E’ possibile un MES senza condizioni?
di ECONOMIA , POLITICA E IDEE LIBERE (Syd Bariam)
Il dibattito politico che sta tenendo banco in Italia in questi giorni ruota interamente intorno all’offerta di un prestito alla nostra nazione da parte delle istituzioni europee per far fronte alle difficoltà finanziarie scaturite dal blocco della quasi totalità delle attività economiche da parte del Governo resesi necessarie per arginare la rapida diffusione del virus COVID-19. Il prestito di in questione verrebbe erogato da parte del ESM (in italiano MES, Meccanismo Europeo di Stabilità), che è una istituzione europea di recente creazione, che potrebbe garantirci una linea di credito a tassi bassissimi a fronte di alcune condizioni.
Il momento storico che ci troviamo ad affrontare è un momento vitale per il nostro futuro. Per questo motivo è diritto e dovere da parte di ognuno sapere cosa si sta firmando. Il presupposto per poter avere una opinione su un argomento è la conoscenza dell’argomento stesso. E la conoscenza dell’argomento necessità di verità. Reputo pertanto fondamentale analizzare il memorandum d’intesa sottoscritto dai Ministri delle economie e finanze europei limitando al massimo le opinioni personali, avvalendomi esclusivamente del quadro giuridico dei Trattati istitutivi dello strumento in questione e i necessari richiami al quadro di riferimento normativo generale dell’Unione Economica e Monetaria (UEM).
Dinanzi alla richiesta di condivisione del debito, avanzata dal nostro Governo, richiesta italiana di lungo corso per la verità, l’Europa ha trovato l’accordo solo sull’utilizzo del MES con condizionalità attenuate, a parte altri strumenti che tralasciamo in questa discussione: ma è davvero così? leggendo l’Accordo dell’Eurogruppo sulla risposta alla crisi causata dal COVID-19 così come da comunicato stampa del 9 aprile emergono con particolare evidenza due punti fondamentali: il sostegno alla crisi sanitaria e il sostengo alla crisi economica conseguente.
Riguardo alla crisi sanitaria pare che si sia raggiunto un accordo per l’utilizzo dello strumento MES, che in generale prevede delle condizioni molto penalizzanti per la libertà di politica fiscale della nazione che lo richiede, con un alleggerimento delle condizioni stesse.
Ma cos’è e a cosa serve il MES?
Bisogna premettere che l’obiettivo principale, se non l’unico, è
quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. (art. 3)
E’ chiaro che questo strumento non è stato creato per sostenere le economie degli Stati membri in maniera simmetrica e generalizzata, ma per evitare il riemergere di una situazione simile a quella greca, ovvero una difficoltà di rifinanziamento del debito pubblico in una situazione di asimmetria da parte di un singolo stato. E’ ovvio che se lo strumento costituisce un ponte finanziario in una situazione di difficoltà al rifinanziamento si dovrà operare affinché si pongano anche le basi per risolvere il problema di fondo. Per questo motivo è perfettamente logico che lo strumento in questione porti con sé condizioni ed assicurazioni affinché lo stato debitore metta in moto i meccanismi necessari per garantire l’abbattimento del debito. Per inciso, solo gli stati membri della zona euro, e in generale quelli che emettono il proprio debito in moneta straniera o emettono debito in regime di aggancio monetario ad una valuta forte possono avere questo tipo di problema. Qui si aprirebbe un capitolo a parte ma non è questo il momento ideale per affrontare il problema della politica monetaria. Basti considerare che nessuno stato, e allo stesso modo nessuna istituzione, si indebiterebbe con un altro senza una adeguata garanzia di vedersi ripagato il credito.
L’accordo raggiunto all’Eurogruppo prevede:
Safety nets in the EU and EA. Safety nets are in place in the euro area and the EU. In the euro area, the ESM is equipped with instruments that could be used, as needed, in a manner adapted to the nature of the symmetric shock caused by COVID 19. We propose to establish a Pandemic Crisis Support, based on the existing ECCL precautionary credit line and adjusted in light of this specific challenge, as a relevant safeguard for euro area Member States affected by this external shock. It would be available to all euro area Member States during these times of crisis, with standardised terms agreed in advance by the ESM Governing Bodies, reflecting the current challenges, on the basis of up-front assessments by the European institutions. The only requirement to access the credit line will be that euro area Member States requesting support would commit to use this credit line to support domestic financing of direct and indirect healthcare, cure and prevention related costs due to the COVID 19 crisis. The provisions of the ESM Treaty will be followed. Access granted will be 2% of the respective Member’s GDP as of end-2019, as a benchmark. With a mandate from the Leaders, we will strive to make this instrument available within two weeks, while respecting national procedures and constitutional requirements. […] (punto 16)
In pratica dall’accordo emerge che il MES sia adeguato ad affrontare uno shock di tipo generalizzato, il che esclude la possibilità di far ricorso a strumenti diversi ed ulteriori, e l’utilizzo di una linea di credito precauzionale da utilizzare esclusivamente per il finanziamento delle spese sanitarie, dirette e indirette, nel limite del 2% del Pil dell’anno 2019. La soluzione proposta sarebbe rapida poiché si muoverebbe all’interno della normativa vigente e sarebbe basata sulle cosiddette ECCL (Enhanced Conditions Credit Lines) ovvero linee di credito rafforzate, le quali prevedono che:
The beneficiary ESM Member shall, after consultation of the European Commission and of the ECB, adopt corrective measures aimed at addressing the above-mentioned weaknesses and avoiding any future problems in respect of access to market financing, while ensuring a continuous respect of the eligibility criteria which were considered met when the credit line was granted. The monitoring of the respect of the eligibility criteria and of any corrective measures shall be ensured by the European Commission, in liaison with the ECB, in line with the provisions foreseen in Article 5.
Where an ECCL is granted […], the ESM Member shall be subject to enhanced surveillance by the European Commission for the availability period of the credit line. An ESM Member under enhanced surveillance shall, in consultation and cooperation with the European Commission, acting in liaison with the ECB, the European Supervisory Authorities (ESA) and the European Systemic Risk Board (ESRB), and where appropriate the IMF, adopt measures aimed at addressing the sources or potential sources of difficulties.
in pratica, accettando queste linee di credito rafforzate lo Stato membro che ne usufruisce attiva la supervisione delle autorità europee alle quali si può aggiungere anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Si aprono così tutta una serie di condizioni che lo stato membro è tenuto a rispettare elencate al punto 2 dell’art. 5 delle linee guida del MES, e sottoposto a regolari missioni di controllo da parte degli stessi attori per verificare gli stati di avanzamento dei progressi:
On a request from the European Commission, the ESM Member under enhanced surveillance shall:
a) Provide the ESM with all necessary information required for the execution of its
lending activity and related risk management, such as monthly information regarding its financial condition, cash balance and other key information that would usually be provided for facilities of this type and any of the information mentioned in points (b) to (f);
b) Communicate to the European Commission, the ECB, and the relevant ESA(s) at the requested frequency disaggregated information on developments in its financial
system. The European Commission, the ECB, and the relevant ESA(s) shall preserve the confidentiality of the disaggregated data received;
c) Carry out, under the supervision of the relevant ESA(s), stress test exercises or
sensitivity analyses as necessary to assess the resilience of the financial sector to
various macroeconomic and financial shocks, as specified by the European Commission and the ECB in liaison with the relevant ESA(s) and the ESRB, and share
the detailed results with them;
d) Be subject to regular assessments of its supervisory capacities over the banking sector in the framework of a specific peer review carried out by the relevant ESA(s);
e) Carry out and report on a comprehensive independent audit of the accounts of the general government conducted in coordination with national supreme audit
institutions, aiming at assessing the reliability, completeness and accuracy of these
public accounts for the purposes of the excessive deficit procedure. In this context, the European Commission (Eurostat) shall assess the quality of data reported by the
beneficiary ESM Member in accordance with Regulation (EC) No 679/2010;
f) Where appropriate, provide additional information for the purposes of monitoring the progress towards the correction of the excessive deficit.
The European Commission shall conduct, in liaison with the ECB and the ESA(s) as
needed, and where appropriate the IMF, regular review missions in the ESM Member under surveillance to verify the progresses made in the implementation of the adopted measures. It shall communicate, every quarter, its findings to the Board of Directors and assess notably whether further policy measures are needed.
Pertanto, quello che è stata prospettata come un’unica condizione di questa linea di credito, ovvero l’utilizzo della somma per le sole spese sanitarie, sembra piuttosto una ulteriore condizione che si aggiunge a quanto già presente nella natura stessa dello strumento utilizzato. Quindi una condizione ulteriore e non un’unica condizione.
L’utilizzo di questa linea di credito porterebbe con sé ulteriori complicazioni. Infatti, il MES diventerebbe creditore privilegiato (Trattato istitutivo del MES punto 13) rispetto a tutti gli altri creditori dello stato (banche e operatori finanziari), i quali, vedendosi scavalcati davanti ad un rischio di insolvenza, chiederebbero un premio ulteriore per tale rischio che si ripercuoterebbe su un aumento dei tassi di interesse sui titoli di debito dello stato. Questo si andrebbe a sovrapporre alle cosiddette CACs (le clausole di azione collettiva) che rendono più facile l’eventuale ristrutturazione di un debito sovrano di un paese in difficoltà che abbia avuto l’esigenza di rivolgersi al MES (qui potete approfondire l’argomento). Queste clausole costituiscono una spinta al rialzo dei tassi di interesse sul mercato primario dei titoli di stato, mettendolo di fronte alla solita scelta tra aumento dei tagli alla spesa pubblica o aumento della tassazione per cercare di rassicurare i mercati attraverso la cieca applicazione della logica del rigore nel bilancio dello stato. E’ vero che il MES prevede la possibilità(ESM art. 17), e non l’obbligo, di intervenire sul mercato primario per abbassare i tassi ma è pacifico credere che chieda la stessa condizione dei mercati: austerità.
Al riguardo bisogna fare una precisazione: stando ai dati annuali del FMI, si può affermare che l’Italia è il paese che presenta la media più alta di avanzi primari calcolata sui valori registrati dal 1995 al 2019, riportata nella tabella seguente:
Nonostante i ripetuti avanzi primari, dal 1995 al 2018 il rapporto Debito/Pil è passato dal 119.4 % al 134.8 % (fonte Eurostat Debito/Pil Italia). Perché è avvenuto questo? bisogna considerare che in maniera intuitiva ognuno potrebbe essere tentato dal credere che la riduzione della spesa pubblica comporti automaticamente una riduzione del debito pubblico, in quanto diminuendo le uscite si dovrebbe veder migliorare la propria condizione finanziaria. Sebbene questo potrebbe valere per un comune cittadino (per il famoso buon padre di famiglia), non vale lo stesso principio se lo applichiamo allo stato. Infatti dovremmo chiederci: cosa succede se le entrate che lo stato riceve attraverso l’imposizione fiscale, e l’andamento economico in generale, sono influenzati direttamente dalle spese dello stato? è evidente che quello che vale a livello individuale, quindi microeconomico, non trova riscontro a livello macroeconomico. Cosa avviene alla vostra condizione personale se ogni mese risparmiate una quota dei vostri guadagni è piuttosto intuitivo. Lo è molto meno se la stessa cosa viene fatta a livello complessivo: la prima e più diretta implicazione della spesa pubblica è che essa rappresenta il reddito di molti privati, i quali potranno spenderlo nell’economia e farlo diventare reddito di altre persone attraverso il moltiplicatore fiscale keynesiano. Se viene meno la spesa pubblica, e non viene adeguatamente sostituita da una domanda estera, questa causa una contrazione dei consumi e quindi del pil, che rappresenta il denominatore del rapporto Debito/Pil. Per questo motivo, nonostante lo stato cerchi di risparmiare il suo rapporto Debito/Pil aumenta invece di diminuire: la crescita del numeratore, influenzata anche dal rifinanziamento dello stock di debito pregresso, in un regime di bassa inflazione peraltro, cresce più velocemente del numeratore. Paradossalmente quindi, uno stato con una economia stagnante, con elevata disoccupazione, avrà un gettito fiscale inadeguato a sostenere i servizi erogati e una massa di lavoratori non occupati che pesano sul bilancio attraverso i sussidi statali, senza considerare le implicazioni etiche e sociali di una tale condizione. Fatta questa premessa è chiaro quello che sta succedendo: da un lato abbiamo il Governo che continua a sottrarre risorse al settore economico e dall’altro i parametri di bilancio richiesti dall’appartenenza alla moneta unica che continuano a peggiorare. Si cade così nella spirale perversa che più si impone austerità e più difficile è uscirne.
Tornando alla discussione sulle condizionalità, quindi il punto 16 dell’Accordo così continua:
The credit line will be available until the COVID 19 crisis is over. Afterwards, euro area Member States would remain committed to strengthen economic and financial fundamentals, consistent with the EU economic and fiscal coordination and surveillance frameworks, including any flexibility applied by the competent EU institutions.
E’ chiaro, quindi, che non appena si dichiarerà terminata l’emergenza sanitaria le linee di credito verranno chiuse e quelle già aperte dovranno sottostare alle regole generali di funzionamento del MES, orientate al rafforzamento dei fondamentali economici e finanziari che sono perseguiti attraverso il coordinamento economico e fiscale nel quadro di sorveglianza europea. E quindi rifacendoci al Trattato istitutivo del MES:
Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l’euro hanno deciso di procedere verso un’unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria (“TSCG“). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
e in riferimento al Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance dell’UEM alias Fiscal Compact:
Con il presente trattato le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell’Unione europea, convengono di rafforzare il pilastro economico dell’unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.
Le parti contraenti applicano le regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione europea:
a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo;
[…]
e) qualora si constatino deviazioni significative dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l’obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.
Tali condizionalità si applicano, come nel caso della Grecia, anche in casi di eccezionalità (per circostanze eccezionali “si intendono eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine” TSCG art 3.3.b))
Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto nazionale delle parti
contraenti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1, lettera e), sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell’azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell’osservanza delle regole enunciate al paragrafo 1. Tale meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali.
E in base agli artt. 4 – 5 – 6:
Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell’Unione europea, tale parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno […] L’esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all’inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La parte contraente che sia soggetta a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda l’Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato di tali programmi sono definiti nel diritto dell’Unione europea. La loro presentazione al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea per approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita.
Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano ex ante al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.
Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente che non è possibile riconoscere linee di credito senza condizioni in base a quanto è stabilito nei Trattati istitutivi dell’UEM, nei quali è esplicitato a più riprese l’obbligo di perseguire rigidi obiettivi di bilancio (parametri fissati peraltro senza alcun riscontro empirico) attraverso il meccanismo della sorveglianza rafforzata e le procedure di deficit eccessivo (per chi volesse approfondire vedere Two-pack e Six-Pack).
Non da meno, un ulteriore problema per le nostre finanze pubbliche potrebbe nascere anche dal fatto che noi ci siamo impegnati a contribuire al MES per 125 miliardi di euro ma ne abbiamo versato “solo” 14. Tenuto conto che
[…] L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
al voto di Germania e Francia basterebbe solo un altro piccolo paese per raggiungere la maggioranza semplice, come ad esempio l’Olanda o il Belgio, e mettere in crisi finanziaria la nostra nazione chiedendoci di versare parte dei 111 miliardi residui che dobbiamo al Meccanismo Europeo di Stabilità. Inoltre,
in caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.
Così, più stati faranno ricorso alle linee di credito del MES e più il meccanismo avrà bisogno di un versamento maggiore delle quote di capitale sottoscritto e non versate. Finito il periodo di emergenza sanitaria, quindi, il consiglio dei governatori potrebbe richiedere, in qualsiasi momento, contro i nostri interessi, e anche con il voto contrario di tutti i paesi periferici, il versamento delle quote residue per portare il capitale dello strumento europeo ad una consistenza maggiore resasi necessaria dalle richieste di finanziamento.
In base a quanto chiarito fino a questo punto, è chiaro che il problema per la nostra nazione non è rappresentato nell’immediato per l’emergenza sanitaria, quanto piuttosto dalla grave crisi economica che si prospetta, indicata da molti analisti come la peggiore dal 1929. Dal momento che è stato anche chiarito che un evento eccezionale come una crisi economica non sospende il percorso di rientro, l’interrogativo è perché dovremmo indebitarci oggi per ottenere una somma che potremmo impiegare solo nel settore sanitario, e che dovremmo però restituire, alle condizioni summenzionate, proprio quando saremo in profonda crisi economica?
Veniamo così al secondo interrogativo che ci eravamo posti all’inizio. Stando alle stime del FMI (World Economic Outlook 2020) appena pubblicate si prevede che l’Italia pagherà il prezzo più alto tra i paesi avanzati, con un valore di contrazione del Pil pari al -9.1%. Questo significa ovviamente una riduzione di almeno il 9% dell’imponibile e, di conseguenza, delle entrate. Tale situazione si aggiungerebbe ad uno scenario dei conti pubblici già difficile che potrebbe mettere il Governo davanti ad una scelta molto difficile: pagare la rata della linea di credito europeo o tagliare importanti servizi ai cittadini. Esattamente come accaduto in Grecia. Quando il popolo ellenico si è trovato di fronte ad una gravissima crisi finanziaria chi mai avrebbe pensato che la Troika avrebbe mai potuto agire in quel modo, dinanzi ad un paese ridotto allo stremo, imponendo tagli drastici a pensioni e sanità?
volendo fare una provocazione potremmo chiederci: e se il Governo decidesse di non pagare? allora si attiverebbero una serie di articoli del Trattato istitutivo del MES che esporrebbero la nazione ad ulteriori condizionamenti, oltre alla imposizione di interessi di mora in base all’art. 25.2 del ESM e alla perdita del diritto di voto nel consiglio direttivo, come abbiamo già visto in precedenza. Dalla spirale non si esce: o si paga, come abbiamo visto con la Grecia, a costo di lacrime e sangue, o si recede dall’Unione Economica e Monetaria come il Regno Unito.
L’Eurogruppo, tuttavia, si sta confrontando sullo strumento opportuno da mettere in campo per il momento successivo, quando l’Europa intera dovrà confrontarsi con la peggior crisi economica che abbiamo mai visto dal Dopoguerra. Al punto 19 del Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic viene affermato:
Recovery Fund. In this context, we also agreed to work on a Recovery Fund to prepare and support the recovery, providing funding through the EU budget to programmes designed to kick-start the economy in line with European priorities and ensuring EU solidarity with the most affected member states. Such a fund would be temporary, targeted and commensurate with the extraordinary costs of the current crisis and help spread them over time through appropriate financing. Subject to guidance from Leaders, discussions on the legal and practical aspects of such a fund, including its relation to the EU budget, its sources of financing and on innovative financial instruments, consistent with EU Treaties, will prepare the ground for a decision.
Si parla quindi di uno strumento temporaneo e adeguato ma, al momento, non ci sono abbastanza elementi per azzardare ipotesi. Possiamo solo analizzare come l’UE ha affrontato fino ad oggi i problemi che si sono creati e con quali limiti giuridici si deve confrontare.
Così viene da chiedersi, quale speranza di supporto potrebbe arrivare da una organizzazione di stampo contrattualistico che ha imposto nei Trattati istitutivi il divieto di emissione di debito comune ed ha imposto un divieto alla propria Banca centrale di finanziamento diretto dei debiti degli stati membri? quale soluzione potrebbe arrivare da una istituzione capace di prevedere tutte le regole stringenti, punitive, oppressive che abbiamo visto in precedenza? dopotutto, sin dalla sua istituzione l’Unione si è fondata su una specifica scelta di politica economica di stampo mercantilistico: uno spazio economico in cui differenze salariali, reddituali e fiscali non fanno altro che dar vita ad una continua competizione interna tra fattori produttivi. Tra questi ci sono i lavoratori , stretti nella morsa della competizione salariale che li spinge verso una precarietà esistenziale ed occupazionale continua culminante nel nomadismo lavorativo. In un commento ad un saggio di Federico Caffè commenta Paolo Ramazzotti:
Che questa subordinazione di obiettivi collettivi a presunte compatibilità di mercato sia fallimentare anche dal punto di vista occupazionale – in quanto con tutta probabilità determinerà una riduzione della domanda aggregata e una maggiore disoccupazione – è un’aggravante che nulla toglie al principio di fondo secondo il quale l’economia deve essere al servizio della società, non sono i valori di una collettività a dover essere assoggettati ad astratti vincoli economici. Il punto di fondo, infatti, non è solo che, come ebbe a dire Caffè e come è stato autorevolmente ricordato di recente da un suo allievo, non si può accettare l’idea che una intera generazione di giovani debba considerare di essere nata in anni sbagliati e debba subire come fatto ineluttabile il suo stato di precarietà occupazionale. Altrettanto grave è ritenere che la soluzione possa essere trovata solo subordinatamente ai requisiti di mercato: <<Un’inefficienza priva di ideali ci riporta al clima intellettuale che ha consentito di designare l’economia come una “scienza crudele”>>
[pag. 12, Federico Caffè, In difesa del welfare state. Saggi di politica economica. A cura di Paolo Ramazzotti, Rosenberg&Sellier, 2014]
E’ appena il caso di ricordare, evidentemente ne è stata travisata l’essenza, che l’economia è una scienza sociale e non una materia scientifica pura. L’economia non è matematica, anche se si serve di altre scienze per creare dei modelli descrittivi o interpretativi della realtà. E questo fa sì che essa si adatti agli scopi sociali ricercati e che non ne sia l’ispiratrice. Pertanto, nel caso europeo, come chiaramente emerge dal quadro giuridico istitutivo, si è scelto di perseguire un modello che consentisse la stabilità dei mercati finanziari secondo il postulato non dimostrato, il quale diventa quindi illusione, secondo cui il mercato, se lasciato libero di fluire, determina una efficiente allocazione di tutte le risorse. Ma l’efficiente, quand’anche lo fosse nella massima misura possibile, non è sinonimo di benessere. L’efficienza, per intenderci, potrebbe consistere anche in un pasto al giorno per chi non può permettersene due. In definitiva, è evidente che i principi ispiratori che stanno alla base del modello economico europeo sono di stampo neoclassico. Per spiegarlo in poche righe, in maniera definitiva, userei le seguenti parole di Keynes:
E’ ovvio tuttavia che se la teoria classica è applicabile soltanto al caso di occupazione piena, è errato applicarla ai problemi della disoccupazione involontaria – ammesso che questa esista, cosa che nessuno vorrà negare. I teorici classici assomigliano a geometri euclidei in un mondo non-euclideo, i quali, scoprendo che nell’esperienza due rette apparentemente parallele spesso si incontrano, rimproverassero alle linee di non mantenersi diritte, come unico rimedio alle disgraziate collisioni che si verificano; mentre in realtà non vi è altro rimedio che respingere l’assioma delle parallele e costruire una geometria non-euclidea. In economia occorre oggi qualcosa di simile […]
Libro I – capitolo 2.4, J. M. Keynes, Teoria Generale dell’Occupazione, dell’Interesse e della Moneta, a cura di Terenzio Cozzi, Utet, Novara, 2013
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