Un sovranista in regione (Post 2.0)
In primavera, 7 regioni e molti comuni andranno al voto. Per i partiti tradizionali è iniziata la campagna elettorale e si stanno definendo le varie liste con primarie, regionalie e quant’altro. Come al solito, questi appuntamenti sono visti più come sondaggi con indicazioni di voto per le future elezioni nazionali , con uno sguardo a possibili cambiamenti dei rapporti tra forze politiche all’interno del parlamento, che come possibilità per affrontare problemi locali. Il dibattito pubblico, quando non si abbassa a livelli indecenti (nella definizione delle liste le dichiarazioni livide di candidati e non sono all’ordine del giorno), è incentrato su problemi di natura troppo generale, che spesso sembrano le buone intenzioni espresse dalle candidate di Miss Italia a Salsomaggiore Terme. Visto che nella maggioranza delle tornate elettorali il risultato sarà quasi scontato (il PD vincerà quasi ovunque) e quindi l’argomento non merita il nostro approfondimento, vorrei incentrare la discussione su che cosa può deliberare, con l’attuale ordinamento, un partito che vincesse le prossime regionali.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, le regioni hanno ottenuto più poteri in campo legislativo cavalcando l’idea di Stato federale. L’attuale art. 117 elenca materie di esclusiva competenza dello Stato, materie a legislazione concorrente, e indica materie non altrimenti descritte come ad esclusiva competenza delle regioni :
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull’istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
- s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Al contrario, l’autonomia finanziaria regionale non è poi così ampia (tranne che nelle regioni a statuto speciale) come sarebbe forse richiesto in uno Stato federale. In questo contesto le regioni spesso legiferano in conflitto con lo Stato aumentando la macchinosità burocratica e creando diatribe normative che rallentano il buon funzionamento degli organi decisionali.
A questo proposito l’ARS ha redatto e approvato un documento sulla riforma degli enti territoriali che vi invito a leggere.
Tornando a noi, di che cosa si può occupare realmente il Presidente, la Giunta e il Consiglio regionale al netto della propaganda elettorale?
Come può migliorare le leggi e quindi la società, e la vita dei cittadini?
Ovviamente, un partito che occupa gli organi decisionali regionali, perseguirà il progetto di società che ha nel suo statuto e quindi le scelte politiche attuate saranno molto diverse nella forma e nei contenuti a seconda dell’ideologia del partito che detiene la maggioranza.
Ma per un partito è possibile, con questo ordinamento, perseguire delle politiche regionali in linea con le proprie convinzioni? Si ha un’autonomia decisionale e finanziaria sufficiente per portare a termine un programma di governo? E se il partito al governo regionale non fosse il partito di maggioranza nazionale?
E allora a maggior ragione:
Un partito sovranista deve concorrere a elezioni regionali con il Titolo V attualmente in vigore? Cosa può fare un Presidente di regione sovranista in uno Stato a sovranità limitata? Nell’ambito degli attuali poteri, esiste qualche possibilità di intervento in senso sovranista, per quanto piccolo che possa essere?
Oppure le elezioni regionali sarebbero utili solamente come prova di forza per eventuali elezioni nazionali ( tradendo però in qualche modo il mandato locale che è stato affidato dagli elettori)?
Non si tratta di sapere come agire a livello locale, le cose da fare e da migliorare sono innumerevoli in ogni regione della nostra Italia, il punto è se è consentito agire e come eventualmente fare per aggirare le restrizioni imposte.
Per poter creare un agire politico locale che non sia un mero doppione della politica nazionale volto solamente ad aumentare consensi per quest’ultima.
Questo post ha molte domande, ma non sa le risposte.
Vi chiedo di provare a pensare ed elaborare strategie su cosa deve fare un sovranista in Regione.
Davide Visigalli
ARS-Liguria
per quello.che ne so.le regioni possono formulare proposte di.legge da preaentare in parlamento se a sottoscriverle ci sono almeno cinque consigli regionali
Quesito importantissimo.
Credo che la risposta sia molto complessa. In realtà penso che si potrebbe fare molto, per la regione e per l’Italia, anche al di fuori di temi strettamente sovranisti.
“Commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”. Sono materie molto importanti. Importanti potrebbero essere anche materie non considerate dalla norma e che spettano alla potestàlegislativa delle regioni.
Per il momento non ci sto pensando, visto che un serio tentativo di far entrare il movimento sovranista nelle regioni è lontano. Sto invece cominciando a pensare a programmi per le comunali, visto che in qualche cittadina tra un anno saremo già pronti per partecipare con intelligenza alle elezioni comunali.