che in precedenza, ad agosto 2024, Durov era stato arrestato in Francia e la magistratura francese gli aveva contestato dodici capi di imputazione collegati all’uso di Telegram per attività criminali e alla (presunta) insufficiente cooperazione/moderazione della piattaforma, con applicazione di misure di controllo giudiziario: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/telegram-le-accuse-a-durov-fanno-tremare-internet-ecco-perche/; https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10050564.
[xxviii] https://knightcolumbia.org/content/trump-administration-concedes-that-us-researchers-may-engage-with-sanctioned-un-official.
[xxix] Nel caso citato dei Pentagon Papers, cfr. New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971), in cui la Corte Suprema statunitense respinse il tentativo del governo di impedire la pubblicazione dei documenti, stabilendo che la sicurezza nazionale non giustifica di per sé la censura preventiva della stampa. Vale la pena ricordare, al riguardo, le parole del giudice Hugo Black: “Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell.”
[xxx] Come riportato in una recente analisi del Servizio Studi del Parlamento europeo: “European and EU law curtails the right to freedom of expression. Article 10 of the European Convention of Human Rights, which applies to all EU Member States, states that freedom of expression ‘carries with it duties and responsibilities’. In a democratic society, restrictions may be imposed in the interest, among others, ‘of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others’”. Cfr. European Parliamentary Research Service (EPRS), Hate speech: Comparing the US and EU approaches, giugno 2025.
[xxxi] MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Nota su “manifestazioni ed eventi pubblici all’interno delle istituzioni scolastiche” (prot. 5836, 7 novembre 2025): “appare importante che l’organizzazione e lo svolgimento, all’interno delle istituzioni scolastiche, di manifestazioni ed eventi pubblici di vario tipo aventi ad oggetto tematiche spesso di ampia rilevanza politica e sociale, siano caratterizzati dalla presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza […] le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, debbano operare in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi del pluralismo e della libertà di opinione” (N.d.A.: enfasi aggiunta).
[xxxii] Nel “caso Albanese”, il ministro Valditara ha ricondotto l’avvio di verifiche/ispezioni alla necessità di garantire pluralismo e confronto tra posizioni diverse. https://www.rainews.it/tgr/toscana/articoli/2025/12/albanese-nelle-scuole-il-ministro-valditara-chiede-ispezioni-cfbc60ea-3f40-4480-bb17-535cf9418903.html. Nello stesso clima, a Bologna un istituto ha annullato un incontro su Israele/Palestina richiamando espressamente le “ultime note del ministero” e la necessità di “garanzie di pluralismo e contraddittorio”. https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2025/12/no-agli-obiettori-israeliani-a-scuola-non-cera-garanzia-di-pluralismo-979f92d5-cc88-407d-be94-e174b09e9ebf.html.
[xxxiii] Si veda a titolo d’esempio il recente pronunciamento del TAR sul “no” dell’Università di Torino all’evento “Storia e legalità internazionale del conflitto Russia-Ucraina” con proiezione di un documentario di Russia Today organizzato dal Prof. Ugo Mattei; il TAR ha respinto il ricorso del docente, richiamando nelle motivazioni anche il quadro UE sulla manipolazione/disinformazione russa. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/03/25/niente-documentario-russo-alluniversita-il-tar-conferma_a4d3fc4a-cb3d-4ca5-aac4-eecd232b7e29.html. Per una ricostruzione giuridica critica e delle sue implicazioni per libertà accademica/interesse ad agire: Vittorio Gaeta, Un inquietante caso di censura preventiva, Giustizia Insieme (2025): https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3459-un-inquietante-caso-di-censura-preventiva-vittorio-gaeta.
[xxxiv] Caso R., Pubblica amministrazione e servizi segreti: alla ricerca della (minacciosa) norma fantasma, Frammenti di un discorso pubblico, 13 aprile 2025. Si veda anche: Pievatolo M.C., Decreto legge ‘sicurezza’ (ex ddl ‘sicurezza’): la norma scomparsa, (14 aprile 2025) e Ricerca pubblica, servizi segreti: il ddl sicurezza e l’università (15 dicembre 2024), AISA, Associazione italiana per la promozione della scienza aperta.
[xxxv] Sulle criticità legate alla definizione operativa di “antisemitismo” adottata dal DDL, corrispondente a quella proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), si veda l’appello di numerosi accademici, che ne hanno sottolineato l’ambiguità e il rischio di sovrapporre la legittima tutela contro l’odio razziale antiebraico alla limitazione della critica politica allo Stato di Israele: https://ilmanifesto.it/ddl-delrio-lappello-degli-accademici-contro-il-reato-di-critica-a-israele.
[xxxvi] Il DDL prevede inoltre una delega al governo a disciplinare, in linea con il Digital Services Act, diritti degli utenti, obblighi delle piattaforme e modalità di intervento di AGCOM in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online.
[xxxvii] Preterossi, G., L’accecamento ‘progressista’. A proposito di Habermas e non solo…, Jura Gentium, XXII (2025), n. 1, pp. 5–33. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/713156. Pur muovendo da un’analisi della gestione della pandemia, Preterossi individua una logica derogatoria dell’emergenza di portata generale; è a tale livello di astrazione che il riferimento è qui utilizzato.
[xxxviii] Della Porta, D., Guerra all’antisemitismo? Il panico morale come strumento di repressione politica, Altrəconomia, Milano, 2024.
[xxxix] Tafani, D., Governi privati e intelligenza artificiale, preprint, settembre 2025, https://zenodo.org/records/17158439.
[xl] Che questa investitura elettorale sia percepita sempre più come rituale si riflette nel crescente astensionismo e, specularmente, nell’emergere di proposte volte a introdurre sanzioni per chi non vota. Cfr. De Bortoli, F. Il limite minimo di votanti, Corriere della Sera, 25 novembre 2025.
[xli] Canfora, L. Critica della retorica democratica, Laterza, 2002, p. 36, cit. in Giacché, V., La fabbrica del falso, Imprimatur, 2016, p. 123. Per un inquadramento complessivo sul tema dell’equivoco insito nell’utilizzo odierno della parola ‘democrazia’ si vedano il cap. 3 in Giacché, V., La fabbrica del falso, op. cit.; Fagan, P. Benvenuti nell’era complessa – Mappe e strumenti del pensiero per esplorare il nuovo mondo in formazione, Diarkos, 2025, capp. 7 e 10; Iannello, C., Lo Stato del potere, op. cit.





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