L’Italia era proprio come la Cina contemporanea
Stefano D'Andrea
Questo post è il seguito di 1. Un provvedimento normativo cinese, bielorusso o fascista? e 2. Un breve commento agli artt. 2, 4, 5 e 6 del D. L. 6 giugno 1956, n. 476
La circolazione dei capitali (III)
L’Italia come la Cina: l’imposizione di un prezzo minimo per le esportazioni; gli investimenti diretti esteri; i limiti di indebitamento delle imprese estere. Il dirigismo economico italiano.
Prima di illustrare la vera e propria disciplina valutaria vigente dal 1956 alla metà degli anni ottanta e contenuta nel D. L. 6 giugno 1956, n. 476, conviene completare il quadro generale della disciplina del commercio estero (e dei rapporti finanziari con l’estero) o meglio della disciplina dei vincoli al commercio estero e ai rapporti finanziari con l’estero. Infatti, importanti norme relative ai rapporti con l’estero non si trovavano nel citato D. L. 6 giugno 1976, n. 476, bensì in fonti normative coeve.
L’articolo unico della legge 1° luglio 1955, n. 566 aveva precisato, mediante interpretazione autentica di una precedente norma del 1946, che “E’ facoltà del Ministero del Commercio con l’Estero, di concerto con gli altri ministri interessati, subordinare con motivato provvedimento l’esportazione di determinate merci all’osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento stabilendo le relative modalità”. Una norma che oggi potrebbe servire, tra l’altro, ad evitare infinite furbizie (di fatto istituzionalizzate) commesse da gruppi di società mediante contratti stipulati tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Interessante e, a guardarla con gli occhi del moderno cittadino vissuto nell’epoca neoliberista e (quindi) liberoscambista, stupefacente era la disciplina degli investimenti diretti esteri in Italia. La legge 7 febbraio 1956, n. 43 distingueva tra investimenti diretti esteri produttivi e investimenti diretti esteri non produttivi.
I primi erano gli investimenti diretti esteri che portavano alla “creazione di nuove imprese produttive” o all’“ampliamento di analoghe imprese già esistenti”. In tal caso, gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero che avessero trasferito in Italia capitali in valute estere, potevano “trasferire all’estero, senza alcuna limitazione, i dividendi, gli utili effettivamente percepiti, nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi” (art. 1).
Invece, “Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall’art. 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive o all’ampliamento di analoghe imprese già esistenti, il trasferimento all’estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l’aliquota dell’8% sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere la valuta originariamente importata, né aver luogo prima di due anni dall’investimento” (art. 2, 1° comma). “L’utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo” (art. 2, 2° comma).
Inoltre, le disposizioni degli artt. 1 e 2 si applicavano anche nel caso in cui l’investitore originario cedesse, “in tutto o in parte, le attività acquistate in Italia ad altro straniero o cittadino italiano residente all’estero” (art. 3).
Infine, la legge prevedeva un limite alla possibilità di indebitamento delle imprese che effettuavano “investimenti produttivi” e che quindi non avevano vincoli per ritrasferire all’estero interessi, dividendi, utili effettivamente percepiti e capitale: “… Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni: a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia; b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale purché, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta. Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento. Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo. L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'art. 1, salvo l'applicabilità dell'art. 2.” (art. 4).
Puro dirigismo economico. Economia assoggettata alla politica. Atti di autonomia privata limitati o impediti da provvedimenti amministrativi. Difesa del sistema produttivo nazionale e disinteresse per la massima valorizzazione del capitale internazionale. L’Italia era come la Cina contemporanea. O meglio, la Cina è come era l’Italia degli anni cinquanta (sessanta e settanta, come vedremo). (continua)
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