Programma di Riconquistare l’Italia per la Regione Lazio: marchio unico territoriale
[Dal programma della lista Riconquistare l’Italia per le elezioni regionali del 4 marzo 2018 – candidato Presidente Stefano Rosati]
L’esigenza di uno strumento di raccordo, tutela e promozione delle tipicità espresse dal territorio, soprattutto a livello agroalimentare e turistico, è fortemente avvertita, ancor più in un contesto di globalizzazione selvaggia nel quale i produttori locali si trovano a dover subire la concorrenza internazionale di produzioni la cui economicità discende anche da pratiche scorrette: si pensi alla dimensione raggiunta dalla cosiddetta agropirateria e alla concorrenza di materie prime e di prodotti trasformati provenienti da paesi emergenti, con costi di produzione molto più bassi, spesso per uno scarso rispetto delle norme di sicurezza alimentare o di tutela dei lavoratori.
Alcune regioni, fra le quali il Lazio, hanno operato alcuni tentativi di regolamentazione attraverso leggi introduttive di nuovi “marchi di origine regionale”, in vario modo disciplinati, ma con esperienze insoddisfacenti, soprattutto per l’opposizione delle istituzioni europee, avallata dalla nostra Corte Costituzionale e dai nostri governi.
Le normative adottate dalla Regione Lazio, nello specifico, hanno subito il peso ingombrante dei vincoli dei Trattati europei in tema di concorrenza e libera circolazione delle merci, cui si è aggiunto l’autolesionismo dei nostri esecutivi, per iniziativa dei quali la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità, ritenendole discriminatorie dei prodotti non laziali e quindi idonee a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti dal marchio regionale rispetto ad altri di diversa provenienza.
Analoga chiusura era stata del resto espressa dalla Commissione europea verso i tentativi di introduzione di un marchio nazionale, riferito alla generalità dei prodotti agricoli ed alimentari italiani, ritenuta ancora una volta “violazione delle norme in tema di concorrenza, in quanto il marchio ed il segno di cui trattasi possono favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri Stati membri”.
La Commissione, insomma, ha a chiare lettere negato all’origine territoriale dei prodotti in quanto tale una connotazione spendibile nel senso della “qualità”. Sotto la mannaia della UE rischiano inoltre di cadere anche le agevolazioni per la filiera corta e per il “chilometro zero”.
Il Lazio si è dotato di una normativa specifica in tema, con le Leggi regionali 12 del 2009 e 14 del 2016, volte a sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta. Tuttavia, discipline simili della Regione Basilicata e della Regione Puglia sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenze 209 e 292 del 2013), sempre per contrasto con la normativa europea in tema di concorrenza e libera circolazione delle merci, in quanto tendenti ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometro zero, anche attribuendo titolo preferenziale alle imprese locali nell’aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al relativo trasporto.
La posizione di manifesta chiusura dell’Unione europea, tuttavia, si scontra con una diffusa e crescente domanda di identità territoriale dei prodotti agricoli ed alimentari, che denuncia l’inadeguatezza e la limitatezza degli strumenti di cui al Regolamento europeo n. 510/2006 e rivendica il diritto a propri e più idonei strumenti di individuazione e dichiarazione dell’origine dei prodotti, diversi e ulteriori rispetto a quelli apprestati dalla regolamentazione comunitaria sulle DOP/IGP.
I marchi di qualità rilasciati dall’Unione Europea su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in particolare “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP), sono legati a singole produzioni e comunque inadeguati a garantire la tutela e la promozione delle specificità territoriali nel quadro di una strategia organica di sviluppo locale. Tali denominazioni, del resto, in quanto strumenti d’eccezione, ribadiscono il mancato riconoscimento a livello europeo della importanza generale del tema dell’identità e della garanzia del prodotto agroalimentare.
Certamente non può bastare l’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni, nel quale possono essere inseriti i prodotti “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”: nonostante siamo molti i prodotti laziali inseriti in tale elenco, trattasi infatti di “prodotti di nicchia”, di produzioni limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette.
Né si sono rivelate proficue alcune iniziative regionali ispirate al tentativo di mediare fra le domande dei produttori locali e le indicazioni della Commissione europea, che hanno anzi rischiato di generare ulteriori elementi di confusione. L’esempio è quello della Toscana e dell’Emilia Romagna, che si sono adeguate alle imposizioni europee optando per marchi collettivi di qualità concessi in uso alle imprese agricole che si impegnano a conformarsi a determinati disciplinari di produzione, senza subordinare, quindi, la concessione del marchio all’origine territoriale del prodotto o allo svolgimento sul territorio di alcune fasi della produzione: il marchio regionale si limita a certificare l’uso di determinate tecniche di produzione, utilizzabili tuttavia da qualunque produttore europeo, nel rispetto del principio della libera circolazione delle merci.
L’inadeguatezza della normativa sovranazionale, del resto, è aggravata dallo schizofrenico atteggiamento delle istituzioni europee in tema di disciplina dell’etichettatura dei prodotti, troppo sensibile alle richieste dei grandi produttori e distributori internazionali, come recentemente dimostrato dalle deroghe previste dallo schema di Regolamento della Commissione europea, attuativo del Regolamento 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, in riferimento all’obbligo di indicazione della provenienza dell’ingrediente primario, laddove non coincida con l’origine del prodotto. Regolamento che, paradossalmente, finirà per togliere efficacia ai recenti decreti italiani che hanno imposto l’indicazione in etichetta dell’origine di latte (nei prodotti lattiero-caseari), grano e semola nella pasta, riso e pomodoro nelle relative conserve.
Servono quindi strumenti che con chiarezza riescano a comunicare un’origine geografica univoca, nel quadro di uno specifico programma di promozione territoriale del quale la Regione Lazio dovrà farsi carico, sia ricorrendo all’uso di strumenti privatistici compatibili con la normativa europea, sia, laddove necessario, entrando in conflitto con la medesima normativa e con le istituzioni dell’Unione, in virtù della assoluta incompatibilità dei principi sanciti dalla nostra Costituzione economica con le norme dei Trattati Europei e della necessaria prevalenza dei primi.
Si procederà quindi all’articolazione di un sistema di valorizzazione dell’origine regionale e della dimensione storico-culturale, che avrà al centro un marchio territoriale unico, anche nella forma del marchio ombrello regionale, in grado di creare sinergie fra il settore della produzione, in particolare agroalimentare, e quello turistico, al fine di presentare in modo uniforme i prodotti e i servizi della regione. Il marchio sarà accessibile a tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni che producono beni o erogano servizi associabili al territorio della Regione Lazio, sulla base di un disciplinare idoneo a garantire l’identità territoriale e l’elevata qualità e sostenibilità di beni e servizi.
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