Un provvedimento normativo cinese, bielorusso o fascista?
di Stefano D’Andrea
Comincio a pubblicare pagine relative alla disciplina della circolazione dei capitali, destinate ad essere riviste, integrate da note, assemblate e a confluire in un saggio che ho intenzione di pubblicare. Credo che le pagine saranno utili a coloro che hanno curiosità per l’argomento, perché l’ignoranza in materia, anche tra i tecnici, esclusi alcuni specialisti, impera. Pochi sanno, infatti, in cosa consista la disciplina dei limiti alla circolazione dei capitali: quale contenuto abbia; quale contenuto ha avuto in passato nel nostro ordinamento; quale la funzione storica; quali altre funzioni ha svolto e può svolgere una disciplina che ponga alcuni rilevanti limiti; quale è il fondamento costituzionale; se il titolo della Costituzione della Repubblica italiana relativo alla disciplina dei rapporti economici sia compatibile con un regime liberoscambista in materia di circolazione dei capitali. Alla fine scopriremo che, anche sotto questo profilo, l’adesione all’Unione europea costituisce un tradimento della nostra Costituzione.
1. Un provvedimento normativo cinese, bielorusso o fascista?
Le disposizioni che seguono sono tratte da un provvedimento normativo. Indovini il lettore a quale ordinamento giuridico è appartenuta la disciplina. Là dove alcuni termini rivelavano la provenienza nazionale della disciplina, li ho sostituiti con espressioni generiche (“banca centrale” e “nazionali”).
Art. 2: “Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonché i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.
I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.
I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero".
Art. 4: "I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del disposto degli artt. 2 e 3" (1).
Art. 5: "Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonché titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.
I residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla “Banca centrale”, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero può essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la “Banca centrale” o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa".
Art. 6: "Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.
L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonché dei biglietti di Stato e di banca “nazionali”, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali".
Credo che il cittadino italiano moderno, semicolto o colto e finanche giurista, leggendo le disposizioni normative testé citate, sia indotto a credere che esse siano tratte da un provvedimento normativo vigente nella Repubblica popolare cinese o nella Bielorussia; ovvero da un provvedimento emanato in Italia durante il ventennio fascista. Invece, esse costituivano il cuore dell’ordinamento valutario italiano dal 1956 alla metà degli anni ottanta. Durante ben venticinque anni del cosiddetto trentennio glorioso (1950-1979), esse furono la spina dorsale della disciplina dei rapporti commerciali e finanziari tra residenti e non residenti, spina dorsale erosa soltanto in misura molto parziale, da un certo momento in poi, dalla disciplina comunitaria della circolazione dei capitali.
Il testo normativo nel quale erano inserite le disposizioni è il D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1956, n. 786, ove in luogo di “Banca centrale” si trova “Banca d’Italia” e in luogo di “biglietti di Stato e di banca nazionali” si trova “biglietti di Stato e di banca italiani”. Il Decreto legge fu abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42 del DPR 31 marzo 1988, n. 148 (continua)
Note
(1) L’art. 3 prevede una eccezione al principio fissato nell’art. 2. Art. 3: I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.
I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.
Un articolo davvero significativo.
Intanto date un'occhiata a questo saggio, per capire il vero motivo per cui il boia eurista predica le virtù del modello tedesco:
http://keynesblog.com/2012/12/28/reddito-minimo-o-minimi-salariali-il-caso-tedesco/
"costituivano il cuore dell’ordinamento valutario italiano dal 1956 alla metà degli anni ottanta." Chissà come mai…..forse perchè i Chicago Boys e le loro deliranti programmi cominciarono a muovere i loro passi all'inizio degli anni '70, e ci vollero un po' di anni per arrivare fin qui da noi?
Forse perchè il neoliberismo nella vita della prima repubblica cominciò a farsi sentire proprio dagli anni della Milano da bere?