Incostituzionalità dell'Italicum
La nuova legge elettorale appare incostituzionale almeno sotto quattro diversi profili, anche, ma non soltanto, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/2014, la quale ha dichiarato la incostituzionalità di una serie di norme che disciplinavano le elezioni politiche della Camera e del Senato.
Sul tema certamente sarò costretto a tornare, quindi mi limito a quattro appunti.
1. Nella sentenza n. 1/2014 la Corte Costituzionale richiese, come condizione per la costituzionalità del premio di maggioranza, “il raggiungimento di una soglia minima di voti di lista”. Non sono per niente sicuro che l’escamotage di ricorrere a un secondo turno, dove una delle due liste otterrà per forza di cose il 50,01% dei votanti (al secondo turno!), renda legittimo il premio di maggioranza previsto nell’Italicum. Anzi lo escludo.
2. La suddivisione del territorio nazionale in cento collegi dovrebbe rendere quasi una presa in giro lo sbarramento al 3% (di per sé costituzionale e finanche giusto), perché, per poter eleggere un parlamentare, in realtà, è comunque necessario che un partito raggiunga in uno dei cento collegi circa il 15% (ogni collegio eleggerà mediamente 6,3 parlamentari). Questa condizione, imposta ai piccoli partiti per essere rappresentati in Parlamento, è in contrasto con la necessità di avere un sistema elettorale rappresentativo. Con il sistema prescelto, un partito che abbia l’8% nazionale, e che magari abbia un consenso che si aggiri tra il 6 e il 10% in ogni regione potrebbe non eleggere nemmeno un deputato, anzi molto probabilmente non lo eleggerebbe. (si veda il commento n.4)
3. La possibilità di dare una seconda preferenza soltanto a un candidato di sesso diverso e l’obbligo di presentare il 50% dei candidati uomini e il 50% dei candidati donne sono palesemente incostituzionali.
4. Il precetto della Corte Costituzionale, secondo il quale sono ammissibili soltanto “liste corte bloccate”, è stato aggirato con la scelta dei 100 piccoli collegi con capolista bloccato. Soltanto i partiti che in qualche collegio eleggeranno due deputati avranno in Parlamento deputati scelti con le preferenze. Insomma, per essere eletti con le preferenze bisogna appartenere ad un partito che in un collegio prenda circa il 30% ed elegga quindi due dei 6 deputati. Un partito che abbia il 15% nazionale e che in nessun collegio superi il 25% non vedrà eletto nessun proprio candidato grazie alle preferenze degli elettori.
NB. Queste note sono scritte sulla base della lettura di articoli di giornale e non sulla base della lettura del testo normativo; pertanto potrebbero scontare margini di errore. Tuttavia è evidente come ogni indicazione della Corte Costituzionale sia stata limata o elusa dal Parlamento delegittimato. Ne vedremo delle belle.
mi sfugge il perchè dovremmo vederne delle belle….sono considerazioni ovviamente impeccabili ma….chi impedirà a Renzi di farcela anche stavolta?
Giusto, ma non ci sono possibità di far valere queste ragioni davanti agli organi preposti come la corte costituzionale. Per non dire che sull’effettiva indipendenza delle varie magistrature, specialmente dopo il ruolo che hanno svolto in mani pulite, qualche dubbio lo avrei (a volere essere cauti).
Mezzopensante, vedremo. Si era parlato tempo fa di un controllo di costituzionalità anticipato (c’era stato un accenno anche di renzi). Ma la Costituzione prevede che l’accesso alla Corte sia disciplinato da una norma costituzionale (art.137 primo comma). Servirebbe questa norma, che non può essere inserite nella legge ordinaria. Se fossero tutti d’accordo in poco più di sei mesi la norma entra in vigore e avremmo la decisione della Corte Costituzionale. E’ una battaglia che voglio fare assieme all’ARS ma devo attendere l’approvazione del testo definitivo.
Sempre leggendo i quotidiani ho appreso che la ripartizione dei seggi avverrebbe prima a livello nazionale e poi di vecchie circoscrizioni. L’incostituzionalità indicata al n. 2, quindi, non dovrebbe sussistere, sebbene il meccanismo sia molto contorto.