Il Decreto ministeriale di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2024 non solo riduce le risorse rispetto all’anno precedente, ma una ‘manina’ vi ha introdotto una nuova modalità di calcolo della quota perequativa che riduce l’entità della perequazione con tagli che si cumulano nel tempo, rischiando di produrre una marcata contrazione delle risorse per alcuni atenei e finendo così con l’aumentare i divari. Come siamo ormai abituati da decenni di politica bipartisan sulle università nessuno si assume la responsabilità di discutere le scelte politiche che vengono mascherate dietro oscuri tecnicismi persi in uno dei tanti allegati del DM. 

 

Sta facendo molto discutere la bozza del Decreto Ministeriale di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2024 per le università, presentata per il consueto parere a CUN, CNSU, ANVUR e CRUI. In particolare diversi organi di stampa hanno riportato le preoccupazioni della CRUI circa l’entità del finanziamento, che segnerebbe una pericolosa inversione di rotta con un taglio di circa 200 ml di euro rispetto all’anno precedente.

Il testo della bozza, che è stato reso noto dalla testata CorriereUniv (a questo link), ad un primo sguardo può somigliare a quello degli anni precedenti. Il che non sarebbe una novità: a parte l’entità delle cifre, anche il testo del DM FFO 2023 era quasi lo stesso di quello del 2022, che a sua volta era quasi lo stesso di quello del 2021 …  Ma il diavolo è nei dettagli, ed in questo caso … negli allegati. Precisamente nell’ “Allegato 2”, che dettaglia i criteri di riparto del “Fondo Perequativo”. Qui le differenze non mancano, come mostrato in figura:

La differenza più evidente potrebbe sembrare nella clausola di salvaguardia: ogni ateneo non può ottenere meno del 4% di quanto ricevuto l’anno precedente (invece nel 2023 si dava garanzia di ottenere almeno quanto ottenuto nel 2022). Ma quel “-4%” è un dato contingente, che dipende dal fatto che l’entità complessiva dei finanziamenti da ripartire è diminuita come si diceva prima. A proposito, 4% di che cosa? Da quando esiste il “Fondo Perequativo”, cioè dal 2011, fino all’ultima ripartizione, quella del 2023, la base di riferimento per il calcolo era costituita da quanto ciascun ateneo avesse ottenuto dalla ripartizione della “quota base” + “quota premiale” + “quota perequativa”. Consideriamo l’esempio di un ateneo di medie dimensioni che nel 2023 in tali voci aveva ricevuto un totale di 100 ml di euro, e supponiamo che nel 2024 tra quota base e quota premiale abbia diritto a ricevere 90 ml di euro. Bene, in questo caso la clausola di salvaguardia al -4% avrebbe dato diritto al nostro ateneo di ricevere ulteriori 100·(1-0,04) – 90 = 96 – 90 = 6 ml di euro di quota perequativa. “Avrebbe dato”. Già, perché dopo 13 anni, la modalità di calcolo sembra verrà cambiata. A stravolgerla sono quelle parole “piani straordinari di reclutamento” che una manina ha innocentemente aggiunto all’Allegato 2 della bozza di DM.

A quanto ammontano tali “piani straordinari di reclutamento”? Ce lo dice l’Art. 6 della bozza stessa: a oltre un miliardo di euro!

A ben vedere, quella dei “piani straordinari di reclutamento” è una delle poche voci del FFO che non può diminuire nel tempo. E anzi proprio nel 2024 è aumentata considerevolmente grazie allo stanziamento di 340 ml di euro dell’ultimo “Piano Straordinario di Reclutamento Universitario 2024”. Questa osservazione sarà decisiva per capire dove sta il problema.

Per comprendere cosa cambia nelle modalità di calcolo del Fondo Perequativo 2024, torniamo all’esempio del nostro ateneo di medie dimensioni che nel 2023 aveva ottenuto un FFO pari a 100 ml di euro e che nel 2024 tra quota base e quota premiale aveva racimolato 90 ml di euro. A queste cifre, questa è la novità, occorre ora aggiungere i piani straordinari di reclutamento che quell’ateneo aveva ottenuto complessivamente nel 2023 e nel 2024. Supponiamo che la quota relativa ai piani straordinari per questo ateneo ammonti a 15 ml di euro nel 2023 e a 18 ml di euro nel 2024 (sono numeri esemplificativi, ma vicini alla realtà per un ateneo di medie dimensioni; in ogni caso ai fini dei nostri calcoli ciò che conta non è tanto l’entità assoluta di questi finanziamenti, quanto la differenza rispetto all’anno precedente e, per il 2024, quest’ultima è immediatamente consultabile per ciascun ateneo nella Tabella 1 del DM di ripartizione dell’ultimo piano straordinario).

Bene, includendo i piani straordinari, il nostro ateneo aveva quindi 100 + 15 = 115 milioni di euro nel 2023 e 90 + 18 = 108 ml di euro nel 2024. Non potendo perdere più del 4% rispetto al 2023, il nostro ateneo deve ricevere almeno 0,96 · 115 = 110,4 ml di euro. Ai 108 ml del 2024 dovrà quindi essere aggiunta una quota perequativa pari a 110,4 – 108 = 2,4 ml di euro.

In conclusione, con le “nuove regole”, l’ateneo del nostro esempio riceverà 2,4 ml di euro, invece dei 6 ml di euro che avrebbe ricevuto se si fosse seguita la stessa modalità di calcolo da sempre usata da quando esiste il Fondo Perequativo….  E il gioco è fatto! Senza nemmeno accorgercene, il nostro ateneo avrà subito un taglio aggiuntivo di quasi 4 ml di euro, vale a dire il 60% in meno di quanto avrebbe ricevuto con le regole usuali!

 

Come si può evincere dall’esempio appena visto, col nuovo metodo di calcolo della “quota perequativa”, viene introdotta una nuova voce, l’entità dei “piani straordinari di reclutamento”, che essendo crescente con tempo, diminuisce surrettiziamente la quota perequativa spettante agli atenei che, per vari motivi (aumento quota del costo standard, risultati VQR non in linea con le aspettative, nuovi criteri per la quota premiale, ecc.), si ritrovano in perdita da un anno all’altro. Quel che è più grave è che, con l’aumentare dei piani straordinari (e già sappiamo che seguiranno altre due assegnazioni di 50ml, rispettivamente nel 2025 e nel 2026) questo taglio si cumula nel tempo, rischiando di produrre una marcata contrazione delle risorse per alcuni atenei e finendo così con l’aumentare i divari. Scelta politica discutibile, ma che dovrebbe restare, appunto, una scelta politica. Della quale sarebbe auspicabile ci si assuma pubblicamente la responsabilità, anziché mascherarla dietro oscuri tecnicismi persi in uno dei tanti allegati del DM.

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Nota a margine: per semplificare i calcoli, non abbiamo volutamente considerato una ulteriore voce che, a partire dal 2021, è entrata a far parte della base di riferimento per il calcolo della quota perequativa, vale a dire le risorse stanziate dall’art. 38, comma 5, del decreto legge 34/2020 destinate alla “ricerca libera” degli atenei (nel 2021, 2022 e 2023 si considerava il 70% di tali risorse; nella bozza del FFO 2024 tale quota è stata portata al 75%). L’inclusione o esclusione di questa voce, tuttavia, non modifica significativamente i risultati, dato che, al contrario di quanto accade con i piani straordinari, le assegnazioni per ciascun ateneo risultano stabili da un anno all’altro.