Ciclone Cassazione sulle ‘unit linked’: se non sono polizze allora 24 miliardi di contratti sono a rischio
di BUSINESS INSIDER ITALIA (Carlotta Scozzari)
Negli ultimi anni, le società del risparmio gestito e le compagnie assicurative hanno spinto l’acceleratore sulle polizze vita cosiddette “unit linked”, che in estrema sintesi si propongono di unire ai benefici delle polizze tradizionali quelli di un vero e proprio investimento finanziario. Anche per questo sembra destinata a scompaginare le carte dell’intero mercato la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha inquadrato le polizze di ramo III, ossia con una forte componente finanziaria (unit e index linked), come prodotti di investimento, al pari di azioni, Bot e fondi comuni, anziché come assicurazioni.
- Roma 26/01/2018, inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione. Nella foto Sergio Mattarella, Giovanni Mammone – Pierpaolo Scavuzzo / AGF
Prima di soffermarsi sul significato della decisione della Cassazione e sulle possibili conseguenze, occorre ragionare sulle caratteristiche di questi particolari strumenti finanziari. La Consob definisce i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked” come “le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni”. Mentre i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked” sono “le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento”.
In un approfondimento dedicato alle polizze unit linked, il Centro di ricerca e tutela del consumatore e degli utenti le descrive così: “Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, Sim o compagnia d’assicurazione) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento del fondo; garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato non ve ne sono”. E qui si arriva a un elemento cruciale delle unit linked: non solo non garantiscono un rendimento minimo ma nemmeno la restituzione del capitale a scadenza.
Non stupisce quindi che, in questi anni, assicuratori e operatori del risparmio gestito le abbiano distribuite a piene mani. Come fa notare l’analista di Equita Sim Giuseppe Mapelli nella nota giornaliera del 7 maggio, le polizze unit linked, “che nel 2016 rappresentavano il 28% della raccolta premi complessiva, sono centrali nella strategia commerciale delle assicurazioni perché, rispetto alle polizze tradizionali, presentano vantaggi in termini assorbimento di capitale e di gestione dell’asset allocation (la distribuzione delle diverse attività finanziarie all’interno del portafoglio, ndr) nell’attuale scenario dei tassi”.
E’ proprio la mancata garanzia di restituzione del capitale l’elemento determinante che ha convinto la Cassazione a inquadrare le polizze di ramo III come contratti di investimento: “Mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto – si legge nella sentenza della corte suprema che su questo punto richiama la precedente sentenza della corte d’appello di Milano del gennaio del 2016 – il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati”.
- Uno dei passaggi chiave della sentenza di Cassazione sulle polizze di ramo III
In realtà, il caso da cui è scaturita la sentenza della Cassazione è più complicato, perché riguarda un cliente che aveva sottoscritto una polizza di ramo III tramite una società fiduciaria che a sua volta aveva realizzato l’investimento finanziario. Ebbene, la Cassazione ha stabilito che “una volta che si assuma quale investitore non la società fiduciaria ma la persona fisica del fiduciante, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario deve essere valutato nei confronti di quest’ultimo e non nei confronti della società fiduciaria”.
“La prima conseguenza – osserva l’avvocato consulente dell’Aduc Marco Solferini – è che l’adempimento delle regole dell’intermediario finanziario non dovrà essere quello riservato all’operatore qualificato (in questo caso la società fiduciaria). Si dovrà invece fare riferimento alla persona fisica dell’investitore. Il che significa aprirsi a tutta una serie di cautele e di tutele che sono proprie della salvaguardia dell’investitore inteso come cliente il quale non possiede, di norma, tutte quelle competenze che si danno invece per ragionevolmente certe in capo ad un operatore qualificato. Ne deriva quindi un utilizzo distorto dei termini contrattuali richiamati (polizza anziché investimento) e una conseguente asimmetria informativa relativa al fatto che lo stesso investimento nemmeno viene sottoposto ai rigorosi modelli di informazione previsti per salvaguardare dal rischio il cliente investitore”.
Insomma, sembra di capire che in questo caso la polizza di ramo III è stata “piazzata” a un cliente che tuttavia non è stato messo nelle condizioni di apprendere appieno le caratteristiche e quindi il rischio del prodotto che stava acquistando. Se però, da una parte, l’inquadramento di queste polizze linked come contratti di investimento getta ombre sulle informazioni trasmesse dall’intermediario al sottoscrittore, dall’altra, rischia di mettere in discussione tutta una serie di vantaggi che rende questi strumenti interessanti anche per il cliente (e non soltanto, come visto, per il venditore). Mapelli di Equita elenca questi benefici nella nota del 7 maggio:
- trattamento in sede successoria, tenuto conto che le polizze sono escluse dall’asse ereditario;
- esclusione dall’azione esecutiva (impignorabilità);
- tassazione, visto che le unit linked sono tassate a scadenza a differenza ad esempio delle gestioni patrimoniali.
“La posizione della Cassazione – osserva l’avvocato Giovanni Franchi dello Studio Bdf – non rappresenta una novità. Nelle cause che ho seguito, sia in tribunale sia in corte d’appello e riguardanti polizze sia italiane sia estere, questi prodotti sono sempre stati inquadrati come contratti di intermediazione finanziaria. E in quanto tali tende a scattare la nullità del contratto per difetto di forma perché manca la redazione per iscritto del contratto generale di investimento come prescritto dall’articolo 23 del Tuf, che disciplina tutti i rapporti tra cliente e intermediario”. Insomma, è evidente che potenzialmente la portata della sentenza della Cassazione è dirompente: se tutte le polizze di ramo III dovessero essere inquadrate come investimenti finanziari anziché come assicurazioni, tutti i contratti stipulati in questi anni potrebbero essere messi in discussione.
- Roma 28/11/2017, convegno promosso dall’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. Nella foto Maria Bianca Farina – Pierpaolo Scavuzzo / AGF
Dal canto suo, l’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, ha gettato acqua sul fuoco, sminuendo la portata della sentenza della Cassazione e precisando che “si riferisce a un caso specifico” e non mette a repentaglio un mercato che in Italia, secondo stime, vale la bellezza 24 miliardi. “La sentenza – commenta l’Ania, guidata da Maria Bianca Farina – non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria”. Un caso in cui si registrarono “errori di trasparenza e di comportamento” su un singolo prodotto. A giudizio dell’associazione, quindi, “non si rilevano nella pronuncia della suprema corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta”.
Mapelli di Equita, nella nota “a caldo” del 7 maggio, aveva messo in guardia che “le conseguenze della sentenza (della Cassazione) andranno valutate nel dettaglio, ma certamente nel breve l’attività commerciale (di assicurazioni e operatori del risparmio gestito) subirà un rallentamento”. Salvo poi correggere in parte il tiro dopo la presa di posizione dell’Ania: “Nel complesso – scrive Mapelli nella nota dell’8 maggio – rimaniamo dell’idea che la sentenza possa creare nel breve qualche incertezza fino a chiarimenti definitivi soprattutto da parte delle autorità fiscali (in merito alla tassazione e al trattamento in sede di successione), ma la portata è inferiore a quanto si poteva ipotizzare ieri”.
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